Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine383-412

Page 383

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1937. Pres. Carbone - Est. Amatucci - P.M. Sepe (parz. diff.)Nosi (avv. Tamburini) c. Assitalia Spa (avv. Iannotta)

Prova civile - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Giudizio di verità - Deposizione relativa alla velocità di un veicolo coinvolto in incidente stradale - Utilizzabilità - Valutazione del giudice di merito circa l'attendibilità - Necessità. Risarcimento del danno - Danno biologico - Danno alla salute - Differenze con il danno morale - Disagi futuri dipendenti dal trauma subito - Inclusione nel danno biologico. Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Sofferenze psichiche subite da un traumatizzato in incidente stradale - Risarcibilità a titolo di danno morale - Ammissibilità.

Al fine di stabilire la velocità di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, è consentito al giudice di merito avvalersi della indicazione testimoniale relativa alla velocità tenuta dal veicolo, in quanto il teste in questo caso formula un giudizio di verità, e non un apprezzamento di valore, considerato che sono comunque ammissibili gli apprezzamenti che non siano scindibili dalla deposizione sui fatti, salva comunque la valutazione del giudice in ordine alla attendibilità dell'apprezzamento stesso. (C.p.c., art. 116; c.p.c., art. 360) (1).

All'interno della nozione di danno biologico rientrano tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso, rimanendone esclusi solamente il danno patrimoniale in senso stretto ed il danno morale subiettivo (facendo applicazione del suddetto principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto ricompresi nel danno biologico tutti i disagi futuri subiti da un soggetto danneggiato in un incidente stradale e dipendenti dal trauma sofferto, quali cure e spostamenti). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (2).

Le sofferenze psichiche subite da un soggetto traumatizzato in un incidente stradale per gli interventi chirurgici ai quali questi ha dovuto sottoporsi in conseguenza del trauma sono indennizzabili, ex art. 2059 c.c., a titolo di danno morale, e come tali costituiscono una voce di danno risarcibile del tutto autonoma e diversa rispetto al danno biologico. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (3).

    (1) Nel senso che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, v. Cass. civ. 17 luglio 2001, n. 9662, in Arch. civ. 2002, 638. Sulla valutazione discrezionale da parte del giudice di merito delle testimonianze, v. Cass. pen., sez. IV, 5 agosto 1992, Fioriti, in questa Rivista 1993, 29.

    (2) Sulla nozione di danno biologico v. Cass. civ. 15 dicembre 2000, n. 15859, in questa Rivista 2001, 854; Cass. civ. 12 settembre 2000, n. 12022, ivi 2001, 575 e Cass. civ. 25 settembre 1999, n. 10762, ivi, 627.

    (3) V., in argomento, Cass. civ. 30 novembre 2000, n. 15330, in questa Rivista 2001, 773, secondo cui: «La norma sul danno morale di cui all'art. 2059 c.c. (danno consequenziale, sì, al danno biologico, ma da questo concettualmente distinto, attenendo il primo alla sfera del danno alla salute, il secondo, specificamente, a tutte le sofferenze psichiche e morali subite a causa del comportamento illecito dell'agente) si ispira ai medesimi criteri risarcitori «integrali» di cui alla Generalklausel di cui all'art. 2043 del codice civile, e non ha, pertanto, natura indennitaria del pretium doloris, ma considera tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato subisca in conseguenza dell'evento dannoso ingiusto, e si fonda, pertanto, sul principio costituzionale di cui all'art. 2 della Carta fondamentale, che tutela e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». In dottrina, v. M. ROSSETTI, Il danno da lesione della salute. Biologica. Patrimoniale-morale, Ed. Cedam, Padova 2001.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO . 1. - A seguito dell'impatto tra il motociclo sul quale viaggiava lungo la via Lucchese con direzione Ciampi-Firenze ed un autocarro che aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra senza dargli la precedenza, Daniele Nosi riportò lesione dalle quali derivò un'invalidità permanente del 26%.

Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze adito per il risarcimento dei danni, provvedendo con ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ai sensi dell'articolo 186 quater c.p.c., ritenne che al verificarsi del fatto avesse concorso in ragione del 15% lo stesso motociclista per non aver tenuto strettamente la destra e per non aver dunque potuto effettuare una manovra di emergenza; e determinò il danno da risarcire dell'85% della somma complessiva di lire 322.550.000, adottando le statuizioni conseguenti nei confronti dei convenuti Stefano Capanni e Le Assicurazioni d'Italia Spa.

  1. - La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze che, decidendo con sentenza 1242/00 sul gravame principale del Nosi e su quelli incidentali dei convenuti in primo grado, ha bensì ritenuto che il motociclista viaggiasse in posizione assolutamente regolare e che non avesse spazi di sorta per passare innanzi all'autocarro a destra, ma ha tuttavia ravvisato il suo apporto causale colposo in percentuale identica a quella stimata dal tribunale per aver tenuto una velocità eccessiva.

    In punto di quantum debeatur, la corte d'appello ha escluso che fosse configurabile un danno patrimoniale da pregiudizio della futura capacità lavorativa (invece riconosciuto dal tribunale entro i limiti del 5%, per compelssive lire 13.568.100) ed ha espunto le voci di danno relative ad interventi chirurgici (lire 15.000.000) ed a rivalutazione di somme già determinate all'attualità (lire 11.700.000), liqui-Page 384dando il danno nella minor somma pari all'85% di lire 281.850.000.

  2. - Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Daniele Nosi affidandosi a sei motivi illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso l'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa.

    L'intimato Stefano Capanni non ha svolto attività difensiva.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il primo motivo di ricorso concerne il ravvisato apporto causale colposo dello stesso danneggiato in ordine al sinistro verificatosi. La sentenza è censurata - deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2 e 116 c.p.c., 2729 c.c., «eccesso di potere», nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ricostruzione delle effettive modalità del sinistro - per avere la corte d'appello:

    a) ritenuto che il motociclista viaggiasse a velocità eccessiva sulla scorta di una presunzione che non avrebbe potuto avere ingresso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2729 c.c., il quale la vieta nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, nella specie inammissibile in quanto implicante una valutazione che non può essere demandata ai testi;

    b) introdotto un elemento di fatto inesistente agli atti di causa, laddove aveva ritenuto che l'autocarro fosse fermo al momento dell'impatto, ovvero che viaggiasse a velocità insignificante;

    c) del tutto irragionevolmente opinato che una frenata di sei metri rivelasse una velocità considerevole, anziché contenuta, e che l'entità delle lesioni potesse costituirne elemento sintomatico, tra l'altro prescindendo dalla forza d'urto e dalla massa del mezzo antagonista.

    1.2. - Al di là dell'improprio riferimento all'eccesso di potere, non costituente vizio rescindente della sentenza in sede di giurisdizione civile, la censura è fondata nei sensi di cui appresso sotto il profilo della insufficienza della motivazione in punto di giudizio relativo alla eccessiva velocità della motocicletta.

    Va anzitutto premesso che la questione relativa alla dedotta violazione dell'articolo 2729, comma 2, c.c. è risolta in radice dal rilievo che non è inibito al giudice avvalersi dell'indicazione testimoniale relativamente alla velocità tenuta da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, giacché in tal caso il teste è chiamato a formulare un giudizio di verità e non di valore e poiché sono sempre consentiti gli apprezzamenti che non sia possibile scindere dalla deposizione dei fatti, salva la valutazione del giudice sull'attendibilità dell'apprezzamento stesso.

    Neppure appare fondatamente censurabile, ex articolo 360, n. 5 c.p.c., il convincimento espresso dalla corte territoriale circa la velocità nulla o insignificante tenuta dall'autocarro al momento dell'urto, avendo il giudice chiarito, sulla scorta dell'implicita considerazione dello stato dei luoghi rappresentato nella menzionata planimetria, che non fosse «possibile procedere a svolta a sinistra con un camion del genere a velocità sostenuta», in tal modo esprimendo un giudizio di fatto non privo di coerenza logica.

    A diverse conclusioni deve invece giungersi in ordine alla valutazione della velocità tenuta dal conducente del ciclomotore. Dopo aver ritenuto che erroneamente il giudice di primo grado aveva giudicato irregolare la sua posizione, la corte d'appello ha tuttavia confermato il concorso colposo del Nosi nella stessa percentuale eziologica determinata dal primo giudice sulla scorta dei seguenti, ulteriori, testuali ed esclusivi rilievi:

    a) «le conseguenze dell'incidente sono state notevoli per il Nosi, comportando un'invalidità permanente del 26%»;

    b) «si può tranquillamente affermare che al momento dell'impatto, o immediatamente prima (le tracce di frenata sono di metri 6, spazio considerevole considerato il mezzo condotto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT