Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine603-639

Page 603

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 aprile 2004, n. 7675. Pres. Grieco - Est. Genovese - P.M. Sepe (diff.) - Comune di Roseto Capo Spulico (avv. Martilotti) c. Greco.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Impugnazioni - Notificazione - Alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Notifica eseguita presso la cancelleria del giudice a quo - Inesistenza.

La norma contenuta nell'art. 23, quarto comma, L. n. 689 del 1981 che dà facoltà alla parte opponente di stare in giudizio di persona, costituisce sostanziale applicazione di quella stabilita in relazione ai giudizi innanzi al pretore, con la conseguenza che trova applicazione il principio posto dall'art. 58 att. c.p.c. per il giudizio pretorile ed attualmente applicabile al giudizio avanti al giudice di pace in base al quale le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 319 c.p.c., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice adito con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto. Pertanto, la notificazione alla parte che ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa senza ausilio di difensore e senza eleggere domicilio o dichiarare la residenza nel comune del giudice adito che sia stata eseguita presso la cancelleria deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, dovendo essa essere effettuata in aderenza alla sistematica generale delle notificazioni, quale è formulata dal codice di rito, secondo cui il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che non sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c. - il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, e, in mancanza, personalmente alla parte ai sensi dell'art. 137 ss. c.p.c. -, al fine di assicurare quella effettività del diritto di difesa che l'art. 24 Cost. rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete. (C.p.c., art. 137; c.p.c., art. 330; att. c.p.c., art. 58; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Il medesimo principio espresso negli stessi termini si ritrova in Cass. civ. 11 novembre 2003, n. 16917, inedita, in CED Giur. civ., RV 568048. Conformemente, v. Cass. civ. 15 novembre 2001, n. 14309, in Arch. civ. 2002, 958; Cass. civ. 22 giugno 2001, n. 8516, ivi 2002, 493 e Cass. civ. 4 giugno 2001, n. 7526, in questa Rivista 2001, 924.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La Polizia municipale di Roseto Capo Spulico accertava, in danno del sig. Stefano Greco, la violazione dell'art. 142, comma 8, c.s., perché l'autoveicolo in sua disponibilità aveva circolato ad una velocità superiore ai limiti consentiti.

  1. - Il trasgressore impugnava il verbale della polizia municipale davanti al Giudice di pace di Trebisacce, sostenendo che l'accertamento era illegittimo per la violazione degli artt. 200 e 201 del codice stradale.

  2. - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contestazione, con sentenza oggi impugnata dal Comune di Roseto Capo Spulico, con ricorso per cassazione articolato su due motivi di ricorso, illustrati anche con memoria.

  3. - L'intimato non ha svolto difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, anche in relazione all'art. 75 c.p.c.) il Comune di Roseto Capo Spulico si duole del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di merito e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza siano stati indirizzati alla polizia municipale, sia pure rappresentata dal sindaco pro tempore, la quale non costituirebbe che un ufficio del Comune come tale privo di autonoma capacità processuale. Il giudice di pace avrebbe dovuto ordinare la notifica del ricorso al Comune e non alla sua Polizia.

    1.2. - Con il secondo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 142, commi 1 e 9, 200 e 201 c.s., nonché dell'art. 384 Reg. c.s.) il Comune lamenta che la sentenza di merito avrebbe censurato l'organizzazione del servizio predisposto per la rilevazione delle violazioni amministrative e, in particolare, la scelta - imposta dall'esiguità del personale - di procedere comunque senza contestare in via immediata le violazioni ai limiti di velocità, così entrando nel merito delle scelte amministrative.

  4. - Va preliminarmente esaminata, d'ufficio, la regolarità del contraddittorio.

    Infatti, risulta dagli atti che il Comune ha notificato, all'opponente, il ricorso per cassazione, mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di pace di Trebisacce.

    La notificazione non è stata eseguita regolarmente, poiché è stata compiuta in violazione del principio di diritto secondo il quale (si veda Cass. n. 16917 del 2003) la notificazione alla parte che ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa senza ausilio di difensore e senza eleggere domicilio o dichiarare la residenza nel Comune del giudice adito che sia stata eseguita presso la cancelleria deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, dovendo essa essere effettuata in aderenza alla sistematica generale delle notificazioni, qual è formulata dal codice di rito, secondo cui il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che non sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall'art. 330 c.p.c. - il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, e, in mancanza, personalmente alla parte ai sensi dell'art. 137 ss. c.p.c. -, al fine di assicurare quella effettività del dirittoPage 604 di difesa che l'art. 24 cost. rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete.

    Ciò, in quanto la norma contenuta nell'art. 23, quarto comma, L. n. 689 del 1981 che dà facoltà alla parte opponente di stare in giudizio di persona, costituisce sostanziale applicazione di quella stabilita in relazione ai giudizi innanzi al pretore, con la conseguenza che trova applicazione il principio posto dall'art. 58 att. c.p.c. per il giudizio pretorile ed attualmente applicabile al giudizio avanti al giudice di pace in base al quale le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 319 c.p.c., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice adito con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice a quo e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.

    Nella specie, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il signor Greco aveva proposto opposizione senza l'ausilio di un difensore né egli aveva eletto o dichiarato domicilio (o residenza) nel Comune di Trebisacce.

  5. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese, non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863. Pres. Fiduccia - Est. Di Nanni - P.M. Sorrentino (diff.) - Sea Parking Srl (avv. Romanelli) c. Cattolica Assicurazioni Spa (avv. Coletti).

    Deposito (Contratto di) - Autoparcheggio - Parcheggio meccanizzato - Contratto atipico assimilabile al depositoConseguenze - Obbligo di custodia - Esclusione delle condizioni generali di contratto - Irrilevanza.

    Oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell'ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un'area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo, nella specie parcheggio presso un aeroporto), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia (nella specie richiamate nella scheda fornita dagli apparecchi automatici) poiché - per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente. (C.c., art. 1336; c.c., art. 1766) (1).

      (1) Analogamente per quanto concerne la natura del contratto di parcheggio e le conseguenze in termini di responsabilità del gestore sul quale incombe l'obbligo di custodia per essergli stato affidato il veicolo, v. Cass. civ. 14 giugno 1996, n. 5461, in Arch. civ. 1997, 424; Cass. civ. 23 agosto 1990, n. 8615, in questa Rivista 1991, 113; Cass. civ. 3 dicembre 1990, n. 11568, ivi 1991, 208 e Cass. civ. 2 marzo 1985, n. 1787, ivi 1985, 573. In particolare, secondo queste due ultime pronunce l'affidamento di un autoveicolo al custode di un pubblico parcheggio dà luogo ad un contratto di deposito nel momento in cui il veicolo stesso viene immesso e lasciato nell'apposito spazio, senza che occorra la consegna delle chiavi o l'affidamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT