Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine971-1007

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 9 luglio 2004, n. 12672. Pres. Greco - Est. Genovese - P.M. Sepe (conf.) - Comune di Roseto Capo Spulico (avv. Martilotti) c. Lavolpe (avv. Martino).

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Erronea indicazione dell'organo destinatario - Comparizione dell'effettivo destinatario della notifica - Effetto sanante.

In tema di procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, il vizio del ricorso introduttivo, determinato dall'ordine del giudice di pace di procedere alla sua notificazione (anche del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza) al Corpo della Polizia Municipale, in persona del sindaco p.t., anziché del Comune, vero destinatario dell'atto di opposizione (a cui, nella specie, il ricorso era correttamente indirizzato), è sanato dall'intervento del funzionario comunale nel corso del giudizio. Tale soluzione, va accolta anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, n. 98 del 2004, che nel consentire il deposito del ricorso in opposizione a mezzo del servizio postale (con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981), ha affermato che il sistema delle impugnazioni delle ordinanze-ingiunzioni (e dei verbali di violazione amministrativa, ove si scelga di procedere immediatamente contro di essi) si caratterizza per «una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia», onde, la necessità che le norme che determinano cause di inammissibilità «degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongono ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata». (Nell'enunciare il principio, la Corte ha richiamato anche la sentenza del Giudice delle leggi n. 520 del 2002). (L. 24 novembre 1981, n. 689; c.p.c., art. 157; c.p.c., art. 160) (1).

    (1) Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione ha accolto e ribadito alcuni importanti principi già in precedenza enunciati. In particolare la Corte fa riferimento al principio già espresso con propria sentenza 19 dicembre 2001, n. 16031, in Arch. civ. 2002, 1125, secondo cui, in caso di procedimenti promossi da privati nei confronti della P.A., l'inadempimento dell'onere di individuare l'amministrazione competente e l'organo che la rappresenta non comporta nullità del processo ma viene sanata se l'Avvocatura dello Stato non deduce il vizio entro la prima udienza. Inoltre la Corte di cassazione recepisce il contenuto della recente pronuncia della Corte cost. 18 marzo 2004 n. 98, in Giur. cost. 2004, f. 2, che a sua volta recepisce quanto già affermato da Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 520, in Giust. civ. 2003, I, 16 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, L. 24 novembre 1981 n. 689. Nella motivazione di questa sentenza la Corte ha precisato che il procedimento di impugnazione delle ordinanze ingiunzioni si caratterizza per la particolare semplicità delle forme.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La Polizia Municipale di Roseto Capo Spulico accertava, in danno del signor Giacumbo Lavolpe, la violazione dell'art. 142, comma 8, codice stradale, per avere il medesimo circolato alla guida dell'autoveicolo in sua disponibilità, a una velocità superiore ai limiti consentiti.

  1. - Il trasgressore impugnava il verbale della polizia municipale davanti al Giudice di pace di Trebisacce, sostenendo che l'accertamento era illegittimo per la violazione degli artt. 200 e 201 del codice stradale.

  2. - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contestazione, con sentenza oggi impugnata dal Comune di Roseto Capo Spulico, con ricorso per cassazione articolato su tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria.

  3. - L'intimato resiste con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, anche in relazione all'art. 75 c.p.c.) il Comune di Roseto Capo Spulico si duole del fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di merito e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza siano stati indirizzati alla Polizia Municipale, sia pure rappresentata dal sindaco pro tempore, la quale non costituirebbe che un ufficio del Comune, come tale privo di autonoma capacità processuale. Il giudice di pace avrebbe dovuto ordinare la notifica del ricorso al Comune e non alla sua Polizia.

    1.2. - Con il secondo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 1 e 9, 200 e 201 del c.s., nonché dell'art. 384 del Reg. del c.s.) il Comune lamenta che la sentenza di merito avrebbe censurato l'organizzazione del servizio predisposto per la rilevazione delle violazioni amministrative e, in particolare, la scelta - imposta dall'esiguità del personale - di procedere comunque senza contestare in via immediata le violazioni ai limiti di velocità, così entrando nel merito delle scelte amministrative.

    1.3. - Con il terzo motivo di ricorso (con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c.) il Comune lamenta che il giudice di pace ha, immotivatamente, liquidato le spese del giudizio in favore del difensore del trasgressore, senza che il suo procuratore ne avesse chiesto la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e ponendole a carico della Polizia Municipale, in persona del sindaco pro tempore.

    2.1. - Va preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto di legittimazione del Corpo della Polizia Municipale, a cui sarebbe stato no-Page 972tificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte del Giudice di Pace di Trebisacce.

    Il motivo, che pure censura una indubbia irregolarità, costituisce una vera e propria nullità, commessa dal giudice del merito (ma non dall'opponente, che aveva correttamente proposto il ricorso) nell'individuazione, nella Polizia Municipale del Comune di Roseto C.S., del destinatario dell'atto di opposizione (ma, significativamente evocata in persona del sindaco dello stesso Comune), anziché dal Comune tout court, in quanto ente esponenziale e titolare del credito pecuniario derivante dalla sanzione amministrativa spettante in ragione del verbale elevato da uno dei suoi organi amministrativi.

    Tale irregolarità-nullità, deve ritenersi sanata dall'avvenuto intervento, nel giudizio di opposizione, del funzionario comunale del Comune di Roseto C.S., come si dà atto nella stessa intestazione della sentenza impugnata.

    2.1.1. - Questa Corte ha più volte applicato (per tutte: sent. n. 16031 del 2001) il principio di sanatoria, in riferimento alle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, affermando che, nell'ipotesi di procedimenti promossi da parte di privati nei confronti della pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'onere di individuare l'Amministrazione competente e l'organo che per legge la rappresenta in giudizio non comporta la nullità del processo ma una semplice irregolarità che resta sanata se non dedotta dall'Avvocatura dello Stato entro la prima udienza.

    Senza dire dell'orientamento di questa Corte relativo alla citazione o al ricorso notificato ad un ente estinto ma incorporato in altro ente.

    Secondo Cass. n. 1918 del 2000, la citazione o il ricorso notificato ad un ente estinto per incorporazione in altro ente sono certamente affetti da nullità rilevabile d'ufficio, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, ma tale nullità è sanabile, anche se solo con effetto ex nunc, dal momento della costituzione in giudizio dell'ente incorporante, successore universale ex lege di quello incorporato.

    2.1.2. - Del resto, la recentissima sentenza della Corte costituzionale, n. 98 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione, ha ribadito il principio, già affermato da altre sentenze del giudice delle leggi, secondo il quale «le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongono ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata (v. sent. n. 520 del 2002)».

    Con particolare riferimento al sistema processuale di impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni (e quello equiparato di impugnazione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative), disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la Corte ha affermato che esso si caratterizza «per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia».

    Il Comune, raggiunto con la vocatio in ius presso l'ufficio che è preposto proprio all'accertamento delle violazioni (e cioè presso una sua qualificata articolazione interna), significativamente impersonato - nel provvedimento del giudice di pace - dal sindaco del Comune, era - come è stato - in condizione di intendere la chiamata in giudizio e potersi difendere tempestivamente.

    2.2. - Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

    Questa Corte si è ormai da tempo (da ultimo Cass. n. 16713 del 2003) assestata sul principio di diritto secondo il quale, nel caso di violazione dei limiti di velocità, rilevata attraverso apparecchiature autovelox, la mancata contestazione immediata della violazione - qualora l'organo accertatore abbia dato atto a...

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