Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 13 aprile 2005, n. 7679. Pres. Varrone - Est. Malzone - P.M. Carestia (conf.)Acri (avv. Zumpano) c. Soc. Enel Spa ed altri (n.c.).

Responsabilità civile - Colpa o dolo - Sussistenza della colpa - Inosservanza di norme giuridiche, negligenza, imprudenza o imperizia - Acquirente o nuovo conduttore di immobile - Verifica della efficienza dei servizi - Contatore manomesso - Spese per consumi e danni - Gravano sul nuovo proprietario.

Colui che subentra ad altri nel possesso di un appartamento in qualità di acquirente o di conduttore è tenuto a controllare non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza che ne è stata fatta. Non è quindi possibile esonerare dal ristoro dei danni subiti dall'Enel chi al momento dell'acquisto dell'appartamento versi in colpa per non aver controllato l'integrità del misuratore (nel caso di specie manomesso dai precedenti proprietari), in quanto, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043 richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza ed imperizia, la cui misura di valutazione è rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia. (C.c., art. 2043) (1).

    (1) Argomentata decisione, da condividersi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione 5 ottobre 1994 la Spa Enel conveniva in giudizio, avanti il giudice di pace di Rossano, Acri Carmela, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.812.617 (euro 936,14), pari all'importo non pagato dell'energia consumata nel periodo dal maggio 1982 all'aprile 1987, comprensivo di accessori (importo erariale, sovraprezzo termico ecc.).

Esponeva l'attrice che in data 26 aprile 1987 suoi dipendenti avevano accertato e verbalizzato che il misuratore dei consumi dell'energia (contatore) dell'abitazione dell'utente Acri Carmela, sita in Rossano Scalo via Adriatico n. 6, era stato manomesso al fine di impedire l'esatta registrazione dei consumi stessi.

La convenuta, costituitasi, asserendo di aver preso possesso dell'appartamento solo in data 4 giugno 1986, per averlo acquistato con rogito notarile dai coniugi Pescatore Antonio e Urso Filomena, e che ignorava che il misuratore era stato manomesso, contestava di dover rispondere del consumo dell'energia effettuato prima di tale data, eccepiva la prescrizione del diritto dell'Enel a sensi degli artt. 2947-2948 c.c. e chiedeva di chiamare in causa di suoi venditori.

Costoro, costituitisi in giudizio, negavano l'addebito di aver manomesso il contatore.

Il giudice di pace con sentenza n. 39/2002, depositata il 7 marzo 2002, condannava la convenuta a pagare all'attrice la somma di lire 575.794 (euro 297,37), oltre interessi di mora dal luglio 1986 al soddisfo; condannava altresì la stessa a pagare la metà delle spese di giudizio in favore dell'attrice e la metà delle stesse spese in favore dei chiamati in causa.

Per la cassazione della decisione ricorre la Acri esponendo due motivi.

Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'obbligo di astenersi dal decidere, a sensi dell'art. 51 c.p.c., da parte del giudice di pace avv. Luigi Rizzuti per la sua relazione con il difensore della parte attrice (Acri Carmela), esso avv. Giuseppe Zampano, in quanto difensore di altro soggetto, tale Panettieri Pietro, nel giudizio civile intrapreso da costui nei confronti dello stesso avv. Luigi Rizzuti e pendente davanti al Tribunale di Rossano con il n. 174/95, giusta l'attestazione della cancelleria dello stesso tribunale di cui al certificato del 23 maggio 2002.

Assume la ricorrente che la presente causa, dopo vari rinvii, era passata al giudice di pace avv. Luigi Rizzuti, che senza darne comunicazione alle parti, l'aveva trattenuta in decisione ed emesso la sentenza impugnata, di tal che non era stato data la possibilità al suo difensore di esercitare la ricusazione nei confronti dello stesso giudice.

Il motivo è infondato. Ed invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'inadempimento dell'obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c. può essere fatto valere come motivo di impugnazione, per l'irregolare costituzione del giudice naturale, in ipotesi in cui la parte interessata non sia stata messa in condizione di esercitare la ricusazione (Cass. civ., 25 maggio 98 n. 5193).

Tuttavia, l'unica ipotesi presa in considerazione dalla giurisprudenza come causa di nullità della sentenza, o addirittura di inesistenza della medesima, è quella in cui il giudice sia direttamente interessato alla controversia, assumendo la figura di parte formale o sostanziale.

Orbene, nel caso in esame non solo non si conosce l'oggetto dell'altro giudizio, ma nemmeno risulta specificato quale sia l'interesse dell'avv. Luigi Rizzuti a partecipare al medesimo.

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Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che «non è possibile esonerare la convenuta dal ristoro del danno subito dall'Enel, in quanto dal momento dell'acquisto dell'appartamento deve considerarsi in colpa per non aver controllato, immettendosi nel possesso, l'integrità del misuratore ...».

Ritiene la ricorrente che il criterio di equità è iniquo perché contrario alla logica corrente, al comune buon senso e a norme di diritto, in quanto, da un lato, si riconosce che l'atto illecito è stato messo in opera dai precedenti proprietari e, dall'altro, si pone a carico dell'acquirente un obbligo che non aveva alcun riscontro giuridico.

Anche tale secondo motivo è infondato. Ed invero, risponde al comune buon senso che chi prende possesso di un appartamento per civile abitazione, quale acquirente o conduttore, ne controlli non solo l'efficienza dei servizi, ma anche la loro regolare tenuta in ragione dell'utenza che se ne è fatta. Ed infatti, ai fini della sussistenza della colpa, l'art. 2043 c.c. richiede che l'evento non sia voluto dall'agente, ma si verifichi, oltre che per inosservanza di norme giuridiche, per negligenza, imprudenza, imperizia, la cui misura di valutazione è, per giurisprudenza costante, rapportata alla diligenza del buon padre di famiglia.

Orbene, il giudice di pace ha dato contezza della decisione adottata, specificando che la colpa della Acri è da ravvisarsi nel fatto di non aver controllato il misuratore dell'energia elettrica quando si è immessa nel possesso dell'appartamento, bensì di averne tratto vantaggio non corrispondendo l'importo per il consumo di energia nel periodo dal 4 giugno 1986 al 6 aprile 1987.

Resta così superato, perché infondato, il presupposto, giuridico e di fatto, su cui poggia il terzo motivo di ricorso, vale a dire la doglianza sui criteri di attribuzione delle spese di lite.

Ed infatti, se la convenuta-ricorrente avesse usato l'ordinario criterio di diligenza, non solo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione accertata dai dipendenti dell'Enel, ma avrebbe fatto sì che l'ente erogatore si rivolgesse a tempo debito nei confronti dei precedenti fruitori dello stesso servizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso, senza onere di pagamento delle spese del presente giudizio, stante l'assenza dell'intimato ente. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 17 febbraio 2005, n. 3264. Pres. Calfapietra - Est. Migliucci - P.M. Gambardella (conf.) - S.C. ed altra c. M.R.

Contributi e spese condominiali - Criteri di ripartizione - Spese relative alla conservazione e manutenzione dell'ascensore - Mancanza di criteri convenzionali - Conseguente applicabilità dell'art. 1124 c.c. dettato in materia di scaleApplicabilità in via analogica - Sussistenza.

In mancanza di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalla legge, è legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore, approvato dall'assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 c.c. per la ripartizione delle spese relative alle scale, norma applicabile in via analogica alla fattispecie avente per oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma. (Caso relativo ad ascensore installato successivamente alla costruzione dell'edificio, con il consenso di tutti i condomini, sia pure con il contributo finanziario differenziato degli stessi). (C.c., art. 1117; c.c., art. 1123; c.c., art. 1124) (1).

    (1) In tema di ripartizione delle spese relative alla manutenzione e conservazione dell'ascensore si veda da ultima Cass., 25 marzo 2004, n. 5975, in questa Rivista 2004, 496.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione notificata il 27 luglio 1989 Roberto M. convenne davanti al Tribunale di Milano il Condominio di Via (omissis) in Milano impugnando la delibera 10 luglio 1989 con la quale l'assemblea aveva approvato la ripartizione delle spese millesimali di ascensore e riscaldamento.

Il Condominio, tardivamente costituitosi, chiese il rigetto della domanda.

Con separata citazione notificata il 3 novembre 1989 Carlo e Caterina S. convennero in giudizio davanti allo stesso Tribunale il medesimo Condominio impugnando la delibera 12 ottobre 1989 con la quale l'assemblea aveva approvato i nuovi millesimi per la ripartizione delle spese di riscaldamento e di ascensore.

Il Condominio, costituitosi chiese il rigetto della domanda.

Disposta la riunione delle cause il M. chiese, in ordine alla domanda da lui proposta, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in forza della delibera 12 ottobre 1989 che soddisfaceva le sue richieste, ed il rigetto della domanda proposta dagli S. nel cui giudizio era intervenuto.

Con successiva citazione 25 luglio 1990 Carlo e Caterina S., Elda B., Lino P. ed Edoardo B. impugnarono la delibera 12 ottobre 1989 con riferimento all'approvazione delle spese di tinteggiatura dei serramenti, - nonché la delibera del 27 giugno 1990 relativamente...

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