Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1077-1125

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17525. Pres. Olla - Est. Genovese - P.M. Ceniccola (conf.) - Ministero della difesa e Ministero dell'interno (Avv. gen. Stato) c. Bamhoued Miloud (n.c.).

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - OpposizioneLegittimazione passiva - Ministero della difesa e dell'interno - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso, l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell'interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto che essa fosse stato inutiliter data in ragione della mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio). (Nuovo c.s., art. 11; nuovo c.s., art. 100; nuovo c.s., art. 204) (1).

    (1) La Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe mantiene ferma la sua posizione in materia di legittimazione passiva nelle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni; infatti il principio qui enunciato aveva già costituito oggetto di pronunce risolte nello stesso senso. Tra queste si segnalano: Cass. civ. 15 gennaio 1999, n. 387, in questa Rivista 1999, 404; Cass. civ. 3 dicembre 2001, n. 15245, ivi 2002, 290; Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17546, ivi 2004, 396.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il signor Bamhoued Miloud ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria avverso il verbale di contestazione del 5 settembre 2000, con il quale i Carabinieri di Reggio Calabria (nucleo operativo e radiomobile) avevano disposto il fermo amministrativo del veicolo in suo possesso per la durata di tre mesi; l'opposizione è stata notificata, su ordine del Giudice, al Ministero della difesa e alla Legione Carabinieri di Reggio Calabria, ma non anche - secondo la prospettazione del ricorrente - nei confronti della Prefettura; con sentenza n. 104 del 15 febbraio-16 marzo 2001, il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa e la Legione Carabinieri di Reggio Calabria al pagamento delle spese di custodia e di giudizio; che contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, affidata ad un unico motivo, sia il Ministero della difesa che il Ministero dell'interno; che il signor Bamhoued Miloud non ha svolto difese in questa fase; su richiesta del Presidente della sezione, il P.G. ha concluso, per iscritto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., nei sensi indicati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico mezzo di ricorso (con il quale lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata, inutiliter, senza la presenza della Prefettura di Reggio Calabria, litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto; tale nullità sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni fase e grado del processo e importerebbe la rimessione al giudice di primo grado; la doglianza è manifestamente infondata, e ne importa il rigetto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., avendo questa Corte più volte affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che l'interessato, nell'impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell'infrazione, deve convenire in giudizio non più il prefetto, bensì l'autorità amministrativa da cui dipende l'organo accertatore della violazione (Cass., sentt. nn. 14319 del 2001 e 17546 del 2003); nella specie, l'accertamento è stato compiuto da agenti dell'Arma dei Carabinieri, ed è legittimato in giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alternativamente, il Ministro della difesa o il Ministero dell'interno; secondo tale indirizzo interpretativo, nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione, per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale (Cass., sentt. nn. 15245 del 2001 e 387 del 1999); in ogni caso, è del tutto estraneo al rapporto controverso la Prefettura, come invece si sostiene da parte dei ricorrenti; pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., se ne impone il rigetto, senza necessità di provvedere sulle spese, per non avere l'intimato svolto alcuna attività difensiva in questa fase. (Omissis).

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13505. Pres. Losavio - Est. Genovese - P.M. Ciccolo (conf.) - Moneta (avv. Moneta) c. Prefettura di Roma.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Richiesta di audizione da parte dell'interessatoMancata convocazione - Conseguenze.

In tema di opposizione a verbale di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove l'interessato abbia fatto richiesta di audizione, ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge n. 689 del 1981, e non sia stato convocato, il provvedimento finale adottato dal prefetto è illegittimo per violazione delle norme procedimentali di legge e comporta l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione adottata in sua violazione. (In applicazione di questo principio la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace per non aver rilevato la violazione del diritto di difesa del ricorrente ed ha deciso la causa nel merito accogliendo l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, illegittima, e condannando la Prefettura alle spese del giudizio). (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18) (1).

    (1) Alle medesime conclusioni perviene la remota sentenza Cass. civ. 17 settembre 1992, n. 10658, in questa Rivista 1993, 535, a cui si aggiungano: Pret. civ. Torino 20 dicembre 1995, n. 8868, ivi 1996, 557; Pret. civ. Bologna 3 febbraio 1994, n. 104, ivi 1994, 408; Pret. civ. La Spezia 9 dicembre 1992, n. 296, ivi 1993, 716.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - L'avv. Fernanda Moneta proponeva ricorso, diretto al prefetto, avverso il verbale di violazione amministrativa, elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Roma, chiedendo, fra l'altro, di essere convocata per una audizione sui fatti in contestazione.

In data 12 luglio 2001 veniva notificata alla medesima ordinanza-ingiunzione ove, in aggiunta, a penna, era scritta la frase «non si è presentata all'audizione».

Contro tale provvedimento l'avv. Moneta proponeva opposizione chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento del provvedimento o, in subordine, la «riduzione dell'importo nella misura effettivamente dovuta».

  1. - Con sentenza impugnata in questa sede, il Giudice di pace rigettava l'opposizione affermando che l'ordinanza prefettizia risultava sufficientemente motivata in fatto e in diritto e che l'opponente non contestava l'accertamento della violazione.

  2. - Contro tale sentenza l'avv. Moneta ricorre per cassazione, con due motivi di ricorso. La Prefettura intimata non ha svolto difese.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione degli artt. 18 e 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia considerato la propria doglianza riguardante la mancata audizione della ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 L. n. 689 del 1981 e in violazione di tale disposizione.

    1.2. - Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole della omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia motivato in ordine alla lamentata mancata audizione della ricorrente, che pure ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 L. n. 689 del 1981.

  3. - I due motivi, che per la loro stretta connessione vanno congiuntamente trattati, impongono l'accoglimento del ricorso.

    2.1. - Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, «entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità» (primo comma).

    Quest'ultimo - prosegue il comma successivo - emette i provvedimenti di sua competenza (archiviazione o ordinanza-ingiunzione) «sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta».

    Nel caso in cui sia...

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