Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 9 gennaio 2004, n. 142. Pres. Cristarella Orestano - Est. Schirò - P.M. Pivetti (conf.) - Comune di Rubano c. Comune di Padova.

Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione in favore dei Comuni ex art. 7, comma 1, lett. a) D.L.vo n. 504/92 - Immobili destinati al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente locale - Immobili di edilizia residenziale pubblica locati dal Comune - Esclusione.

L'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 504/92 in favore degli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del loro territorio, opera esclusivamente in relazione agli immobili destinati in modo diretto e immediato dall'Ente locale al conseguimento dei fini istituzionali assegnati dall'ordinamento giuridico. Essa, pertanto, non è applicabile nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica che il Comune - nella sua qualità di proprietario - conceda in locazione a terzi. (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 4; D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7) (1).

    (1) Sebbene pronunciate con specifico riferimento all'esenzione Invim, si rinvia a Cass. 12 ottobre 2001, n. 12463, in Giust. civ. Mass. 2001, 1738; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14198, ivi 2000, 2192 e Cass. 10 dicembre 1994, n. 10564, in Foro it. 1995, I, 1200, secondo cui il godimento del beneficio presuppone la destinazione «immediata e diretta» degli immobili alla realizzazione dei fini istituzionali, non semplicemente indiretta o mediata. Tale principio è stato dai supremi giudici ritenuto applicabile anche all'esenzione Ici, stante l'identità di ratio ispiratrice e l'analogo tenore letterale dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 504/92, da un lato, e dell'art. 25, comma 2, lett. e) del D.P.R. n. 643/72, dall'altro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con tre avvisi di accertamento il Comune di Rubano contestò al Comune di Padova l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dovuta per gli anni dal 1994 al 1996 e relativa ad alcuni beni di proprietà dello stesso Comune di Padova, ubicati nel territorio del Comune di Rubano.

Contro tali avvisi il Comune di Padova adì, con separati ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di Padova, invocando il riconoscimento in suo favore dell'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/92, poiché gli immobili oggetto dell'accertamento erano adibiti a edilizia residenziale pubblica, e chiedendo pertanto l'annullamento degli avvisi di accertamento. La Commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse, ritenendo gli immobili destinati esclusivamente a scopi istituzionali dell'ente. Il Comune di Rubano propose appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che rigettò l'impugnazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) l'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.L.vo 504/92 va interpretato nel senso che sono esenti dall'Ici tutti gli immobili appartenenti ai Comuni e aventi una destinazione istituzionale, indipendentemente dal loro uso specifico;

2) gli immobili destinati, come nel caso di specie, ad edilizia residenziale pubblica costituiscono beni utilizzati per lo svolgimento di un servizio sociale, volto ad assicurare un alloggio ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico, e quindi per il perseguimento di una funzione istituzionale attribuita all'ente locale dal legislatore;

3) gli immobili oggetto della controversia sono stati acquistati dal Comune di Padova in applicazione del D.L. 12/ 1985, convertito nella legge 118/85 - le cui finalità erano quelle di introdurre misure finanziarie in favore delle aree «ad alta tensione abitativa» e per la soluzione del «problema casa» - e fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Padova.

Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rubano sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il Comune di Padova. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Rubano denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/92, deducendo che:

a) l'esenzione dall'Ici spetta, soltanto per gli immobili direttamente utilizzati dall'ente possessore per il conseguimento degli scopi istituzionali, assegnati all'ente medesimo dall'ordinamento giuridico, e non opera nel caso in cui gli immobili siano concessi in locazione;

b) non rileva che il bene faccia parte del patrimonio indisponibile del Comune che ne sia proprietario, in quanto il menzionato art. 7 non collega il beneficio dell'esenzione ad uno status amministrativo-patrimoniale del bene, ma lo rapporta ad una diretta ed esclusiva destinazione di carattere istituzionale;

c) gli alloggi in questione, di proprietà del Comune di Padova, sono ubicati nel territorio del Comune di Rubano, su cui gravano pertanto gli oneri relativi ad una molteplicità di servizi di pubblica utilità, che avvantaggiano direttamente o indirettamente gli immobili suddetti e i loro occupanti;

d) l'Ici tende a colpire proprio coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei Comuni, a beneficio dei quali il gettito dell'imposta viene destinato.

Il ricorso è fondato.

L'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/92, esenta espressamente dall'Ici gli immobili posseduti dai Comuni al di fuori del loro territorio (articolo 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo) se «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali». Con riferimento a tale disposizione, non può condividersi la tesi, sostenuta dal giudice di appello, in base alla quale - costituendo la gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica da parte di un Comune un servizio pubblico di carattere sociale, ricompreso tra le attività istituzionali attribuite dal legislatore Page 48 all'ente locale - detti immobili dovrebbero essere considerati, a loro volta, come destinati a scopi istituzionali, beneficiando in tal modo dell'esenzione dall'Ici prevista dall'articolo 7 più volte citato.

Al contrario, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 119/99 - con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 7 e 8 del decreto legislativo 504/92, in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in ordine all'eventuale irragionevole discriminazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, non inserito tra gli enti esentati dal pagamento dell'Ici per gli immobili destinati allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali può ritenersi che l'attività di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti connotati di economicità, sia pure assistita da una finalità di pubblico interesse, il cui effettivo perseguimento non rileva - di per sè e in assenza di un'espressa disposizione normativa, essendo in facoltà del legislatore esentare da una determinata imposizione fiscale soggetti forniti di capacità contributiva, purché la scelta non presenti profili di irrazionalità - ai fini dell'esenzione degli immobili in tal modo utilizzati dal pagamento dell'Ici, il cui presupposto impositivo è il mero possesso dell'immobile e non la utilizzazione di questo a fini di lucro.

Semmai, il perseguimento di un pubblico interesse attraverso un'attività contrattuale e comunque a carattere economico potrebbe giustificare la riduzione dell'imposta e non la totale esenzione dalla stessa, come stabilito, ad esempio, dall'articolo 8, ultimo comma, del decreto legislativo 504/92, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge 662/96, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Sotto altro profilo, non può neppure ritenersi che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che il Comune, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione, siano funzionalmente destinati, nel senso richiesto dal menzionato articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 504/ 92, all'attività che il Comune di Padova svolge per soddisfare le esigenze abitative di cittadini che versino in disagiate condizioni economiche.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, con riferimento all'Invim dovuta per decorso del decennio dalla data di acquisto, che l'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 25, comma 2, lettera e) del D.P.R. 643/72, come modificato dall'articolo 3 della legge 694/75, per gli immobili, appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, destinati allo svolgimento di attività istituzionali, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali e non la semplice utilizzazione indiretta, ad esempio mediante la locazione a terzi (Cass. 12463/01; 14198/00; 10564/94; 9842/91).

Ad avviso del Collegio, tale principio, tenuto conto dell'identità della ratio ispiratrice e dell'analogo tenore letterale di entrambe le disposizioni, è applicabile anche all'esenzione dall'Ici, disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/92 per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati, tra cui i Comuni, in quanto «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» degli enti medesimi.

Consegue da quanto precede che l'esenzione dall'Ici prevista dalla norma richiamata opera solo se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale.

Ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza...

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