Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine557-608

Page 557

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 7 marzo 2003, n. 3414. Pres. Nicastro - Est. Segreto - P.M. Sorrentino (diff.) - Cervo (avv. Manzi) c. Allsecures Spa ed altri (avv. Ottavi)

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al risarcimento - Lesioni personali seguite da morte - Risarcimento iure proprio dei congiunti - Configurabilità - Mancato perseguimento in sede penale del reato di lesioni colpose per assorbimento nel reato di omicidio colposo - Irrilevanza in sede civile. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Condizioni di applicabilità. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Danno biologico - Inabilità temporanea e invalidità permanente - Liquidazione con importi distinti - Legittimità.

Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte del soggetto (morte ad esse conseguente), vanno distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni - cui compete il risarcimento iure proprio trasmissibile agli eredi iure hereditatis - ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o da altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possano comunque far valere un'aspettativa riparatrice) - cui compete, invece, un diritto risarcitorio iure proprio -, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato, in concreto, perseguito in sede penale perché assorbito, ex art. 15 c.p. nel più grave delitto di omicidio colposo, atteso che il criterio penalistico dell'assorbimento (in forza del quale, all'esito dell'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione irrogata per quest'ultimo comprende anche quella astrattamente irrogabile per il meno grave delitto assorbito) non trova applicazione in sede civile, ove invece, atteso il principio che postula l'integrale ristoro del danno ingiusto, vanno risarcite tutte le conseguenze dannose dell'illecito. (C.c., art. 2043; c.p., art. 15; c.p., art. 589; c.p., art. 590) (1).

In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto «tabellare», la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione. (C.c., art. 1226) (2).

Il danno biologico può avere ad oggetto (non diversamente dal danno patrimoniale) tanto l'invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), con la conseguenza che il giudice di merito, nel provvedere alla sua liquidazione, del tutto legittimamente specifica se esso si riferisce all'inabilità temporanea ovvero a quella permanente, atteso che tale, separata liquidazione, nel concorso di entrambe le suddette ipotesi, non costituisce una (illegittima) duplicazione di voci di danno ontologicamente unitarie, ma rappresenta soltanto una liquidazione frazionata in relazione a due eventuali momenti diversi e successivi tra loro. (C.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (3).

    (1) Sostanzialmente nei medesimi termini v. Cass. civ. 6 ottobre 1994, n. 8177, in questa Rivista 1995, 273. V., inoltre, Cass. civ. 6 gennaio 1983, n. 75, in Rep. La Tribuna 1984, 1641. In dottrina, v. A. SEGRETO, Il danno biologico da morte come danno riflesso, in Arch. civ. 2000, 401; S. INTERSIMONE, Risarcimento del danno subito da persona deceduta in seguito a fatto illecito. Diritti iure proprio e iure hereditatis spettanti ai congiunti, in Giur. merito 1997, I, 528; E. COLOMBINI, Danno dei congiunti di persona sinistrata in un incidente, in questa Rivista 1995, 7; A. ALIBRANDI, Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale dei congiunti in caso di lesioni subite in sinistro stradale da un loro familiare, ivi 1992, 3.

    (2) Nel senso che in tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato, al caso specifico. Pertanto, l'adozione del criterio tabellare, gli impone di differenziare il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed all'età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità, v. Cass. civ. 31 luglio 2002, n. 11376, in questa Rivista 2003, 531; Cass. civ. 4 giugno 2001, n. 7507, ivi 2002, 434 e Cass. civ. 20 aprile 2001, n. 5910, ivi 2002, 247. Sulla liquidazione equitativa del danno, v., inoltre, Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 1984, n. 5537, ivi 1985, 652.

    (3) Analogamente, v. Cass. civ. 15 settembre 1995, n. 9725, in questa Rivista 1996, 299; Cass. civ. 13 maggio 1995, n. 5271, ivi 1996, 20 e Cass. civ. 13 aprile 1995, n. 4255, in Arch. civ. 1996, 343.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata il 3-5 maggio 1993 Cervo Giovanni, Cervo Josephine e Bologna Francesca convenivano davanti al Tribunale di Palermo Accomando Carlo, Accomando Cristian e la Allsecures Assicurazioni Spa, assumendo che il 20 ottobre 1992, in piazza Pallavicino di Palermo, Accomando Cristian, alla guida di una Ford Fiesta, di proprietà di Accomando Carlo ed assicurata con la Allsecures Assicurazioni, attraversando a zig zag imprudentemente la piazza, aveva investito alla gamba sinistra il dr. Vito Cervo, pediatra, mentre si trovava fermo sul lato della piazza sulla sua motocicletta; che il dr. Cervo, ricoverato in clinica, aveva subito una serie di interventi chirurgici, all'esito dei quali era deceduto. Gli attori chiedevano la condanna in solido dei con-Page 558venuti al risarcimento dei danni patrimoniale, morale e biologico subiti dal dr. Vito Cervo, pari a lire 1.936.000.000, da liquidare in favore di essi attori, quali eredi, nonché al risarcimento del danno morale subito da essi attori, pari a lire 280 milioni, ed al rimborso delle spese funerarie e mediche, pari a lire 6.500.000.

Il tribunale condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti in proprio da Cervo Vito, pari a lire 6.250.000, nonché del danno morale subito da Cervo Giovanni e Josephine, pari a lire 53.960.000 per ciascuno e dal coniuge, pari a lire 87.600.000, nonché condannava i convenuti al pagamento della somma di lire 4.000.000 per danno patrimoniale.

Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori. Si costituiva l'assicuratrice che proponeva appello incidentale.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 17 giugno 1999, liquidava il danno morale in favore della Bologna in lire 100 milioni ed in favore di ciascun figlio in lire 70 milioni, oltre gli interessi legali, rigettando nel resto gli appelli.

Riteneva la corte di merito che dalle deposizioni testimoniali risultava che l'auto dell'Accomando aveva investito la moto ferma su cui si trovava il Cervo, per cui andava affermata l'esclusiva responsabilità del conducente Accomando nella causazione del sinistro; che il danno biologico subito dal Cervo Vito correttamente era stato valutato nella misura di lire 50.000 per i soli 65 giorni di invalidità assoluta, poiché esso andava commisurato alla durata effettiva della malattia fino alla data del decesso; che solo questo era il danno biologico iure hereditatis, che gli attori potevano vantare; che nessun danno patrimoniale subito da Vito Cervo poteva essere riconosciuto, non essendo stata fornita la prova che durante detti 65 giorni egli non avesse ricevuto gli emolumenti da parte dell'Usl, a cui era legato da un rapporto di convenzionamento.

Secondo la Corte non poteva accogliersi la domanda degli attori di risarcimento dei danni patrimoniali e biologici iure proprio, perché la domanda era nuova.

Riteneva la corte territoriale di dover adeguare la liquidazione del risarcimento del danno morale iure proprio, richiesto dagli attori, nelle misure sopra dette.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, che hanno presentato memoria.

Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni Spa (incorporante la Allsecures Spa), che ha proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 2043 c.c. e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Assumono i ricorrenti che, essendo intercorso un notevole lasso di tempo tra le lesioni ed il decesso, in favore del loro dante causa era sorto il diritto alla corresponsione del danno biologico e morale per intero, mentre i giudici di merito avevano liquidato solo la somma di lire 3.250.000, pari a lire 50.000 per giorni 65 di invalidità temporanea assoluta e lire 1.300.000 per danno morale, confondendo l'invalidità temporanea totale con il danno biologico.

In ogni caso lamentano la mancanza di motivazione totale, quanto alla liquidazione del danno morale di lire 1.300.000, trattandosi di somma miserrima, tenuto conto che il danneggiato nell'ambito di 65 giorni fu sottoposto a 4 interventi chirurgici, all'esito dei quali decedette, con gravissime sofferenze.

2.1. - Ritiene questa Corte che il motivo è solo parzialmente fondato, relativamente al vizio motivazionale nella liquidazione del danno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT