Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 10 settembre 2004, n. 18300. Pres. Saccucci - Est. Del Core - P.M. Ciccolo (conf.) - Natali ed altra (avv.ti Meloni e Gattafoni) c. Ministero delle finanze (n.c.).

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici)- Edilizia - Acquisto di immobili - Prima casa - Destinazione ad abitazione dell'immobile oggetto dell'acquisto - Idoneità a detto uso al momento dell'acquisto - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della «prima casa» previste dall'art. 1, sesto comma, L. 22 aprile 1982 n. 168, in materia di trasferimento dei fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, è sufficiente che l'immobile oggetto dell'acquisto possa essere destinato ad abitazione, non essendo richiesto dalla norma che esso sia già adibito a tale funzione al momento dell'acquisto. (L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1) (1).

    (1) Sulla circostanza che la legislazione in materia non esige che il fabbricato sia già idoneo all'uso al momento dell'acquisto, cfr. Cass. 6 giugno 2002, n. 8163, in Arch. civ. 2003, 466 e Cass. 28 giugno 1995, n. 7259, in Foro it. 1996, I, 992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Luigino Natali e Domenica Colonnata Natali ricorrono con un unico articolato motivo contro il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria centrale, accogliendo il ricorso dell'Ufficio del registro di Macerata, ha escluso che essi potessero beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 e successive proroghe in relazione all'acquisto di un fabbricato da destinare ad abitazione, trattandosi di edificio allo stato rustico e quindi privo del fondamentale requisito dell'abitabilità.

Non resiste l'Amministrazione finanziaria intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2 D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 e successive modificazioni e integrazioni assumendo che, come ripetutamente osservato da questa Corte, per fruire delle agevolazioni invocate non rileva l'ultimazione dell'immobile al momento dell'acquisto dacché intento della legge è quello di favorire la costruzione di nuove case di abitazione.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

È ormai consolidato presso questa Corte il principio per cui in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della «prima casa», previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione «non di lusso», anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto) (Cass. nn. 9149/2000; 9150/2000; 5297/2001; 8163/2002; 3604/2003).

Al riguardo, si è convincentemente osservato che: la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato «destinato ad abitazione», ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo, e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto. Non è, di per se solo, capace a orientare in diverso senso l'elemento letterale, tenuto anche conto che l'aggettivo «destinato», oltre che ad altri significati, può alludere anche all'assegnazione a un fine o a uno scopo che si realizzeranno in futuro. La lettera della legge consente di intendere l'espressione «destinato» come riferentesi tanto a un immobile già adibito, al momento in cui viene acquistato dal contribuente, ad abitazione, quanto a un immobile che venga acquistato per essere successivamente adibito a tale scopo. Una diversa interpretazione, infatti, non sarebbe coerente con il fine del legislatore di agevolare l'acquisizione di case da parte di soggetti che ne sono sprovvisti ed aventi specifiche caratteristiche reddituali, giacché esso è perseguito non solo da una meno costosa circolazione, verso tali soggetti, di case per abitazione, ma altresì da meno costosi acquisti di immobili aventi caratteristiche diverse, ma trasformabili anch'essi in case di abitazione. La interpretazione restrittiva sostenuta dalla ricorrente non sarebbe peraltro ragionevole, ove si rifletta ai casi, del tutto comuni, dell'acquisto di un immobile incompleto, e dunque certamente non costituente ancora casa di abitazione, per completarlo e successivamente abitarlo; oppure dell'acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell'acquirente, la propria abitazione. Ipotesi queste che la lettera della legge consente di comprendere nella previsione agevolativa, giacché il termine «destinato», di per se indica un atteggiamento, oggettivo e concreto, del contribuente, mediante il quale l'acquisto viene indirizzato a soddisfare l'esigenza considerata dalla legge degna di sostegno. La interpretazione privilegiata è, poi, in sintonia con le successive modifiche legislative intervenute nella soggetta materia, dalle quali, ad esempio, è stata prevista la spettanza dei benefici (anche) in caso di acquisto di edificio insuscettibile, per i più diversi motivi, di essere immediatamente destinato ad abitazione dell'acquirente (ad esempio perché egli si limiti ad acquistare la nuda proprietà, o perché l'immobile è occupato dal locatario). Page 672

Né può sostenersi in contrario che la soluzione adottata impedisca un'adeguata valutazione, da parte dell'Ufficio, della sussistenza dei requisiti propri delle abitazioni non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. Numerose caratteristiche che determinano la natura di lusso dell'abitazione (come una superficie superiore ai 240 mq.) possono essere rilevati già in sede di costruzione a rustico (oltre che in corso di ristrutturazione), ed altre possono sopravvenire addirittura su costruzioni ormai rifinite. In relazione a ciò, pertanto, da un lato è necessaria l'effettuazione di controlli tributari in sede di ultimazione dell'abitazione o di utilizzo della stessa al momento in cui se ne ottiene la concreta disponibilità, dall'altro, non può escludersi a priori, proprio per evitare tali ulteriori controlli, la non concessione dei benefici in oggetto per immobili non ancora ultimati.

Va poi osservato che, al pari della legge 22 aprile 1982 n. 168, i cui benefici ha reintrodotto, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, già nel suo titolo «Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa» anticipa la ratio del provvedimento che è sicuramente quella di incoraggiare lo sviluppo dell'edilizia abitativa, prevedendo un incremento quantitativo delle costruzioni e della commercializzazione delle abitazioni, e non quella di legittimare al beneficio dell'agevolazione fiscale gli alloggi già ultimati.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto ribadendosi il principio secondo cui ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, sesto comma, L. 22 aprile 1982 n. 168, in materia di trasferimento dei fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, è sufficiente che l'immobile oggetto dell'acquisto possa essere destinato ad abitazione, non essendo richiesto dalla norma che esso sia già adibito a tale funzione al momento dell'acquisto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Macerata alla Commissione tributaria centrale e consequenziale riemersione delle statuizioni adottate in seconde cure.

Nulla va disposto sulle spese della presente fase, disertata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 6 settembre 2004, n. 17933. Pres. Cristarella Orestano -Est. Oddo - P.M. Gambardella (parz. diff.) - Soc. E.P c. Ministero dell'economia e delle finanze (Avv. gen. Stato).

Tributi erariali diretti - Accertamento - Rendita catastale- Opifici industriali - Criteri.

Ai fini della determinazione della rendita catastale degli opifici industriali, deve rilevarsi che, diversamente dalle opere idrauliche, le quali - anche se poste nel soprassuolo o nel sottosuolo di aree pubbliche - vanno valutate quali parti di una centrale idroelettrica, nella stima del complesso immobiliare non possono essere comprese le turbine, di cui non è controversa la libera amovibilità per essere le stesse soltanto imbullonate al suolo. (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5; R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10; L. 11 luglio 1942, n. 843, art. 10) (1).

    (1) In senso conforme, cfr. Comm. Trib. Prov. Roma, sez. XXIII, 10 gennaio 2002, n. 544, in Il fisco 2002, 1688. Contra, v. Comm. trib. Roma, sez. XX, 16 gennaio 2004, n. 48, in Dir. e prat. trib. 2004, II, 317 con nota di PICIOCCHI, secondo cui - invece - nella valutazione delle centrali termoelettriche non può adottarsi il criterio basato sulla separabilità o meno dei singoli componenti, a seconda che siano incorporati o semplicemente imbullonati nella struttura muraria, dovendosi per contro fare riferimento alla loro inscindibilità funzionale, non potendosi revocare in dubbio che senza le caldaie-turbine e gli altri componenti che provvedono alle varie fasi del ciclo produttivo (ciminiere, dighe, canali adduttori o di scarico, ecc.) una centrale termoelettrica cesserebbe di essere tale o non potrebbe neppure esistere. Nello stesso senso anche...

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