Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. un., 10 aprile 2002, n. 5121. Pres. Marvulli - Est. Varrone - P.M. Martone (diff.) - Leonardi c. Universo Assicurazioni spa

Prescrizione civile - Prescrizioni brevi - In materia di risarcimento danni - Da circolazione veicoli - Fatto illecito costituente reato - Perseguibile a querela - Mancata proposizione - Prescrizione biennale - Applicabilità.

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c. (C.c., art. 2947) (1).

    (1) Importante decisione con la quale le SS.UU. hanno risolto un contrasto giurisprudenziale circa l'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c. nei casi in cui il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e questa non venga proposta. Contra, nel senso che l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti incidenter tantum la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato, v. Cass. civ. 28 luglio 2000, n. 9928, in Arch. civ. 2001, 674; Cass. civ. 12 luglio 1999, n. 7344, ivi 2000, 637 e Cass. civ. 10 giugno 1999, n. 5701, ivi 2000, 514. In senso conforme alla massima in epigrafe, v. Cass. civ. 17 aprile 2000, n. 4919, ivi 2001, 247; Cass. civ. 12 giugno 1999, n. 5821, in questa Rivista 2000, 440; Cass. civ. 7 ottobre 1998, n. 9910, in Arch. civ. 1999, 935.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1995, Renzo Leonardi conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Rieti, la compagnia Universo Assicurazioni spa e la srl Serigraf Studio 90, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché Edmondo Di Sisto, esponendo quanto segue:

- il 6 settembre 1991, viaggiava a bordo dell'autovettura Citroen XM targata RI 163441, intestata alla società Serigraf Studio 90 e condotta dal Di Sisto;

- nel percorrere la via Greco di Rieti, l'auto effettuava un sorpasso in un tratto delimitato da linea continua di mezzeria e, dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia, finiva la sua corsa in un fosso adiacente al margine sinistro della strada;

- a seguito dell'incidente, egli riportava lesioni personali, in relazione alle quali, il 15 ottobre 1992, inoltrava apposita risarcitoria alla società assicuratrice del veicolo sinistrato, che, con raccomandata del 9 novembre 1992, gli riconosceva la somma di lire 5.000.000;

- con successiva nota del 12 novembre 1992, dichiarava di accettare l'importo offertogli solo a titolo di acconto, reclamando l'ulteriore somma di lire 5.000.000 a saldo di ogni pretesa, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.

Chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Si costituiva la sola società assicuratrice che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato, che contestava comunque nel merito.

Con sentenza del 28 marzo 1996, il giudice di pace accoglieva l'eccezione della convenuta assicurazione, rigettando la domanda dell'attore.

Pronunciando sull'appello proposto dal Leonardi il Tribunale di Rieti, con sentenza del 12 settembre 1998, rigettava il gravame, ritenendo fondato il rilievo di prescrizione della pretesa risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2947, comma 2, c.c. In sintesi, il tribunale condivideva le argomentazioni del primo giudice, che aveva assimilato l'impossibilità giuridica di perseguire il fatto-reato, a cagione della mancata proposizione della querela, all'ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 2947, comma terzo, citato. In sintonia con un orientamento giurisprudenziale di legittimità, riteneva che fosse, comunque, decisiva la considerazione della ratio ispiratrice della norma - in quanto volta a scongiurare il pericolo che, in pendenza del procedimento penale, potesse restare prescritta l'azione civile - e che, pertanto, tale ragione non sussisteva nell'ipotesi in cui lo stesso procedimento non fosse stato avviato per difetto di querela, sicché doveva ritenersi applicabile il normale breve termine di prescrizione previsto dall'articolo 2947, comma secondo, c.c.

Avverso tale pronuncia, il Leonardi ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso l'Universo Assicurazioni spa.

Il ricorso era assegnato alla terza sezione civile che, con ordinanza del 5 ottobre 2000, rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'applicazione dell'articolo 2947, comma terzo, c.c. nei casi in cui il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e questa non è stata proposta, con specifico riferimento all'ipotesi del danno da sinistro stradale. All'uopo, osservava che, secondo una prima interpretazione, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al comma secondo del menzionato articolo 2947 c.c. (Cass. 4919/00) e che, in senso contrario, si era invece espressa altra pronuncia di legittimità (Cass. 9928/00).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2947, terzo comma, c.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, nella specie, non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato.

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Richiamando la relazione ministeriale al c.c. del 1942, sostiene il Leonardi che la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 2947 c.c. non prevede la necessità per il danneggiato di proporre querela per poter beneficiare della più lunga prescrizione prevista dalla legge per il reato. Aggiunge che la pronuncia in questione sarebbe in contrasto con la normativa penale che, tra le cause di estinzione del reato, non annovera la mancata proposizione della querela e che, del resto, qualifica la stessa querela come condizione di procedibilità e non già di punibilità dell'illecito.

Richiama, infine, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, se il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato ed il giudizio penale non è stato promosso, si applica, comunque, il più lungo termine prescrizionale a condizione che il giudice civili accerti, in concreto, la sussistenza degli estremi del reato.

Accertamento che, nel giudizio in questione, sarebbe stato possibile ove il giudice di appello avesse tenuto conto delle risultanze della Ctu, che pure aveva in precedenza ammesso, dimostrando con ciò di aderire alla menzionata interpretazione giurisprudenziale.

Con il secondo motivo il Leonardi, approfondendo l'ultimo profilo di censura, denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 n. 5 c.p.c.) ravvisato nell'avere il tribunale disposto la Ctu per le lesioni personali subite, così implicitamente manifestando adesione alla tesi dell'applicazione del più lungo termine prescrizionale, tesi però ripudiata nella sentenza.

I due motivi, che per la stretta connessione delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo, può agevolmente confutarsi il secondo mezzo, essendo evidente che il provvedimento ordinatorio contestato non può in alcun modo pregiudicare, anticipandolo, il contenuto della pronuncia definitiva, essendo volto ad acquisire elementi solo eventualmente utilizzabili ai fini decisionali.

Resta così il primo motivo che affronta proprio la questione sulla quale si rinviene il denunciato contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito di applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2947 c.c. e, cioè, se nel caso di anni prodotti dalla circolazione dei veicoli (per i quali, ai sensi del secondo comma, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni), ove il fatto dannoso costituisca un reato perseguibile a querela e questa non sia stata proposta, trovi applicazione la normale prescrizione civilistica biennale ovvero quella più lunga stabilità per il reato.

Al riguardo, un primo orientamento, ritenuto prevalente nella più recente giurisprudenza di questa Corte, afferma che malgrado il giudizio penale non sia stato promosso e non sia più promuovibile, l'eventuale più lunga prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento dei danni «a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto» (da ultimo Cass. 9928/00; in senso conforme Cass. 3535/96; 3529/97; 6554/98; 5701/99; 7344/99). A sostegno di tale interpretazione, che peraltro costringerebbe il giudice civile ad una delicata indagine sull'elemento psicologico in considerazione (nel caso, come nella specie, di sinistro stradale) della diversa intensità della colpa penale rispetto a quella, anche presunta, di cui all'art. 2054 c.c., si adduce il dato letterale della norma che parla di «fatto considerato dalla legge come reato», rinviando ad una fattispecie astrattamente criminosa e non anche concretamente perseguibile; si precisa che essendo la querela non una condizione di punibilità del reato ma di procedibilità dell'azione penale (articolo 336 c.p.p.) la sua mancanza non attiene all'esistenza ontologica del reato stesso. A questa fondamentale...

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