Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine885-919

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328 (ud. 10 luglio 2002). Pres. Marvulli - Est. Canzio - P.M. Iadecola (conf.) - Ric. Franzese.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Responsabilità professionale del medico chirurgo - Criteri di apprezzamento e di determinazione del valore probabilistico della spiegazione causale dell'evento.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Criterio della legge statistica - Poteri di valutazione del giudice - Applicazione del criterio dell'alto grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Insufficienza - Contraddittorietà e incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causaleConseguenze.

In tema di accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri ed allo specifico settore dell'attività medico-chirurgica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica-universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (1).

Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità logica». (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (2).

L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (3).

    (1, 2, 3) Importante decisione della S.C., con cui viene affrontata e risolta l'annosa questione se la sussistenza del nesso di causalità fra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo, debba essere ricondotta all'accertamento che con il comportamento dovuto ed omesso l'evento sarebbe stato impedito con elevato grado di probabilità «vicino alla certezza», ovvero siano sufficienti, a tal fine, soltanto «serie ed apprezzabili probabilità di successo». La posizione assunta dalle sezioni unite con questa decisione abbandona l'atteggiamento interpretativo tradizionale per cui la verifica giudiziale della condizionalità necessaria dell'omissione pretenderebbe, in ambito di responsabilità professionale medicochirurgica, un grado di certezza meno rigoroso rispetto ai comuni canoni richiesti per la condotta propria di reati commissivi. Così era affermata, da Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 1993, De Giovanni, in questa Rivista 1994, 954, la sussistenza del rapporto di causalità anche quando l'opera del sanitario, ove correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe solo avuto seria ed apprezzabile probabilità di successo, potendosi al criterio della certezza degli effetti della condotta sostituire quello della probabilità, anche limitata, e dell'idoneità della stessa a produrli. (Fattispecie in tema di omicidio colposo consegnata e mancato tempestivo ricovero di paziente visitato superficialmente nel reparto di pronto soccorso). Cass. pen., sez. IV, 16 agosto 1990, D'Erme, ivi 1991, 558, stabiliva che, al criterio della certezza degli effetti della condotta, si poteva sostituire quello della probabilità di tale effetti e dell'idoneità della condotta a produrli. Quindi il rapporto causale sussisterebbe anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata. Sullo stesso piano era anche Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 1989, Prinzivalli, ivi 1990, 119, dove si precisava che, quando è in gioco la vita umana, anche limitate probabilità di successo di un immediato intervento chirurgico sarebbero comunque sufficienti a configurare la necessità di operare. Pertanto, sussisterebbe sempre il nesso di causalità tra la condotta negligente del sanitario, che non si sia adoperato per un urgentissimo intervento chirurgico, in ordine al quale spettavagli di provvedere, e l'evento mortale che ne è seguito, quando tale intervento, anche se non sarebbe valso con ogni certezza a salvaguardare la vita del paziente, avrebbe avuto notevoli probabilità di raggiungere il detto scopo. Altre pronunce dello stesso tenore sono ravvisabili in Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 1994, Presta, ivi 1995, 968; Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 1991, Silvestri, ivi 1992, 200; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 1990, Oria, ivi 1991, 870, secondo cui, in tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria, il nesso eziologico fra la condotta omissiva colposa del sanitario e l'evento mortale è ravvisabile se il comportamento del medico (non tenuto, ma astrattamente possibile) aveva serie ed apprezzabili possibilità di successo. Contra, tra i precedenti più recenti che hanno radicalmente modificato l'atteggiamento della Corte in materia, si vedano Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2000, P.G. in proc. Gallelli ed altri, ivi 2001, 69, secondo cui il rapporto eziologico tra condotta omissiva ed evento - di per sè non suscettibile di essere basato sulla sola esistenza di una «posizione di garanzia» della quale l'imputato sia titolare - deve sempre avere carattere di certezza, potendo essere impostato in termini probabilistici il solo ragionamento ipotetico (cioè quello che ipotizza la condotta in relazione al probabile non verificarsi di un determinato evento), mentre, una volta che si parta dall'evento realmente accaduto, questo deve necessariamente riconnettersi causalmente all'omissione (non più ipotetica, tanto che è dedotta di imputazione) con giudizio di certezza. Il giudice deve cioè, nell'analizzare la causa dell'evento, individuarla con certezza nell'omissione, sia pure procedendo ad una valutazione probabilistica circa l'esito che l'omessa condotta assunta come doverosa avrebbe potuto avere (principio affermato, nella specie, con riguardo a responsabilità per colpa medica); Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 1999, Stanzione, ivi 1999, 270, ritiene che, in tema di omicidio colposo per colpa medica, la verifica in ordine alla sussistenza del nesso di causalità fra l'accertata censurabilità della condotta ascritta al sanitario e l'evento morte vada condotta secondo il canone generale della conditio sine qua non e deve mettere capo, in caso di esito positivo, ad un giudizio formulato in termini di certezza, secondo il soggettivo convincimento del giudice, sia pure basato su valutazioni di natura probabilistica, dovendosi per converso escludere che sia sufficiente il puro e semplice riferimento ad un'astratta probabilità di successo della condotta assunta come doverosa, in alternativa a quella posta in essere dall'imputato, giacché in tal modo si finirebbe per far riposare l'affermazione di responsabilità, sotto il profilo del nesso causale, su un dato meramente statistico, inammissibilmente sostituito a quello della certezza giuridica. Infatti, la tesi per cui sarebbe sufficiente la sussistenza anche soltanto di «serie ed apprezzabili possibilità di successo», apprezzabile sotto il profilo dell'intento (talvolta dichiarato) della riaffermazione del valore prioritario e assoluto della vita umana e della doverosità di ogni comportamento che valga o possa valere a salvaguardarla, sia pure per brevi periodi - non implica tuttavia l'obliterazione del fondamentale ed irrinunciabile principio di diritto, secondo il quale l'affermazione di responsabilità penale, con conseguente inflizione della pena, non può che riposare su un giudizio di certezza. Giudizio di certezza non vuol dire, naturalmente, giudizio fondato su elementi tali per cui chiunque, esaminandoli, non potrebbe che pervenire alla stessa conclusione. Quella che occorre, infatti, non è la certezza oggettiva (per sua natura difficile, se non impossibile a conseguirsi), ma la certezza processuale, vale a dire la certezza soggettiva del giudice, basata sul suo libero convincimento e sostenuta da adeguata motivazione che valga ad escludere l'eventualità che detto convincimento poggi su basi giuridicamente o logicamente fallaci.


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Pretore di Napoli con sentenza del 28 aprile 1999 dichiarava il dott. Salvatore Franzese colpevole del reato di omicidio colposo (per avere, in qualità di responsabile della XVI divisione di chirurgia dell'ospedale Cardarelli - dove era stato ricoverato dal 9 al 17 aprile 1993 Pasquale Castellone, dopo avere subito il 5 aprile un intervento chirurgico d'urgenza per perforazione ileale - determinato l'insorgere di una sepsi addominale da clostridium septicum che cagionava il 22 aprile la morte del paziente) e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre il risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, alla quale assegnava a titolo di...

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