Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine101-119

Page 101

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. lav., 7 gennaio 2003, n. 33. Pres. Sciarelli - Est. Picone - P.M. Fedeli (parz. conf.) - Avis Autonoleggio spa c. Inail

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Determinazione secondo il sistema delle tariffe - Attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli - Tariffa relativa al noleggio di autoveicoli con conducente - Applicabilità - Esclusione. Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Indennità e rendita - Calcolo del premio - Decreto ministeriale di approvazione delle modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi - Natura - Fonte di normazione secondaria - Conseguente denunciabilità delle relative violazioni ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, l'attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli senza autista (con falcoltà di riconsegna in luogo diverso da quello della consegna iniziale, e con diritto alla sostituzione in caso di rottura) non va inquadrata nella voce di tariffa riferita al servizio di "noleggio" - pur nell'assenza, nel testo normativo di riferimento, di espressa esclusione dell'attività di noleggio senza conducente -, in considerazione della profonda differenza tra le due attività e, soprattutto, della circostanza che la normativa di settore (artt. 54, secondo comma, e 57, quarto comma, D.P.R. n. 393 del 1959, codice della strada abrogato; artt. 82 e 85 D.P.R. n. 285 del 1992, codice della strada vigente; art. 68 legge comunitaria n. 142 del 1992, per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/398), è costante nel distinguere la "locazione" di autoveicolo dal "noleggio con conducente". (D.M. 10 dicembre 1971, art. 4; D.M. 14 novembre 1978) (1).

In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'Inail, il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 di approvazione delle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono denunciabili per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 39; D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40; D.M. 10 dicembre 1971) (2).

    (1, 2) Per stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale, ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, vd. Cass. civ. 24 febbraio 1990, n. 1429, in Arch. civ. 1990, 1213, secondo cui: «occorre riferirsi, in mancanza di particolari previsioni della disciplina speciale suddetta, ai criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c., in base al quale sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni e servizi, mediante la realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore, mentre rientra nel settore commerciale l'attività diretta all'intermediazione nella circolazione dei beni ed è ausiliaria quella diretta ad agevolare la funzione tipica di altre attività economiche. Pertanto, i benefici suddetti non spettano alle imprese che svolgono attività consistente nel concedere ai clienti l'uso "a tempo indeterminato" di autoveicoli senza autista, con facoltà di riconsegnarli in luogo diverso da quello della consegna e con diritto alla sostituzione in caso di rottura, in quanto tale attività, che è riconducibile allo schema della locazione di cosa mobile, non è produttiva - a differenza dal noleggio o locazione di veicoli con conducente (art. 57 c.s.) - di un servizio diverso dalla utilizzazione del bene locato ed ha quindi natura non industriale ma commerciale ai sensi dell'art. 2195, n. 2, c.c.». Conformemente, sempre con riferimento all'attività di noleggio di veicoli senza conducente, si è espressa anche Cass. civ. 16 maggio 1991, n. 5496, ivi 1992, 361. In genere, in tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'Inail, v. Cass. civ. 26 settembre 1998, n. 9660, ivi 1999, 936 nella quale si precisa che il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi - che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel prescritto decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (il quale costituisce un testo di norme regolamentari con rilevanza esterna le cui violazioni sono valutabili da parte della Corte di Cassazione) - per essere valido ed efficace non solo deve essere spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modificazione del tasso, ma deve contenere un'adeguata motivazione al pari di tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Tale ultima prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contiene fin dal momento della sua emissione tutti gli elementi indicati dall'art. 21 del D.M. 18 giugno 1988. Alla mancanza di una congrua motivazione contestuale non può sopperirsi successivamente attraverso l'esame della documentazione esibita in giudizio dall'Inail per dimostrare la correttezza del procedimento seguito per fissare il nuovo tasso nella misura richiesta. Ciò si desume non soltanto dai principi generali che regolano la materia, ma anche specificamente dall'art. 45 del D.P.R. n. 1124 in argomento che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento de quo il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall'art. 39, comma terzo, dello stesso D.P.R. n. 1124: è, infatti, evidente che l'interessato per far valere le proprie ragioni deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto della motivazione della disposta variazione del tasso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Tribunale di Genova ha respinto l'appello della «Avis Autonoleggio» spa, confermando la sentenza del pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta in via principale dall'Inail per l'accertamento che l'attività della società doveva essere classificata alla voce 9124 (con percentuale 100%) della tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1978.

Il tribunale, affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia, ha disatteso il motivo di appello concernentePage 102 l'improcedibilità della domanda per non essersi formato il silenzio-rifiuto sul ricorso amministrativo proposto dall'Inail al Ministero del lavoro in data 26 gennaio 1986, con la motivazione che erano trascorsi i termini di cui all'art. 443 c.c., dovendosi escludere l'applicabilità delle regole in tema di formazione e impugnazione del silenzio-rifiuto dinanzi al giudice amministrativo.

Ha altresì respinto il motivo di appello riguardante il merito della controversia, nell'assunto che le attività della società fossero da inquadrare nella voce 9124 della tariffa dei premi assicurativi relativa ai servizi da noleggio e da piazza.

A tale conclusione il tribunale è pervenuto facendo applicazione del principio, espresso dall'art. 4 delle «modalità per l'applicazione della tariffa e il pagamento dei premi» di cui ai decreti ministeriali 1971 e 14 novembre 1978, secondo cui tutte le attività complementari e sussidiarie, ancorché caratterizzate da un differente rischio, vanno considerate nella medesima categoria dell'attività principale.

Doveva, infatti, escludersi che ricorressero le ipotesi eccezionali di inquadramento in una pluralità di voci delle attività svolte dall'impresa (artt. 5 e 7 del regolamento), in quanto si era in presenza di un ciclo produttivo unitario (attività di autonoleggio), specificamente previsto da apposita voce di tariffa, entro il quale si inserivano le attività complementari di conduzione e manutenzione dei veicoli, mentre le voci indicate dalle società inquadravano attività relative alla categoria del «deposito», estranee a quelle svolte dalla società.

La cassazione della sentenza è domandata dalla «Avis Autonoleggio» spa con ricorso per due motivi, al quale resiste con controricorso l'Inail.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 443 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto procedibile la domanda dell'Inail sebbene non potesse considerarsi esaurito il procedimento amministrativo iniziato su ricorso dell'Istituto al Ministero del lavoro, non potendosi configurare silenzio-rifiuto in mancanza della messa in mora dell'autorità investita della decisione, e ciò anche in relazione al disposto dell'art. 7 della legge 533/73.

  1. - Il motivo è destituito al giuridico fondamento. La controversia non ha ad oggetto la legittimità dei decreti ministeriali di approvazione della tariffa, ma esclusivamente la determinazione del premio di assicurazione in applicazione della tariffa stessa, quindi il diritto di credito dell'Inail (donde la giurisdizione ordinaria, della quale non dubita più la ricorrente, non avendo impugnato la statuizione relativa).

    2.1. - Con ciò resta escluso che oggetto del giudizio instaurato dall'Inail sia l'impugnazione del silenzio-rifiuto del Ministero del lavoro sul ricorso proposto dallo stesso istituto. La fattispecie del silenzio-rifiuto, come elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, concerne esclusivamente la violazione del dovere dell'amministrazione di procedere e provvedere in materie affidate all'esercizio dei suoi poteri autoritativi, di fronte ai quali sono configurabili esclusivamente interessi legittimi degli amministrati. Allorché, invece, la materia controversa concerna rapporti giuridici e diritti soggettivi, è esclusa in radice la fattispecie...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT