Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine283-321

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 14 febbraio 2003, n. 7339 (ud. 15 gennaio 2003). Pres. Olivieri - Est. Chiliberti - P.M. Galasso (conf.) - Ric. Casali

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Art. 187, comma 2, c.s. - Valutazione degli elementi sintomatici esterni - Sussistenza - Limiti. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Art. 187, comma 2, c.s. - Accompagnamento del soggetto per il prelievo anziché presso le strutture pubbliche, presso un ufficio o comando di polizia - Configurabilità del reato di cui all'art. 187, comma 5, c.s. di rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è indispensabile che lo stato di alterazione del conducente conseguente all'assunzione di dette sostanze venga accertato nei modi previsti dall'art. 187, comma 2, c.d.s., con esclusione, pertanto, della possibilità (da ritenersi ammessa, invece, nel caso di guida in stato di ebbrezza), che esso possa essere validamente desunto da elementi sintomatici esterni, essendo questi suscettibili soltanto di giustificare il ragionevole sospetto di sussistenza del reato e, quindi, l'accompagnamento del soggetto presso una delle strutture pubbliche indicate dalla norma, per l'effettuazione dei prelievi organici e dei successivi esami di laboratorio. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 187) (1).

Il reato di cui all'art. 187, comma 5, c.d.s., consistente nel rifiuto, da parte di soggetto ragionevolmente sospettato di aver guidato un veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sottoporsi all'accertamento previsto dal comma 2 del citato art. 187, presuppone che tale accertamento debba svolgersi con le modalità espressamente previste e, quindi, in particolare, previo accompagnamento, del soggetto presso una delle strutture pubbliche di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. 12 luglio 1990 n. 186. Ne deriva che il reato anzidetto non può essere ritenuto sussistente nel caso in cui il soggetto sia stato accompagnato, per il prelievo dei liquidi organici, non in una di tali strutture ma presso un ufficio o comando di polizia. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 187; D.M. 12 luglio 1990, n. 186, art. 2) (2).

    (1, 2) Non risultano editi precedenti che affrontino l'esatta fattispecie. Per qualche utile ragguaglio in materia, v. le citate sentenze Corte cost. 12 giugno 1996, n. 194, in questa Rivista 1996, 517 e Cass. pen., sez. IV, 28 maggio 1999, P.G. in proc. Onidati, ivi 1999, 990.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. - Ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22 gennaio 2002 della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che l'aveva condannato alla pena di gg. 10 di arresto e lire 100.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 187 c.s. commi 1 e 4, in relazione all'art. 186, commi 2 e 3, per aver condotto un ciclomotore in condizioni di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed all'art. 187 comma 5 per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento di cui al comma 2.

Lamenta il ricorrente con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 187 c.s. e la mancata motivazione in quanto, mentre la guida in stato di ebbrezza può desumersi dalle condizioni del soggetto e dalla sua condotta di guida, quali difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, alito vinoso, l'art. 187, comma 2 del D.L.vo 285/92 prevede un sistema di prova legale che non è sostituibile dalla valutazione della polizia giudiziaria senza l'utilizzo di alcun mezzo scientifico di accertamento, che deve avvenire in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate, in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione del ricorso a metodiche invasive. In difetto di tale accertamento deve pertanto dirsi che manca la prova del primo reato, ed a riprova di ciò starebbe il fatto che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è applicabile solo al reato di guida sotto l'influenza di stupefacenti e non anche al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, anche quando si abbia motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di dette sostanze (Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1999, n. 6727). La sentenza presenta inoltre il vizio di illogicità della motivazione laddove afferma apoditticamente che l'accertamento dello stato di ebbrezza da stupefacenti può aver luogo con qualsiasi mezzo e non necessariamente con strumenti e procedure di cui al regolamento, senza indicare le ragioni del suo convincimento, e poi trae elementi di prova dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, fatto per il quale è prevista la specifica sanzione di cui al quinto comma.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ancora l'erronea applicazione dell'art. 187 e la mancata motivazione sotto altro profilo: l'accertamento dello stato di ebbrezza da stupefacenti, in virtù della modifica apportata al comma 2 dell'art. 187, va effettuata presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con esclusione di ogni metodica invasiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. B) del D.M. 12 luglio 1990 n. 186, avendo il legislatore distinto lo stato di ebbrezza da stupefacenti da quello da alcool e fissato per il primo rigorose modalità procedimentali che richiedono competenze specialistiche, mentre all'accertatore è rimessa esclusivamente una valutazione nel momento iniziale. Nel caso di specie invece il ricorrente è stato accompagnato presso il comando della polizia municipale dove gli è stato dato un contenitore per il prelievo delle urine, sì che lo stesso legittimamente si è rifiutato, non corrispondendo le modalità a quelle previste, e ciò dopo un'ora dalla consegna del contenitore. La sentenza è viziata, a parere del ricor-Page 284rente, laddove nega la legittimità del rifiuto ritenendo che il prelievo delle urine era atto urgente, senza motivare le ragioni per le quali ricorreva tale urgenza, ed in ogni caso l'affermazione sarebbe inaccettabile in quanto il ricorso all'urgenza svuoterebbe l'iter procedimentale dettagliatamente previsto.

Il ricorrente lamenta ancora la violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, che non può aver luogo quando il condannato non risulti titolare di patente, siccome ineseguibile per mancanza dell'oggetto, né può essere disposta allorché il reato sia stato commesso con un mezzo per la cui conduzione la patente di guida non è necessaria.

Lamenta infine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il diniego di conversione ai sensi dell'art. 53 L. 689/81, per non aver la corte di merito risposto al motivo di appello se non con un richiamo all'art. 133 c.p.

Il primo motivo di ricorso è fondato: il legislatore ha nel nuovo codice della strada opportunamente distinto lo stato di ebbrezza da alcool dalle condizioni di alterazione da stupefacenti, ed in relazione a queste ultime ha inteso fissare i termini procedimentali di un articolato controllo che richiede conoscenze tecniche specialistiche, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione delle sostanze. All'ufficiale o agente di polizia giudiziaria è rimessa esclusivamente una valutazione nel momento iniziale, in ordine a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro contingenza, egli soltanto può apprezzare, quali difficoltà di linguaggio, tremore, lentezza e pesantezza nei movimenti, pupille «a capocchia di spillo», ed a lui, conseguentemente, viene attribuita la facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture sanitarie di cui al comma 2 (cfr. in tal senso Corte costituzionale 12 giugno 1996, n. 194, Cambursano. La corte di merito, a conforto della tesi secondo cui il procedimento di accertamento previsto dall'art. 187 c.s. sarebbe facoltativo, richiama la sentenza 23 gennaio 1996, n. 170, imp. Paglierino, di questa sezione che, sebbene massimata in questi termini, non afferma affatto detto principio). Ne consegue che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti impedisce l'accertamento dell'eventuale reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 187 in relazione ai commi 2 e 3 dell'art. 186 c.s., la cui prova è legale, siccome ha un minimum indispensabile costituito dall'esito positivo degli esami volti ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici oggetto di prelievo, non necessariamente sufficiente a far ritenere che il soggetto, pur avendo assunto stupefacenti, sia necessariamente in stato di ebbrezza, richiedendo talora di essere corroborato da una valutazione clinica del soggetto, oppure da dati desunti dal suo comportamento e, sintomatici di uno stato di alterazione.

Del pari fondato è il secondo motivo: l'art. 187, comma 5, prevede un accertamento diagnostico obbligatorio non coattivo. Tale categoria ricomprende accertamenti che si effettuano sulla scorta di prelievi finalizzati a mere analisi e non già alla prevenzione e cura delle malattie, per cui non rientrano tra i trattamenti sanitari obbligatori (Corte cost. 194/96).

Gli accertamenti diagnostici presuppongono il consenso dell'interessato, ma l'art. 32, comma 2, Cost., li consente anche senza il consenso allorché:

a) siano previsti per legge;

b) comportino un vantaggio per la salute del singolo o non gli provochino un danno apprezzabile, risolvendosi solo in una lesione al suo diritto alla riservatezza, che deve cedere di fronte ad interessi più rilevanti;

c) vi siano esigenze di solidarietà sociale talmente rilevanti da imporre il sacrificio, permettendo di evitare un grave danno alla salute altrui.

La Corte costituzionale (218/94) li ha ammessi quando vi è esigenza di tutela della salute a fronte di attività che possano porla in pericolo. Così è stato dichiarato illegittimo l'art. 5, L...

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