Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3735. Pres. Saggio - Est. Genovese - P.M. Maccarone (conf.)Prefettura - UTG Bergamo (Avv. gen. Stato) c. Morandi.

Cassazione civile - Deposito di atti - Documenti nuovi - Nullità della sentenza impugnata - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione a ordinanza di pagamento d'una sanzione stradale. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaInammissibilità dell'opposizione ex art. 203 c.s.Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Pagamento della somma ingiunta con l'ordinanzaAcquiescenza - Esclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Rettifica da parte dell'amministrazione di errori materiali ed eliminazione dei vizi contenuti nell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'amministrazione - Anche nel caso di avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento recante l'errore - Ammissibilità - Limiti.

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quali la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Infatti, l'art. 372 c.p.c. consente l'esame di nuove prove solo in ordine all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed - appunto - alla «nullità della sentenza», formula contratta che non richiama pienamente il concetto tenuto presente nel motivo di cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la «nullità della sentenza o del procedimento». (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che, in un giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in cui la Prefettura era rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la medesima potesse eccepire - e chiedere di provare con l'allegazione di un documento idoneo - la circostanza di fatto - che non aveva formato oggetto di dibattito processuale - dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato, ritenuta ragione di inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 203 c.s.). (C.p.c., art. 360; c.p.c., art. 372) (1).

L'art. 203 c.s., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo «qualora non sia stato effettuato il pagamento», attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta; non riguarda cioè la fase successiva all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata solo con tale provvedimento. Tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale viene regolato dal successivo art. 205 c.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) dal giudice la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, fondata sul profilo dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con tale ordinanza. (Nuovo c.s., art. 203) (2).

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sè acquiescenza, né incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (3).

In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato, sull'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanzaingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (4).

    (1) Questione interessante relativa alla possibilità o meno da parte dell'amministrazione, non presente in primo grado nel giudizio di opposizione a sanzioni conseguenti alla violazione del c.s., di allegare successivamente in Cassazione fatti nuovi. La S.C. si è espressa negativamente al riguardo confermando l'ormai consolidata posizione assunta in Cass. 20 dicembre 2002, n. 18136, in Arch. civ. 2003, 1077; Cass. civ., 22 febbraio 2002, n. 2586, ivi 2002, 1334; Cass. civ., 6 febbraio 2001, n. 1650, ivi 2001, 1383 e Cass. civ., 20 gennaio 1999, n. 486, ivi 1999, 1303.


    (2) Nulla che affronti l'esatta fattispecie.


    (3) Negli stessi termini, v. Cass. civ., 16 novembre 1989, n. 4886, in questa Rivista 1990, 881.


    (4) Conformemente, v. Cass. civ., 22 febbraio 2003, n. 2761, in questa Rivista 2003, 1344.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il signor Luca Morandi ricorreva, davanti al Giudice di pace di Clusone per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo che, per la contestata violazione dell'art. 21, commi 1, 4 e 5, del codice della strada - in quanto, senza il nulla osta dell'ente proprietario, aveva installato un «trabattello» mobile sulla sede stradale, al fine di tinteggiare la parte esterna di un immobile, riducendo la larghezza della carreggiata a meno di metri 5,60 - gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.224.000.

  1. - Il giudice di pace accoglieva il ricorso.

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  2. - La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ricorreva per cassazione, affidando l'impugnazione ad un unico motivo di doglianza.

    L'intimato non ha svolto difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 203 e 205 del codice della strada e degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1991, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo deduce che il ricorso, proposto davanti al giudice di pace, doveva essere dichiarato improcedibile «atteso che il contesto contravvenzionale era stato già definito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata con l'ordinanza prefettizia poi annullata, come risulta dalla ricevuta di versamento postale dell'8 febbraio 2000». Dall'art. 203 del codice stradale si evincerebbe che il contravventore potrebbe, in via alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero proporre ricorso al Prefetto. Pertanto, avendo l'utente della strada prestato acquiescenza all'operato della pubblica amministrazione, con il dare esecuzione al pagamento della sanzione, il contravventore non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al giudice di pace, e la pronuncia di quest'ultimo sarebbe, conseguentemente, nulla.

  3. - Il ricorso è infondato.

    La Prefettura ricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al Giudice di pace di Clusone, eccepisce in questa sede, per la prima volta, e chiede di provare, mercè l'allegazione di documento idoneo, la circostanza di fatto relativa all'inammissibilità dell'opposizione proposta dal trasgressore avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, in ragione dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato; circostanza che non ha formato oggetto di dibattito processuale.

    Tale documento, del tutto nuovo, non può trovare ingresso nel giudizio di Cassazione in quanto riguarda il rapporto processuale di primo e unico grado di merito, in ordine al quale questa Corte non può più statuire. Infatti, l'art. 372 c.p.c. consente l'esame di nuove prove solo in ordine all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed «alla nullità della sentenza», che - con formula contratta - non richiama pienamente il motivo di cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la «nullità della sentenza o del procedimento».

    Da tempo ormai questa Corte si è attestata sulla posizione in base alla quale «le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento» (in tal senso, solo da ultime, Cass. nn. 2586 e 18136 del 2002, 1650 del 2001, 486 del 1999). Tale posizione non è stata neppure presa in considerazione nel ricorso che, perciò, non ha introdotto alcun argomento per superarla.

    2.1. - Tuttavia, quand'anche non bisognosa di documentazione perché autosufficiente, l'affermazione, contenuta nel ricorso, riguardante l'avvenuto pagamento - da parte del trasgressore - della sanzione amministrativa inflitta dal Prefetto con l'ordinanza-ingiunzione, non può dar luogo alla lamentata violazione di legge e non comporta le conseguenze sollecitate dal ricorrente.

    Infatti, la prescrizione dell'art. 203 del codice stradale, la quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo «qualora non sia stato effettuato il pagamento», attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento...

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