Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine825-851

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20 settembre 2002, n. 13770. Pres. Grieco - Est. Graziadei - P.M. Ceniccola (conf.) - Autostrade spa c. Avis Autonoleggio spa

Strade - Autostrade - Pedaggio - Pagamento - Soggetti obbligati - Conducente in solido con il proprietario del veicolo ex art. 373 reg. c.s. - Illegittimità - Conseguenze.

La disposizione dell'art. 373, primo comma, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), ove estende in via solidale al proprietario del veicolo l'obbligazione di pedaggio assunta dal conducente con l'impiego del mezzo in un tratto autostradale, è illegittimo, in carenza di previsioni in tal senso da parte di detto codice o di altra norma di legge, tenuto conto che tale estensione, comportando l'imposizione di una prestazione patrimoniale (per fatto altrui), richiede una disposizione normativa; l'illegittimità della menzionata disposizione consegue la disapplicazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 all. E del 1865. (Reg. nuovo c.s., art. 373) (1).

    (1) V., per analoga fattispecie, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2002, n. 5283, in CED, Arch. civ., RV553693 che afferma: «Il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, restando escluso ogni sindacato sui limiti interni a tale giurisdizione o al modo del suo esercizio, cui si riferiscono gli errori in judicando e in procedendo. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato che, senza negare la propria giurisdizione sull'atto generale, abbia escluso l'interesse diretto ed attuale all'annullamento di tale atto, in difetto di un atto amministrativo applicativo da impugnarsi, congiuntamente a quello generale, dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie, la Soc. Autostrade aveva ingiunto ad una società di autonoleggio il pagamento di una somma per pedaggi autostradali non corrisposti; la società di autonoleggio aveva impugnato l'ingiunzione innanzi al Tar, sostenendo che l'art. 373 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, nel disporre l'obbligazione solidale al pagamento del pedaggio del conducente e del proprietario del veicolo, era in contrasto con l'art. 176 di detto codice, che siffatto vincolo non conterrebbe; il Tar accolse il ricorso limitatamente all'impugnazione della norma regolamentare e dichiarò il proprio difetto di giurisdizione limitatamente all'ingiunzione; il Consiglio di Stato, in sede d'appello, dichiarò inammissibile il ricorso in primo grado, sostenendo che il citato art. 373 ha carattere di generalità ed astrattezza e, come tale, non è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo se non attraverso l'atto amministrativo che ne faccia applicazione; le sezioni unite della S.C., enunciando il massimo principio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ritenendo che quest'organo, così pronunciando, non abbia negato la propria giurisdizione sull'atto generale e, pertanto, non abbia sconfinato dai limiti esterni della propria giurisdizione)». Nel senso che il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale ma si risolve in una prestazione pecuniaria imposta all'utente per poter usufruire di un servizio pubblico, v. Cass. civ., sez. un., 7 agosto 2001, n. 10893, in questa Rivista 2001, 911.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Giudice di pace di Roma, con decreto notificato il 22 novembre 1997, ha ingiunto alla Spa Avis Autonoleggio di pagare in favore della Spa Autostrade la somma di lire 4.832.250, per pedaggi autostradali inerenti alla circolazione di veicoli concessi in locazione (senza conducente) a terzi.

La società Avis, proponendo opposizione, ha fra l'altro dedotto che la disposizione in base alla quale era stata chiesta ed emessa l'ingiunzione, cioè l'art. 373 primo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada), ove prevede la solidarietà del proprietario nel debito attinente al pedaggio, è illegittima ed inapplicabile, in quanto introduce un principio non presente nel codice della strada.

Il giudice di pace ha respinto l'opposizione. L'Avis, con appello dinanzi al Tribunale di Roma, ha rinnovato l'indicato assunto, allegando la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio 3 settembre 1998 n. 2251, con cui era stata annullata detta disposizione regolamentare.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 6 maggio 1999, ha ritenuto che la pronuncia del TAR, esecutiva, ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, fosse vincolante, in ragione dell'efficacia ex tunc ed erga omnes dell'annullamento di un provvedimento amministrativo a contenuto normativo, ed ha accolto l'appello, revocando l'ingiunzione.

La società Autostrade, con ricorso notificato il 3 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma.

Con sei motivi connessi, la ricorrente premette che la citata pronuncia del TAR del Lazio ha perso efficacia esecutiva, a seguito di sospensione disposta dal Consiglio di Stato nel giudizio di gravame, e poi ripropone e sviluppa la tesi secondo cui deve essere affermata la responsabilità solidale dell'Avis, osservando:

- che l'art. 196 primo comma del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), contemplando nel caso d'infrazione commessa dal conducente la solidarietà del proprietario con riferimento alla sanzione, implicitamente presuppone analoga solidarietà per il comportamento sanzionato (mancato pagamento del pedaggio);

- che l'art. 373 primo comma del D.P.R. n. 495 del 1992 rende esplicito detto principio, e, comunque, quale norma inserita in un regolamento non solo di esecuzione, ma anche di attuazione, legittimamente estende la solidarietà del proprietario alla complessiva obbligazione discendente dall'uso dell'autostrada senza pagamento del pedaggio;

- che tale estensione del resto eccepisce il criterio generale posto dall'art. 2054 terzo comma c.c. in tema di re-Page 826sponsabilità per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, ed inoltre tutela superiori interessi pubblici attinenti allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico stradale;

- che questi interessi, i quali costituiscono ai sensi dell'art. 41, secondo comma della Costituzione un limite alla libertà d'iniziativa economica, implicherebbero dubbi sulla legittimità costituzionale del citato art. 196, ove interpretato nel senso di escludere la solidarietà del proprietario per il debito in discorso.

L'Avis, replicando con controricorso, dà notizia che il

Consiglio di Stato, dopo detta sospensione, con sentenza 13 dicembre 1999 n. 1868, ha riformato la decisione del TAR, dichiarando inammissibile la domanda di annullamento della norma regolamentare; insiste nella disapplicabilità dell'art. 373 del D.P.R. n. 495 del 1992; inoltre sostiene, in via subordinata, che l'esegesi delle norme del codice della strada proposta dalla ricorrente ne evidenzierebbe l'illegittimità, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita con gli artt. 1 e 2 della legge 13 giugno 1991 n. 190.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è infondato. La pronuncia impugnata, come si è detto, ha negato la corresponsabilità del proprietario per il debito inerente al pedaggio autostradale in dipendenza dell'annullamento da parte del TAR, con decisione esecutiva, dell'art. 373 del regolamento.

La sopravvenienza della riforma di detta decisione da parte della citata pronuncia del Consiglio di Stato, divenuta definitiva a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione dichiarata dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza 12 aprile 2002 n. 5283, elidono la ratio della sentenza del Tribunale di Roma, ed esigono di stabilire se il decisum sia o meno corretto, sulla scorta e nei limiti del tema del dibattito.

A tale proposito occorre in via preliminare osservare che la Società Autostrade non mette in discussione la qualità dell'Avis di mera proprietaria dei veicoli dati a noleggio e la riferibilità soltanto al fatto dei clienti della stessa Avis dell'utilizzazione della rete autostradale, mentre fonda la propria pretesa esclusivamente sull'applicazione della norma regolamentare; ciò non consente di affrontare - lascia impregiudicata - la problematica inerente alla prova della non coincidenza del proprietario con il conducente, ovvero inerente alla configurabilità di responsabilità o corresponsabilità del proprietario-non conducente per titoli diversi, abbisognanti dell'allegazione (e dimostrazione) da parte del creditore di circostanze e contegni ulteriori (come, ad esempio, la mancanza di cautela nell'affidamento del veicolo, l'omessa comunicazione del nome del conducente quale inosservanza di dovere di collaborazione al fine di non pregiudicare il diritto del gestore dell'autostrada, l'esistenza di specifici rapporti idonei ad evidenziare che l'atto del conducente sia stato compiuto in nome e per conto del proprietario).

La norma regolamentare non può dare sostegno alla pretesa della ricorrente.

L'art. 373 del D.P.R. n. 495 del 1992, non investito sul punto dalle modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, stabilisce, con il primo comma, che al pagamento del pedaggio è obbligato anche il proprietario del veicolo, in solido con il conducente.

La previsione di tale obbligo del proprietario, in quanto riguarda un soggetto che non pone in essere l'atto od il comportamento produttivi del debito per pedaggio, ed ha come oggetto una somma che non si esaurisce in un corrispettivo di tipo privatistico, avendo prevalenti connotazioni di tassa connessa al godimento di un servizio (v., da ultimo, Cass...

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