Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine799-856

Page 799

@CORTE DI CASSAZIONE Sez.V, 22 giugno 2004, n. 28007 (ud. 4 giugno 2004). Pres. Marrone - Est. Marini - P.M. Galasso (diff.) - Ric. Squillante.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per distrazione - Responsabilità del soggetto investito formalmente dell'amministrazione - Esclusione.

In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (c.d. "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministrazione apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi da parte dell'amministratore di fatto (Mass. Redaz.). (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 220; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223) (1).

    (1) Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 29 dicembre 1999, Dragomir, in questa Rivista 2000, 636, relativamente ad una fattispecie in cui la carica di amministratore era stata attribuita ad una cittadina extracomunitaria, la cassazione ha annullato la sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di merito aveva sostanzialmente addossato alla predetta una responsabilità a titolo colposo, la quale, viceversa, può valere solo ai fine delle obbligazioni civili, correlate a determinate omissioni dell'amministratore, ma non per il delitto di bancarotta fraudolenta, per il quale è imprescindibile il dolo.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. Squillante Luciano ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello ha confermato la di lui condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, inflittagli dal tribunale di Avellino, con sentenza 30 gennaio 2002, quale responsabile dei reati di cui agli artt. 216, 220, 219 e 223 L. fall., commessi nella qualifica di amministratore unico della srl Irpinia 2000 fallita in data 28 agosto 1997.

Il ricorrente, quali mezzi di annullamento, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216 e ss. R.D. n. 267/1942 (L. fall.) e 192 c.p.p. sia in ordine alla prova di sussistenza dei fatti di bancarotta - essendo invero insufficiente l'unico indizio rappresentato dall'incapacità dell'imputato di fornire giustificazione circa la sorte dei beni e delle scritture contabili - sia in ordine alla soggettiva imputazione dei fatti medesimi in presenza di una condotta di "spettatore inerte" e di amministrazione soltanto "apparente" della società fallita; ha quindi successivamente depositato una memoria, sottoscritta dal difensore, con la quale ribadisce ulteriormente il denunciato vizio, con preminente rilievo circa il cattivo governo della regola di cui all'art. 192 codice di rito.

Premette, questa Corte, che gli episodi di bancarotta risultano testualmente ascritti al ricorrente nella qualifica di amministratore solo "formale" (quella, cioè, del classico "testa di legno") assegnatagli dall'effettivo dominus della società, il coimputato Veneziano Antonio, nonché in concorso con costui (nei cui confronti il procedimento è stato definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 codice di rito).

Ciò premesso, va anzitutto rilevato che, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è fondato il motivo di impugnazione laddove il ricorrente censura che il dolo del reato sia stato affermato in via soltanto presuntiva.

Vero è, infatti, che, la sentenza da atto, incensurabilmente, che è stata accertata la disponibilità in capo all'imprenditore, prima del fallimento, di determinati beni (dalla pronuncia di primo grado risultanti consistere in tre autoveicoli, liquidità e beni acquistati nell'anno 1995), il mancato reperimento dei quali lo Squillante non ha saputo in alcun modo giustificare e, dunque, tale circostanza, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta, autorizza il giudice di merito a dedurre che i beni stessi siano stati dolosamente distratti, gravando sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio (v., fra le tante: Cass. sez. V, 21 aprile 1999, n. 7569, Jovino; Cass. sez V, 17 maggio 1993, n. 7726, Brancaccio ed altri; Cass. sez. V, 17 marzo 1987, n. 644, Lombardi); e, dunque, è esente da vizi la conclusione che i fatti distrattivi siansi realmente verificati.

E, peraltro, sotto il profilo soggettivo, deve considerarsi che il ricorrente è stato pacificamente ritenuto - e già nel capo di imputazione - come un mero prestanome dell'amministratore di fatto (Veneziano Antonio), sicché sotto detto profilo, la riconducibilità all'amministratore di diritto (c.d. "testa di legno") dei fatti distrattivi commessi dall'amministratore di fatto circostanza che la sentenza dà per ammessa - avrebbe richiesto, se non la prova che l'imputato avesse avuto consapevolezza dei singoli episodi distrattivi, almeno la generica consapevolezza di tali eventi «fermo restando che tale consapevolezza non può presumersi in base al semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica» (Cass. sez. V, 24 giugno 1999, n. 10465, Murra; Cass. sez. V, 5 febbraio 1998, n. 3328, Riccieri).

Page 800

Nella specie, l'impugnata sentenza ha fatto proprio uso di una tale presunzione, come è reso evidente laddove ha argomentato che «... la circostanza che l'imputato si sia prestato ad assumere la carica di amministratore apparente dimostra proprio che egli era ben consapevole del fine illecito perseguito dall'effettivo dominus Veneziano Antonio» e che «... lo Squillante, quand'anche fosse stato uno sprovveduto, non poteva non rendersi conto che l'offerta della carica di amministratore doveva necessariamente avere altra finalità ...».

Tale motivazione non è soltanto "insoddisfacente" perché non è automatico che ogni accettazione della carica di amministratore formale celi un disegno criminoso dell'amministratore di fatto (potendo questi trovarsi in una condizione che non gli consenta la gestione in prima persona) ma, in realtà, denuncia come insufficiente la prova del dolo richiesto, sia pure come generico, ai fini di riconducibilità all'amministratore di diritto dei fatti distrattivi commessi dall'amministratore di fatto e, poiché nulla di più è ricavabile dalla pronuncia di primo grado, sul punto la sentenza impugnata, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 530, comma 2, codice di rito, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Non ha fondamento, viceversa, la stessa censura in punto di bancarotta fraudolenta documentale.

Vero è, infatti, che anche per detto addebito la sentenza utilizza l'identico argomento secondo cui lo Squillante «non poteva non rendersi conto della sottrazione delle scritture contabili» ma, in tal caso, l'individuazione della generica consapevolezza circa la condotta dell'amministratore di fatto può dirsi logicamente colta, nella sia pur sintetica espressione adottata dai secondi giudici, considerato il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture e, quindi, coerentemente desunta dalla volontaria abdicazione a tal dovere specifico in uno al dato oggettivo della estromissione "fisica" delle scritture di legge dall'area del suo immediato e costante controllo.

Consegue che, limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e con la formula sopra riferita - precisato che i motivi di ricorso non hanno riguardato l'ulteriore addebito di cui all'art. 220 L. fall. (omissione dell'obbligo ex art. 16, n. 3, L. fall.) - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lettera l) codice di rito, potendosi infatti provvedere alla determinazione della pena senza sostituire giudizi di merito ma unicamente recuperando la massima estensione delle attenuanti generiche prevalenti, esclusa dal giudice di merito con evidente riferimento all'aggravante ex art. 219 L. fall. data dall'ulteriore fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Adottati nel resto gli stessi criteri determinativi e conservato l'aumento per la continuazione con il reato ex art. 220 L. fall., la pena è ridotta ad anni 2 e mesi 1 di reclusione (p.b. anni 3 di reclusione ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ed aumentata ex art. 81 c.p.). (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 22 giugno 2004, n. 28006 (ud. 18 maggio 2004). Pres. Marrone - Est. Marini - P.M. Palombarini (diff.) - Ric. Bartoccelli.

Giudice di pace - Competenza penale - Legge sopravvenuta più favorevole - Riconoscimento di circostanze attenuanti - Sanzione applicabile - Normativa sopravvenuta - Fattispecie in materia di diffamazione.

In base al principio dell'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole (art. 2, comma terzo, c.p.), nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di detto D.L.vo e, pur essendo aggravati, l'effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall'avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev'essere quella, più favorevole, prevista dalla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT