Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine669-696

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 12 giugno 2002, n. 22741 (c.c. 8 maggio 2002). Pres. Sossi - Est. Gironi - P.M. Palombarini (parz. diff.)Ric. Galgano.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Estremi - Raggiungimento dello scopo - Irrilevanza - Delitto di attentato. Sicurezza pubblica - Stranieri - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Aggravanti - Produzione di falsa documentazione allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno - Fine di lucro.

Ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12, comma 1, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, è sufficiente il compimento di attività, anche solo propedeutica, diretta a favorire l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina legale, non richiedendosi anche l'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito, sempre che (come è richiesto per tutti i delitti «di attentato»), la suddetta attività sia da considerare idonea alla sua realizzazione. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) (1).

Sono configurabili i reati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 1 e 3, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286), e falsità ideologica in atti pubblici ed autorizzazioni amministrative, commessa mediante inganno dei funzionari preposti alla formazione e rilascio degli stessi (artt. 48, 479 e 480 c.p.), nel caso di attività svolta a fine di lucro allo scopo di consentire l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari mediante la predisposizione e la presentazione alla direzione provinciale del lavoro ed alla questura di pratiche corredate da documenti fittiziamente attestanti l'esistenza di proposte di lavoro e la disponibilità di adeguate sistemazioni alloggiative per i lavoratori, sulla cui base vengano poi rilasciati permessi di soggiorno ed autorizzazioni al lavoro. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 479; c.p., art. 480) (2).

    (1) Sulla individuazione degli estremi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, si veda Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2000, Carrozzo, in Arch. giur. circ. 2000, 833, secondo cui, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per «attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge» non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente o in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini.


    (2) Non si rilevano altri precedenti significativi oltre a quello contenuto in motivazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Con ordinanza in data 24 gennaio 2002 il Gip del Tribunale di Prato applicava, tra l'altro, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Galgano Venanzio per concorso nei reati di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, D.L.vo n. 286/1998, 479 e 480 c.p. in relazione all'attività da lui professionalmente svolta a fine di lucro per favorire l'ingresso in Italia di cittadini stranieri mediante la predi sposizione e presentazione alla Direzione provinciale del lavoro ed alla Questura di Prato di pratiche corredate da documenti attestanti fittiziamente instaurandi rapporti di lavoro e la disponibilità di adeguata sistemazione abitativa, in tal modo determinando il rilascio, da parte degli organi competenti, di tre autorizzazioni al lavoro e di due permessi di soggiorno ideologicamente falsi.

Avverso detta ordinanza custodiale ha proposto ricorso per saltum, ex art. 311, comma 2, c.p.p., il difensore dell'indagato, lamentando:

- violazione art. 12 D.L.vo n. 286/1998, sull'assunto che la norma riguarderebbe i soli stranieri entrati clandestinamente in Italia e non anche quelli il cui ingresso nel territorio nazionale sia avvenuto a seguito di formale visto di ingresso e sia stato seguito da richiesta ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno;

- violazione art. 125, comma 3, c.p.p. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta natura fraudolenta delle ricevute fiscali concernenti pagamenti effettuati al residence «Paperino» di Ferrò Luigi a comprova della disponibilità di una sistemazione abitativa ed in ordine al contestato fine di lucro;

- violazione art. 275, comma 2 bis, c.p.p. per valutazione «collettiva» (ovvero congiuntamente eseguita per tutti gli indagati) in ordine alla prognosi circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena e per l'allegata «difficoltà» di motivare un'eventuale concessione del beneficio.

Con motivi «nuovi» successivamente formulati il ricorrente deduce, altresì, violazione del comma 3 del citato art. 12, sull'assunto che ad integrare la contestata aggravante del fine di lucro occorrerebbe il concorso dell'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, nonché del comma 4 per l'emissione di misura custodiale nonostante la prescrizione, nella specie inosservata, di procedere con rito direttissimo, senza alcuna allegazione circa la necessità di speciali indagini.

Con ulteriori scritti la difesa ha, infine, denunciato la violazione degli artt. 479 e 480 c.p., sull'assunto del difetto degli estremi costitutivi di tali delitti - non essendo l'autorizzazione al lavoro ed il permesso di soggiorno destinati a provare la verità di alcun fatto - nonché l'assenza di determinatezza della previsione incriminatrice di cui all'art. 12, comma 1, D.L.vo n. 286/1998 - in ragione del suo generico riferimento alla violazione delle disposizioni del testo unico in questione - ed ha proposto questione di legittimità costituzionale del citato art. 12, commi 1 e 3, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., per il rilevato difetto di tassatività e determinatezza della norma incriminatrice ed irragionevolezza e contrarietà alla funzione rieducativa assegnata allaPage 670 pena della sanzione prevista per l'ipotesi aggravata in relazione all'ipotesi semplice.

Il ricorso è infondato.

Premesso che l'oggetto del sindacato di legittimità è, in relazione al rimedio azionato, circoscritto alla violazione di legge (v. art. 311, comma 2, c.p.p.) e che non possono, pertanto, essere scrutinati in questa sede vizi motivazionali relativi ai profili fattuali della vicenda od alla natura e gravità del quadro indiziario (ivi incluse le ragioni, peraltro chiaramente esposte nel provvedimento impugnato, del ritenuto carattere fraudolento delle ricevute fiscali relative al soggiorno degli stranieri, che si sostiene dall'accusa simulato e non reale, presso il residence «Paperino», e delle richieste, del pari considerate fittizie e non corrispondenti alle reali intenzioni del richiedente, di autorizzazione al lavoro nonché dello scopo di lucro, postulabile anche se coincidente con i normali compensi professionali, perseguito dall'indagato), la Corte osserva:

- l'art. 12, comma 1, D.L.vo n. 286/1998 punisce il semplice compimento di attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico disciplinante la materia, tra le quali particolarmente rileva, nel caso in esame, l'art. 22, che subordina (v. comma 1) il rilascio dell'autorizzazione al lavoro alla richiesta nominativa del datore, accompagnata (v. comma 2) dall'esibizione di idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa dell'assumendo lavoratore straniero: pare superfluo precisare che la richiesta debba corrispondere ad un'effettiva intenzione di instaurare il rapporto di lavoro e che ogni richiesta meramente fittizia o simulata sia da ritenersi strumentalmente volta all'elusione della normativa che disciplina l'ingresso degli stranieri nel territorio nazionale così come appare scontato che la documentazione concernente la dimostrazione della disponibilità di sistemazione alloggiativa debba rispecchiare la situazione reale e non situazioni artificiosamente rappresentate al solo fine di ottenere fraudolentemente autorizzazioni indebite perché non assistite dai necessari presupposti di legge. Solo un'autorizzazione al lavoro lecitamente conseguita, corredata del visto provvisorio della questura competente, consentirà, infatti, il regolare rilascio, ai sensi del comma 6, del visto d'ingresso allo straniero extracomunitario e, successivamente, del permesso di soggiorno di cui al precedente art. 5;

- ad integrare il reato in questione è sufficiente il compimento di attività diretta (ovvero anche solo propedeutica e finalizzata od indirizzata) a favorire l'ingresso di stranieri in Italia in violazione della disciplina legale, non richiedendosi anche il raggiungimento dello scopo ovvero la realizzazione dell'evento perseguito, ferma la necessità, implicita in tutte le fattispecie di cosiddetti «delitti di attentato» od «a consumazione anticipata», dell'idoneità dell'attività posta in essere rispetto al fine (idoneità nella specie non seriamente discutibile ed, invero, non posta in discussione dal ricorrente), con conseguente irrilevanza che l'attività incriminata sia coronata o meno da successo e si concluda con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi prescritti e con l'effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato;

- la previsione incriminatrice, al di là della rubrica dell'articolo (notoriamente non costituente criterio ermeneutico privilegiato), concerne chiaramente non solo gli ingressi clandestini (ovvero attuati occultamente) ma ogni tentativo di elusione delle disposizioni del testo unico e, dunque, anche i casi in cui il visto d'ingresso sia richiesto ed eventualmente ottenuto fraudolentemente e mediante simulazione dei...

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