Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 4 aprile 2004, n. 2100. Pres. Corona - P.M. Ceniccola (diff.) - Schiavetti ed altro c. Somalvico ed altri.

Comproprietà indivisa - Scioglimento - Diritto di palco in teatro - Identificazione dell'oggetto - Natura del diritto - Palco sottoposto al regime della comproprietà - Divisibilità mediante la distribuzione dei posti contenuti - Esclusione.

Il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto i posti, a sedere o in piedi, che esso contiene, ma lo spazio intero - aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli - dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o di proprietà superficiaria separata, secondo il titolo. E poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico "palco" deve essere compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito dell'eccedenza. (C.c., art. 110; c.c., art. 1111; c.c., art. 1116).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione 18 ottobre 1988, Giorgio Taroni e Attilio Schiavetti convennero, davanti al Tribunale di Como, Giacomo Somalvico.

Esposero di essere comproprietari, pro indiviso in parti eguali, della quota pari agli undici dodicesimi del palco unico, nel Teatro sociale di Como, situato nella prima fila di sinistra rispetto all'ingresso; aggiunsero che il convenuto era comproprietario della residua quota, pari a un dodicesimo.

Domandarono lo scioglimento della comunione, da attuarsi, stante l'indivisibilità del bene, mediante l'assegnazione ad essi dell'intero palco, con determinazione del conguaglio. Giacomo Somalvico contestò che il diritto al palco potesse assimilarsi alla proprietà o agli altri diritti reali e, perciò, che potesse essere assoggettato alla disciplina dello scioglimento della comunione. Chiese il rigetto della domanda avversa.

Con sentenza non definitiva 21 maggio 20 luglio 1991, il Tribunale assegnò il palco agli attori congiuntamente, con addebito della somma spettante al convenuto da determinare nella prosecuzione del giudizio; con sentenza definitiva 10 dicembre 17 maggio 1997, fissò in lire 15.000.000 la somma da corrispondere agli eredi del convenuto, deceduto nelle more.

La Corte d'appello di Milano, con decisione 17 novembre 1999 21 gennaio 2000, in riforma delle sentenze del Tribunale dispose la divisione mediante assegnazione a Marco, Giuseppe, Camilla, Renata e Vittorio Somalvico del posto a balaustra del palco 12, ed a Giorgio Taroni e Attilio Schiavetti dei restanti cinque posti; compensò integralmente le spese processuali.

Nella sentenza si legge che l'ipotesi di non comoda divisibilità del bene, di cui all'articolo 720 c.c., costituisce una deroga al principio generale, secondo cui ciascun partecipante alla comunione ha diritto di conseguire in natura i beni dividendi, ragion per cui la non comoda divisibilità può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente la sussistenza dei presupposti. Orbene, il contenuto del diritto al palco si esaurisce in una sorta di facoltà di prelazione, che il titolare può esercitare acquistando un numero di biglietti di ingresso pari al numero dei posti. Avendo il titolare, in occasione degli spettacoli, il diritto di riservarsi tutti o soltanto qualcuno dei posti e considerata la configurazione del diritto al palco come sommatoria delle unità frazionarie rappresentate dai posti a sedere, l'ipotesi di non comoda divisibilità non sussiste.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione Giorgio Taroni ed Attilio Schiavetti; resistono con controricorso Marco, Giuseppe, Camilla, Renata, Vittorio Somalvico e Renata, nonché Gabriella Dubini.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1114, 718, 720, 727 c.c. e delle norme della legge n. 1336/ 39 (in particolare degli articoli 2, 9, 10). Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d'appello di Milano, riconosciuto che il diritto sul palco è un vero e proprio diritto di proprietà che ha per oggetto un bene immobile, cui sono applicabili le norme sulla comunione e sullo scioglimento, afferma erroneamente che il diritto al bene immobile possa essere diviso in natura mediante la assegnazione di singoli posti a sedere. In realtà il bene palco deve intendersi nella sua interezza e nella sua fisica consistenza e come tale sicuramente è insuscettibile di divisione.

Pertanto, i comproprietari della quota maggiore avevano diritto all'assegnazione dell'intero, con l'obbligo di conguaglio, siccome disposto dal Tribunale.

  1. - La questione di diritto, che la Corte Suprema deve risolvere per decidere la controversia, consiste nella identificazione dell'oggetto del "diritto di palco in teatro" e della sua divisibilità o indivisibilità. Più analiticamente, il quesito è se il diritto abbia come oggetto un unico bene immobile costituito dal palco, inteso secondo la sua consueta accezione, ovvero se il diritto consista nella facoltà di occupare, in occasione degli spettacoli, i posti a sedere ed eventualmente in piedi che il palco medesimo contiene; quindi, nel caso in cui l'oggetto del diritto al palco in teatro sia configurato da un unico bene, se esso sia divisibile mediante la distribuzione dei posti contenuti. Page 308

  2. - Per identificare l'oggetto del diritto sul bene in senso giuridico, solitamente definito come palco in teatro, occorre prendere le mosse dalla legge n. 1336/39, concernente il condominio dei teatri e i rapporti tra i proprietari dei teatri ed i titolari del "diritto di palco".

    3.1. - Alla identificazione dell'oggetto contribuisce, anzitutto, l'origine dell'istituto. All'epoca in cui non era infrequente il contributo dei privati alla costruzione dei teatri dotati di palchi, la costituzione del diritto di palco veniva favorita perché permetteva un apprezzabile apporto finanziario, a titolo di corrispettivo per l'attribuzione.

    Il diritto sul palco consente ai proprietari di godere del bene in modo esclusivo e con continuità, permettendo loro, ai componenti della famiglia e agli ospiti di assistere agli spettacoli in condizioni di privilegio. Non soltanto garantisce la certezza di essere presenti alle "prime" e alle manifestazioni più importanti: soprattutto assicura il godimento degli spettacoli con la agevolezza, la comodità e la riservatezza connesse con l'uso esclusivo. L'agevolezza, la comodità e la riservatezza raffigurano delle qualità del godimento, che non sono comparabili con la ipotetica riserva di posti a sedere collocati nella platea o nel loggione.

    Il diritto nasce per garantire il godimento esclusivo dell'intero spazio costituito dal palco.

    3.2. - Lo scopo della legge, quale risulta dalla intestazione e dal complesso delle disposizioni, è quello di regolare i rapporti tra i proprietari degli edifici adibiti a teatro ed i titolari del diritto di palco nei teatri, considerato come bene unico, e non con riferimento ai posti che il palco contiene.

    3.3. - D'altra parte, l'oggetto del diritto sul bene immobile configurato dal palco in teatro emerge in modo univoco dal testo letterale di diversi articoli.

    Avuto riguardo al significato proprio delle parole, per palco si intende ciascuno dei vani aperti nella parete perimetrale della sala in cui si svolgono gli spettacoli. Più precisamente, con il termine palco si designa ciascuno dei compartimenti in cui sono divise le balconate sovrapposte nella parete perimetrale, che fronteggia il palcoscenico, e dai quali compartimenti gli spettatori possono assistere alla rappresentazione. Nella legge si fa menzione solo e esclusivamente del diritto di palco. In particolare del diritto di palco parlano gli articoli 1; 2, comma 1 e 3; 3, comma 1; 4, comma 1, 2 e 4; 5, comma 3; 6, comma 1, 7; 8 comma 1; 9, comma 1; 10 comma 1 e 2.

    Nessuna disposizione fa riferimento ai posti contenuti nel palco, siano essi a sedere o in piedi.

    3.4. - Ancora, ai fini della identificazione dell'oggetto del diritto assume importanza rilevante il contenuto del diritto.

    A norma dell'articolo 2 comma 1 della legge cit., il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre dell'intero palco in modo esclusivo, facendone un uso conforme allo scopo al quale il teatro è destinato. Fonti regolatrici delle modalità d'esercizio di tale diritto sono il titolo, da cui esso nasce e, in mancanza, le consuetudini teatrali (articolo 2, comma 2). (Al titolo e alle consuetudini teatrali deve farsi ricorso per definire le modalità di godimento in concreto, quali il numero massimo di posti a sedere o in piedi disponibili nel palco). Al palco considerato come bene unico fanno riferimento le norme concernenti la imputazione delle spese per la conservazione (articolo 4), per le innovazioni (articolo 5), per uniformare i palchi alle nuove condizioni estetiche del teatro (articolo 6); nonché le spese afferenti alla cessione dell'uso (articolo 9) ed alle espropriazioni per causa di pubblica utilità (articolo 16).

    In sintesi, il contenuto del diritto, sia per quanto concerne le facoltà ed i poteri, sia per quanto attiene alle obbligazioni, fa riferimento al palco considerato come bene unico.

    3.5. - Per concludere in merito alla identificazione dell'oggetto, spunti importanti si ricavano dal dibattito intorno alla natura del diritto.

    Si discute se il diritto sul palco in teatro si configuri come diritto di superficie o piuttosto come diritto di proprietà superficiaria separata, in conformità con la ipotesi tipica contemplata dall'articolo 952 comma 2 c.c.

    L'articolo 952 cit., invero...

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