Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine965-1011

Page 965

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 21 ottobre 2002, n. 35177 (ud. 12 luglio 2002). Pres. Savignano - Est. Fiale - P.M. Izzo (diff.) - Ric. Cinquegrani.

Edilizia e urbanistica - Lavori di ristrutturazione - Opere interne - Necessità di concessione edilizia - Mutamento di destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea - Esclusione.

Alla stregua della vigente disciplina urbanistica, ivi compresa quella dettata dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 21 dicembre 2001 n. 443, e tenendo anche conto di quella contenuta nel T.U. approvato con D.P.R. n. 380/2001 (rimasto in vigore dal 1º al 9 gennaio 2002), deve ritenersi che le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo: a)necessitino di concessione edilizia (permesso di costruire), ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; richiedano, invece, soltanto la semplice denuncia di attività, qualora debbano essere realizzati fuori dei centri storici e comportino mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea. (Mass. Redaz.). (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20) (1).

    (1) In argomento si veda Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1988, Micolucci, in questa Rivista 1989, 414, secondo cui l'art. 15 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che ha sancito la depenalizzazione, per gli immobili non vincolati, delle cosiddette varianti leggere, può trovare applicazione allorché le varianti non solo siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, ma non comportino neppure modifiche della sagoma, delle superfici utili o della destinazione d'uso delle costruzioni. In caso contrario, i lavori - sempre che non assumano rilevanza come difformità totale o come variazioni essenziali, sì da diventare punibili ai sensi dell'art. 20 lett. b) o c), L. n. 47 del 1985 - rientrano nell'ambito dell'art. 20 lett. a) stessa legge, comportando una violazione delle prescrizioni e modalità esecutive della concessione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati avevano ricostruito un fabbricato demolito, riducendo lo spessore dei muri perimetrali sì da ottenere un ampliamento interno, realizzando due vani cantina non previsti in progetto, rampa delle scale interne anziché esterne, diversa distribuzione di finestre e porte sui prospetti, parte della copertura a terrazzo anziché a tetto, innalzamento della linea di gronda); Cass. pen., sez. III, 28 luglio 1987, Giove, ivi 1988, 397, secondo cui il mutamento di destinazione di un immobile non integra gli estremi di reato, qualora sia posto in essere in zone non vincolate. In queste ultime è punito soltanto quando importi una modifica degli standards (artt. 8 lett. a, 20 lett. c L. 28 febbraio 1985, n. 47). Nell'ipotesi in cui detto mutamento venga realizzato mediante opere edilizie abusive, sono queste ultime ad essere sanzionate a norma del citato art. 20. Il rilievo effettuato dalla S.C. secondo cui la fattispecie in esame trova sanzione non nella lettera a), ma nella lettera b), dell'art. 20, si fonda su Cass. pen., sez. III, 27 luglio 1996, Pruneti, ivi 1997, 218, per cui il mutamento di destinazione di uso realizzato attraverso opere, che comportino una totale modificazione dei locali, necessita di concessione edilizia ed è punito ai sensi dell'art. 20 lett. b) legge n. 47 del 1985.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza 27 novembre 2001 il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di Cinquegrani Brigida Maria in ordine al reato di cui:

- all'art. 20, lett. a), legge n. 47/1985 (per avere modificato la destinazione d'uso di un immobile, provvisto di concessione edilizia per uso residenziale, eseguendo opere di ridistribuzione interna dei locali e di adeguamento degli impianti tecnologici finalizzate ad adibire ulteriori superfici di esso ad ambulatorio medico-chirurgico, uso non compatibile con le norme di edilizia residenziale convenzionata/ sovvenzionata e con le previsioni del vigente piano regolatore generale, nonché comportante violazione degli standard urbanistici):

- acc. in Benevento, il 3 settembre 1999; e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di lire due milioni di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cinquegrani, la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione:

- la insussistenza e la inconfigurabilità del reato, poiché l'immobile in oggetto era già da tempo utilizzato come studio medico-chirurgico, in virtù di concessione in sanatoria n. 4448 del 28 novembre 1996 (erroneamente ricondotta alla disciplina del condono edilizio dal giudice del merito), ed ella si era successivamente limitata ad un semplice adeguamento funzionale dei locali.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.

  1. - La vicenda, in punto di fatto, può sintetizzarsi come segue:

    - l'immobile in questione venne edificato, da cooperativa edilizia, con destinazione abitativa, in zona di edilizia residenziale convenzionata e/o sovvenzionata;

    - per lo stesso venne rilasciato certificato di abitabilità il 22 dicembre 1987;

    - in data 2 marzo 1995, in relazione ad esso, la Cinquegrani presentò istanza di condono, ai sensi della legge n. 724/1994;

    - il Comune di Benevento, in data 28 novembre 1996, rilasciò concessione edilizia n. 4448, «in sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994», per le opere relative «all'ampliamento e variazione di destinazione d'uso del piano seminterrato, nonché variazione di destinazione d'uso di parte del piano terra e del primo piano»;

    - in seguito a tale provvedimento sanante:

    Page 966

    - il piano seminterrato risultava interamente destinato ad ambulatorio medico,

    - al piano terra una sola stanza risultava destinata ad ambulatorio medico, mentre la rimanente superficie conservava destinazione abitativa (ampia zona-giorno e cucina),

    - al primo piano una sola stanza risultava destinata ad ambulatorio medico, mentre le altre due conservavano destinazione abitativa (camere da letto);

    - la Cinquegrani, in data 16 agosto 1999, presentò denunzia di inizio attività (D.I.A.), riferita alla realizzazione di rilevanti opere strutturali interne per la trasformazione di tutta la restante superficie residenziale in ambulatorio medico, in ordine alla quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunale le ingiunse di non iniziare i lavori, poiché gli stessi avrebbero modificato gli standard urbanistici della zona;

    - in sede di sopralluogo, eseguito da tecnici comunali in data 3 settembre 1999, venne però accertato che le denunciate opere di trasformazione erano già state eseguite;

    - la Cinquegrani, quindi, in data 11 ottobre 1999, presentò nuova denunzia di inizio attività (D.I.A.), chiedendo la sanatoria delle opere interne già realizzate, in quanto «eseguite prima del termine di 20 giorni» prescritto dalla legge per il loro inizio, e limitando tali opere alla realizzazione:

    - al piano seminterrato, di un piccolo servizio igienico sotto il vano scala, di tramezzature e di adeguamento degli impianti secondo le norme vigenti;

    - al piano terra, di tramezzature in cartongesso per dividere lo studio dell'ingresso, di pavimentazione e di adeguamento degli impianti secondo le norme vigenti;

    - al primo piano, di tramezzature in cartongesso per due piccoli servizi igienici, dell'apertura di un vano porta di comunicazione tra due camere, di pavimentazione e di adeguamento degli impianti secondo le norme vigenti;

    - della pitturazione interna di tutti i piani e del montaggio degli infissi interni, ferma restando la destinazione d'uso fissata dalla concessione n. 4448 del 1996.

  2. - L'esecuzione delle opere strutturali interne accertate in data 3 settembre 1999 (anteriormente cioè alla presentazione della D.I.A. c.d. «in sanatoria») comportò la modifica della precedente destinazione mista d'uso, estendendo quella di ambulatorio medico alla totalità dell'immobile ed avvenne in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.

    Nessun dubbio può sussistere circa la c.d. «significatività» di tali opere, proprio poiché le stesse hano reso tutto l'edificio strutturalmente idoneo esclusivamente all'esercizio di ambulatorio medico.

    Né ritiene il collegio [per completezza di argomentazioni, in quanto la questione non è stata mai proposta dalla difesa] che possa discettarsi di «destinazione prevalente», poiché ad un criterio siffatto, nel silenzio della legge, la giurisprudenza amministrativa (vedi Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1208; 6 giugno 1996, n. 666) fa ricorso - in presenza di una differente destinazione delle parti che compongono un unico immobile o formino un complesso edilizio funzionalmente unitario, consentita dagli strumenti di pianificazione - esclusivamente ai fini della determinazione di quella parte del contributo concessorio correlata alle opere di urbanizzazione, mentre la ratio della disciplina relativa alle modificazioni delle destinazioni d'uso si correla alla necessità di impedire stravolgimenti delle scelte pianificatorie di zonizzazione che vadano ad incidere sulle dotazioni dei servizi collettivi.

    Le argomentazioni svolte dai giudici del merito appaiono legittimamente correlate alla concessione per condono n. 4448/1996 (l'ultima relativa all'edificio), in quanto, per individuare in concreto la precedente destinazione d'uso, al fine di verificarne l'effettivo mutamento, merita adesione il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa [Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1268 e 3 gennaio 2001, n. 3] secondo il quale deve tenersi conto:

    - della destinazione indicata nell'ultima licenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT