Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine603-636

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 28 aprile 2003, n. 19634 (ud. 4 marzo 2003). Pres. Papadia - Est. Maria Lombardi - P.M. Albano (diff.) - Ric. Fortunato.

Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Qualifica attribuita a dirigente di amministrazione pubblica - Condizioni - Fattispecie.

In tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la qualifica di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano gli enti locali, si può attribuire esclusivamente ai dirigenti, ai quali siano attribuiti poteri di «gestione», dovendosi intendere tale termine l'esistenza di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. (Fattispecie relativa alla mancata fornitura di materiale antinfortunistico da parte del dirigente del «Servizio Strade e Viabilità» di un Amm.re Provinciale, ritenuto peraltro incolpevole in quanto privo di autonomi poteri di gestione di spesa). (Mass. Redaz.). (D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, art. 49) (1).

    (1) Si veda, per ulteriori ragguagli in argomento, Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2002, Mazzei, in Dir. e prat. del lavoro 2002, 858, la quale afferma che «nel prevedere che nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, l'art. 2, comma 1, lettera b), D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 non esclude ogni responsabilità dell'organo elettivo, in quanto deve essere coordinato con il principio generale dell'effettività della gestione del potere, e, quindi, attesa la posizione di garanzia assunta dagli organi elettivi e politici in materia antinfortunistica, la delega in favore di un soggetto che non può neppure rifiutarla, qual è il dirigente o il funzionario preposto, assume valore solo se gli organi elettivi e politici siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato e non siano stati informati, né abbiano assunto un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2001, Bonghi, in questa Rivista 2001, 371 e Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2000, Daverio, ivi 2001, 278. In dottrina, v. G. BELLAGAMBA e G. CARITI, La responsabilità penale per infortuni sul lavoro, ed. Utet, Torino 1998.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Melfi ha affermato la colpevolezza del Fortunato in ordine ai reati rubricati in epigrafe perché, in qualità di dirigente del «Servizio Stradale e Viabilità Zona Nord» dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e, quindi, di datore di lavoro, non muniva di scarpe adatte alla natura del rischio un dipendente, addetto a lavorazioni implicanti particolari rischi di schiacciamento dei piedi; ometteva di informare i lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di movimentazione manuale di carichi, dei rischi connessi alla non corretta esecuzione delle operazioni di scarico, nonché ometteva di redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il giudice di merito ha fondato l'affermazione della colpevolezza dell'imputato, oltre che sull'accertamento dei fatti di cui alla contestazione, sul rilievo che lo stesso era stato nominato responsabile del servizio strade e viabilità con delibera della Giunta Provinciale del 3 giugno 1997, mentre ha ritenuto inconferente sul piano difensivo la produzione della nota, datata 13 novembre 1998, con la quale il Fortunato aveva chiesto al dirigente del servizio finanziario della Provincia di inserire il materiale infortunistico nell'oggetto della gara di appalto per l'acquisto di vestiario da destinare agli agenti provinciali stradali, e dei successivi provvedimenti adottati in merito alla citata richiesta dagli organi competenti, in considerazione del fatto che l'imputato non si era attivato dalla data della nomina fino a quella della richiesta.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi nell'accertamento del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente preliminarmente deduce in punto di diritto che egli è stato ritenuto erroneamente responsabile delle violazioni di cui al D.L.vo n. 626/94, non rivestendo la qualità di datore di lavoro. Viene richiamata in proposito la circolare n. 3/96 del 17 dicembre 1996 del Ministero dell'interno, con la quale è stato precisato che spetta al singolo ente locale individuare il dipendente cui ricollegare, in relazione alle specifiche professionalità possedute, le responsabilità connesse al procedimento in materia di sicurezza del lavoro, nonché l'affidamento della dotazione finanziaria autonoma. Si afferma, quindi, che nella pubblica amministrazione la figura del datore di lavoro è imprescindibilmente legata all'attribuzione di autonomi poteri di spesa, in assenza dei quali viene meno la responsabilità diretta del funzionario. Nel prosieguo della impugnazione il ricorrente deduce, nel merito, che la predisposizione del piano di sicurezza era stata affidata dalla Giunta Provinciale, con delibere n. 1686 del 20 dicembre 1996 e n. 694 del 3 giugno 1997, ad un gruppo di lavoro composto da sei professionisti, senza possibilità per i vari dirigenti di provvedere autonomamente alle incombenze di cui all'art. 4, comma secondo, del D.L.vo n. 626/94. Si contesta ancora, nel merito, la responsabilità per la violazione di cui all'art. 384 del D.P.R. n. 547/55, deducendosi che l'imputato aveva provveduto a sollecitare l'acquisto del materiale infortunistico al dirigente del servizio finanziario, di talché nessun addebito poteva essere formulato nei suoi confronti, in quanto privo di autonomo potere di spesa. Sempre nel merito si contesta, infine, l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 626/94 in base al rilievo che i rischi, del cui pericolo i lavoratori devono essere preavvertiti, sono quelli intrinsecamente connessi alle mansioni loro affidate, mentre l'attività di scarico dei sacchetti di sale non rientrava tra le incombenze dei canto-Page 604nieri, in quanto spettante agli addetti al trasporto del sale dagli appositi depositi.

Le censure formulate in punto di diritto dal ricorrente sono fondate.

Dispone l'art. 2, primo comma, del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 «Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) (Omissis);

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale».

Ai sensi della disposizione citata, pertanto, nelle pubbliche amministrazioni - nel cui novero rientrano gli enti locali, secondo la precisazione contenuta nell'art. 1 comma secondo, D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, attualmente sostituito dall'art. 1, comma secondo, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, che ha abrogato il precedente testo normativo in materia - la qualifica di datore di lavoro può essere attribuita esclusivamente ai dirigenti, ai quali siano attribuiti poteri di «gestione», dovendosi intendere con tale termine, in analogia con quanto previsto dalla disposizione citata per il settore privato, l'esistenza di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.

Orbene, emerge dall'accertamento del giudice di merito che al Fortunato, pur rivestendo la qualifica di dirigente del Servizio Strade e Viabilità della Zona Nord dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, non erano stati attribuiti autonomi poteri di gestione di spesa, in quanto non era stato dotato dei mezzi finanziari necessari per provvedere, tra l'altro, direttamente all'acquisto del materiale antinfortunistico, di talché lo stesso non può essere ritenuto responsabile dei comportamenti omissivi di cui al capo di imputazione, che hanno natura di reati propri in relazione alla specifica qualità di «datore di lavoro» contestata al Fortunato; qualità che nella specie non sussiste.

La sentenza impugnata deve essere pertanto, annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 14 aprile 2003, n. 17384 (ud. 12 febbraio 2003). Pres. Perna La Torre - Est. Brusco - P.M. (diff.) - Ric. Schiavo.

Furto - Tentativo - Configurabilità - Criteri logico-giuridici da applicarsi - Mancanza - Applicazione della diversa ipotesi di desistenza - Condizioni.

Non costituisce desistenza volontaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56, comma terzo, c.p., quella che sia frutto di una scelta sostanzialmente obbligata dell'agente, a fronte di una prosecuzione dell'attività criminosa che si riveli come particolarmente rischiosa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la desistenza ed affermata, quindi, la sussistenza del tentativo punibile di furto in un supermercato, in un caso in cui l'agente, dopo aver prelevato un capo di abbigliamento dal banco di esposizione, aveva vanamente tentato di strappare da esso il dispositivo antitaccheggio di cui l'oggetto era munito e, a fronte della riscontrata impossibilità di riuscirvi, aveva rimesso l'oggetto medesimo al suo posto). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 56; c.p., art. 624) (1).

    (1) Con la presente sentenza, la Corte si è attenuta ai criteri generalmente accettati dalla dottrina e...

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