Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1047 (ud. 7 novembre 2002). Pres. Fattori - Est. Bagnanni - P.M. Iannelli (conf.) - Ric. Reja

Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2000 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore - Da soggetto plurirecidivoApplicabilità - Esclusione.

Il nuovo trattamento sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 274/2000 per il reato di cui all'art. 186 c.s. che stabilisce, appunto, nel caso di guida in stato di ebbrezza la sostituzione dell'arresto e dell'ammenda con la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, non trova applicazione in virtù degli artt. 64 e 65 D.L.vo predetto e 2, comma 3, c.p., qualora il reato sia stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo ed il soggetto sia plurirecidivo. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s, art. 186; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 52; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 64) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1017 (ud. 22 ottobre 2002). Pres. Fattori - Est. Petitti - P.M. (diff.) - Ric. Gismondi

Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2000 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore ma accertato dalla corte d'appello successivamente - Applicabilità - Sussistenza.

Qualora il reato di cui all'art. 186 c.s. sia stato commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000, ma abbia formato oggetto di accertamento in sede giurisdizionale da parte della corte di appello dopo la data predetta, le sanzioni applicabili, trattandosi di reato punito con la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda, sono quelle indicate nell'art. 52, comma 2, lett. c), del medesimo D.L.vo, ovvero permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilità e ciò anche in virtù dell'art. 2, comma 3, c.p. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 52) (2).

@III. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1007 (ud. 10 ottobre 2002). Pres. Pioletti - Est. Brusco - P.M. Favalli (diff.) - Ric. Firpo

Guida in stato di ebbrezza - Trattamento sanzionatorio - D.L.vo n. 274/2000 - Reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di richiesta di oblazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 e non essendo ancora intervenuto giudicato sul punto, introduttivo della competenza penale del giudice di pace, è stato modificato il trattamento sanzionatorio per i reati previsti dall'art. 186, commi 2 e 6, c.s., che ora si applica, in base alla norma transitoria di cui all'art. 64, comma 2, D.L.vo predetto e all'art. 2 c.p., comma 3, espressamente richiamato da questo, anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore ed anche se il reato è giudicato da un giudice diverso dal giudice di pace. (Nella fattispecie avendo il ricorrente patteggiato la pena prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274/2000 e non essendo ancora intervenuto giudicato sul punto, aveva chiesto l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria al fine di ottenere l'oblazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata poiché la pena applicata su richiesta delle parti è divenuta illegale in quanto non più prevista dalla normativa che disciplina il reato per il quale si è proceduto). (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 52) (3).

    (1, 2, 3) Per un'approfondita disamina circa i limiti di applicazione del D.L.vo 26 agosto 2000, n. 274, si rimanda al commento articolo per articolo del medesimo ne Il codice del giudice di pace, di F. BARTOLINI e P. CORSO, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003, pp. 145 ss.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 26 ottobre 2001 la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa dal Tribunale di Treviso in data 4 dicembre 2000 nei confronti di Reja Franco, il quale era stato condannato alla pena di giorni venticinque di arresto e lire 800.000 di ammenda, con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi due, siccome riconosciuto colpevole del reato di guida dell'autovettura targata PN 242887 in stato di ebbrezza, derivante dall'ingestione di bevande alcooliche; in Conegliano, acc. il 15 maggio 1999; con la recidiva specifica, reiterata nel quinquennio.

Avverso la suindicata sentenza Reja ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento con rinvio, deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché mancanza della motivazione, in quanto la corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, atteso che il processo doveva essere rinviato per legittimo impedimento del difensore, che era impegnato in altro processo presso il Tribunale di Pordenone per uno, imputato di evasione, e perciò per un fatto certamente più grave. Inoltre la relativa istanza era stata presentata tempestivamente, e cioè il giorno 30 novembre 2000. Peraltro su tale doglianza la stessa corte di merito non ha motivato in modo adeguato;

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b) mancanza della motivazione, giacché il collegio non ha indicato le ragioni, in virtù delle quali non ha ridotto la misura della pena, che appare sproporzionata al caso in esame;

c) inosservanza della legge penale relativamente al trattamento sanzionatorio, posto che con la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 274/2000 la sanzione, nel caso di specie, andava sostituita con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, e ciò anche per effetto della norma di cui all'art. 2 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - I motivi addotti a sostegno del ricorso indicati con le lettere a) e b) sono manifestamente infondati, e l'altro di cui alla lettera c) rimane assorbito dal secondo.

  1. - Ed invero per quanto attiene alla censura di cui alla lettera a) la corte di appello ha messo in evidenza quanto segue: 1) l'impedimento dedotto dal difensore non era di carattere assoluto; 2) peraltro esso non era stato dedotto con tempestività, dal momento che doveva essere prontamente portato a conoscenza del giudice non appena conosciuto; 3) il difensore non aveva specificato perché mai non avesse designato un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. E tanto basta perché l'istanza di rinvio venisse fondatamente rigettata. Al riguardo infatti, come è noto, questa Corte ha statuito che «il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri» (v. sez. I, sent. 5978 del 22 maggio 2000, ud. 13 marzo 2000, RV 216014, imp. Sgobba). Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, nonché giuridicamente e logicamente corretto.

  2. - In ordine al motivo di cui alla lettera b) la corte di merito ha messo in rilievo che la misura della pena risulta adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del soggetto, peraltro plurirecidivo, e che essa è prossima anche al minimo edittale.

    Orbene questa Corte osserva che tale assunto è esatto. Infatti anche se nel frattempo era entrato in vigore il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 riguardante la competenza penale del giudice di pace, e che ha modificato anche il trattamento sanzionatorio in relazione al tipo di reato in questione, in modo più favorevole all'autore di esso, tuttavia nel caso in specie tale novella non poteva trovare applicazione. Infatti in virtù dell'art. 64 di esso le nuove disposizioni si applicano solo ai reati commessi in epoca successiva alla sua entrata in vigore, che è avvenuta il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000, e ciò in virtù di quanto disposto col successivo art. 65. Pertanto anche ai sensi dell'art. 2 c.p., che prevede l'applicazione della norma più favorevole allorquando non ci sia stata già una sentenza irrevocabile, nei confronti di Reja non poteva essere applicata la nuova disciplina. Sul punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

  3. - Infine per quanto concerne la censura di cui alla lettera c) essa rimane assorbita da quanto testè enunciato con riferimento al precedente motivo.

    Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge. (Omissis).

    II.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 23 aprile 2002, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva dichiarato Gismondi Danilo colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, c.s., per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche, e del reato di cui all'art. 186, ultimo comma, c.s., per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento da parte dei carabinieri diretto a verificare lo stato di alterazione psicofisica, e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto e lire 600.000 di ammenda.

    Avverso la sentenza della corte di appello, il Gismondi, a mezzo di difensore, ricorre per cassazione, deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt. 124 e 546 c.p.p...

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