Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine23-68

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41432 (c.c. 10 ottobre 2003). Pres. Gianvittore - Est. Campo - P.M. Mura (parz. diff.)Ric. P.M. in proc. Ahmyd.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Ordine di espulsione - Sottoscrizione autografa del questoreNecessità solo sull'originale.

Ai fini della validità dell'ordine impartito allo straniero di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio nazionale, come previsto dall'art. 14, comma 5 bis, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, è sufficiente che detto provvedimento sia firmato da questore o da un suo delegato nel solo originale, ben potendo poi la copia notificata all'interessato recare soltanto l'indicazione della esistenza della suindicata sottoscrizione e della qualifica del soggetto che l'ha apposta. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (1).

    (1) Nello stesso senso Cass. 12 luglio 2001, n. 9441, in questa Rivista 2002, 597, secondo cui l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo. (Fattispecie in tema di ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

  1. - Con ordinanza in data 11 dicembre 2002 il Gip del Tribunale di Bologna non convalidava l'arresto, in flagranza di reato, di Ahmyd Bakouch, indagato per il reato di cui all'art. 14 comma quinto ter D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dall'art. 13 legge 30 luglio 2002 n. 189 (intrattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato da parte di cittadino straniero, al quale era stato ordinato dal competente questore di allontanarsi dall'Italia), affermando che l'ordine emesso dal questore era illegittimo, come tale disapplicabile da parte del giudice, in quanto la copia di tale atto notificata al cittadino straniero era prova della sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato, sicché mancava il presupposto del reato contestato all'Ahmyd.

  2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 comma primo lett. b c.p.p.), asserendo che è principio comune di diritto che la sottoscrizione di un atto va apposta sull'originale, ben potendo le copie, qualora notificate da pubblico ufficiale a ciò abilitato (nella specie l'ordine del questore è stato notificato all'interessato da un funzionario della Questura di Bologna), riportare la mera dicitura «firmato» con l'eventuale indicazione del soggetto che ha provveduto alla firma del documento.

  3. - Il ricorso è fondato.

    Invero, in tema di legittimità dell'atto amministrativo - quale risulta essere l'ordine impartito dal questore, ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis D.L.vo 286/1998 così come modificato dall'art. 13 legge 189/2002, al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato - per giurisprudenza costante sia di questa Corte (per tutte, sez. I civ., 12 luglio 2001, sent. n. 9441) che del Consiglio di Stato (ex plurimis, sez. IV, 24 maggio 1983, sent. n. 325) la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità dell'atto solo per l'originale e non per le c.d. copie conformi, essendo sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza della firma, del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto, nell'originale ovvero che sia ricavabile aliunde, come dalla qualifica del soggetto che ha provveduto alla notifica dell'atto, la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.

    Inoltre, in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, sia in vigenza del codice di rito del 1930 che di quello del 1988 (essendo rimasto invariato il regime delle nullità delle notificazioni), è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza o l'indecifrabilità della firma dell'autore dell'atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale, sia la sua provenienza dall'organo competente da cui promana (tra le tante, Cass., sez. IV, 5 novembre 1985, Goffi, in Giust. pen. 1986, III, 426).

    Applicando detti principi alla vicenda che ci occupa, la Corte rileva che illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l'atto amministrativo, presupposto dell'esistenza del reato contestato al sunnominato indagato, e negato la convalida dell'arresto effettuato nell'accertata flagranza di violazione del reato di cui all'art. 13 comma 14 ter D.L.vo 286/1998, di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere annullata e affermata la legittimità dell'arresto in questione.

    L'annullamento va effettuato senza rinvio, in quanto, è oramai decorso il termine previsto dalla legge perché il giudice, in ottemperanza al dictum di questa Corte, possa effettuare una tempestiva ed efficace convalida dell'arresto, rimanendo, però, confermata la legittimità dell'arresto erroneamente non convalidato. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41431 (c.c. 10 ottobre 2003). Pres. Fabbri - Est. Gironi - P.M. Mura (parz. diff.) - Ric. P.M. in proc. Furat.

    Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione - Inottemperanza al provvedimento di espulsione - Conseguenze - Arresto - Presunta illegittimità costituzionale - Esclusione.

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    L'art. 14, comma 5 quinquies, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, in forza del quale deve obbligatoriamente procedersi all'arresto dello straniero che si sia reso inottemperante all'ordine impartitogli dal questore, ai sensi del precedente comma 5 ter dello stesso articolo, di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, rientrando nel potere discrezionale del legislatore l'individuazione dei casi in cui consentire o imporre l'arresto dell'autore di un reato e non potendosi, nella specie, ravvisare profili di irragionevolezza nell'opzione legislativa in questione, attesa la natura del bene protetto dalla norma incriminatrice, costituito dall'ordine e dalla sicurezza pubblica. (Mass. Redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) (1).

      (1) Tra le più recenti pronunce sulla questione in esame pubblicate da questa Rivista si segnalano: Trib. La Spezia 23 settembre 2002, Florinel, in questa Rivista 2003, 261; Trib. Milano 24 gennaio 2003, Mendieta, ivi 2003, 656.


    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto del cittadino turco di etnia curda Furat Nafih per violazione dell'art. 14, comma 5 ter, D.L.vo n. 286/1998, introdotto dalla L. n. 189/2002 (inosservanza dell'ordine di espulsione impartito dal questore ai sensi del precedente comma 5 bis), sul rilievo della mancanza di prova della comprensione dell'ordine, impartito in lingua non conosciuta dal destinatario (che aveva anche presentato domanda di asilo in Italia), e dell'indisponibilità dei mezzi economici necessari per affrontare il viaggio di ritorno in Turchia, integrante causa di non punibilità ex art. 45 c.p.; rilevato che con la medesima ordinanza il giudice ha ritenuto irrilevante, pur se non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 quinquies, D.L.vo cit. proposta dal P.M. in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., nella parte in cui la norma prevede l'arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione; visto il ricorso con cui il P.M. denuncia violazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p., sull'assunto che al giudice della convalida non compete l'esame, nel merito, della colpevolezza dell'arrestato, dovendosi egli limitare a verificare la legittimità dell'operato della P.G. (nella specie la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale prevista dalla legge), e ripropone la già dedotta questione di legittimità costituzionale, ritenendone la rilevanza anche in caso di decisione di rigetto della richiesta di convalida; ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rientrando nel potere discrezionale del legislatore l'individuazione dei casi in cui consentire od imporre l'arresto dell'autore di un reato e non potendosi, nella specie, ravvisare profili di irragionevolezza nell'opzione legislativa in esame, attesa la natura del bene protetto dalla norma incriminatrice (ordine e sicurezza pubblica); ritenuta, per contro, la fondatezza del ricorso nel merito per i motivi esattamente evidenziati dal ricorrente circa i criteri cui la consolidata giurisprudenza ancora il sindacato del giudice della convalida (v., oltre i precedenti citati nell'atto di ricorso, Cass., sez. VI, 30 marzo 2000, Sacchetti, CED Cass., RV 216233); rilevato che, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi l'operato della P.G. giudicare corretto e conforme alla legge e risultando integrate tutte le condizioni che avrebbero dovuto condurre alla pronuncia della convalida. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 30 ottobre 2003, n. 41333 (c.c. 11 luglio 2003). Pres. Silvestri - Est. Cassano - P.M. Veneziano (diff.) - Ric. Mohammad Thaer Fedai.

    Cassazione penale - Difesa e difensori - Difensore di ufficio - Difensore dell'imputato latitante - Proposizione del ricorso avverso il tribunale del riesame - Non iscrizione all'albo speciale - Capacità - Ammissibilità. Fonti del diritto - Legge penale - Territorialità - Reati commessi all'estero - Giurisdizione penale -...

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