Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine365-384

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 19 febbraio 2002, n. 2380. Pres. Vittoria - Est. Trifone - P.M. Apice (conf.) - Comune di Altidona (avv. Ortenzi) c. Lanciotti (avv. Cerquetti)

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Servizio di autotrasporto scolastico - Servizio di scuolabus gestito dal comune - Soggetti incaricati dell'espletamento - Minori - Vigilanza - Obbligo - Contenuto - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Responsabilità dell'ente pubblico per fatto del dipendente connesso alle incombenze affidategliConfigurabilità di un reato - Necessità - Cognizione del reato incidenter tantum da parte del giudice civile - Ammissibilità.

Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo «scuolabus», gestito dal comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l'autista incaricato dell'accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (come, nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada). (C.c., art. 2043) (1).

L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile incidenter tantum anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2049; c.c., art. 2059; c.p., art. 185) (2).

    (1) Sostanzialmente in termini, v. Cass. civ. 30 dicembre 1997, n. 13125, in questa Rivista 1998, 1043. Nel senso che l'amministrazione che istituisca un servizio di autotrasporto riservato agli alunni di scuola, è tenuta, in osservanza del principio del neminem laedere, ad adottare le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza e l'incolumità di detti utenti, anche nel tragitto dalla scuola al punto di partenza degli automezzi, v. Cass. civ., sez. un., 20 aprile 1991, n. 4290, ivi 1991, 558. V., inoltre, la citata sentenza Cass. civ. 5 settembre 1986, n. 5424, in Arch. civ. 1987, 684.

    (2) Nei medesimi termini, v. Cass. civ. 15 novembre 1996, n. 10015, in Arch. civ. 1997, 750.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il giorno 19 maggio 1075 Maria Paola Lanciotti di nove anni veniva investita da una autovettura guidata da Umberto Cudini riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Il sinistro si verificava in una strada provinciale subito dopo che la minore era discesa da un automezzo, guidato dalla guardia comunale Antonio D'Ercoli ed adibito dal Comune di Altidona al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.

Con sentenza irrevocabile del Tribunale di Fermo, emessa nel procedimento penale a suo carico per il delitto di omicidio colposo, Umberto Cudini era assolto perché il fatto non costituiva reato.

Franco Lanciotto ed Adalgisa Paternesi, genitori della minore deceduta, convenivano, perciò, in giudizio, in proprio e quali esercenti la potestà sulle altre due figlie minori Marisa e Marina Lanciotti, il Comune di Altidona per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte di Maria Paola Lanciotti, che assumevano essere l'effetto della omissione, da parte del dipendente comunale, della doverosa cautela idonea ad assicurare la incolumità della minore a lui affidata.

Nel contraddittorio del comune, che contrastava la pretesa, l'adito Tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 28 novembre 1997, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del giudizio.

Il giudice di primo grado considerava che il servizio di trasporto gestito dal comune non comprendeva necessariamente il passaggio nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'alunna e che era scontato che la stessa, lasciata sulla strada, quivi doveva essere prelevata dai genitori, per cui non era ravvisabile una colpa del conducente il cosiddetto scuolabus, il quale, al momento della discesa della bimba dal veicolo, non aveva avvertito che stava per sopraggiungere l'autovettura investitrice.

Sulla impugnazione dei soccombenti la Corte d'appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 15 maggio 1999, in totale riforma della decisione impugnata, condannava il comune a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di lire 250.000.000 a favore di ciascuno dei genitori della minore deceduta e la somma di lire 70.000.000 a favore di ciascuna delle sorelle, oltre le spese processuali del doppio grado.

I giudici di appello - premesso che il servizio pubblico di trasporto, predisposto dal comune, comportava che la relativa organizzazione fosse ispirata principalmente agli interessi dell'utenza, piuttosto che a criteri di stretta economicità - ritenevano che nei punti di salita e di discesa dall'automezzo i bambini non potessero essere lasciati in condizioni di non sicurezza solo perché sul posto mancasse chi doveva prenderli in consegna; ravvisavano, perciò, a carico del conducente del mezzo un dovere di vigilanza di natura extracontrattuale; allo stesso rimproveravano di essersi disinteressato di qualsiasi cautela proprio nel momento più pericoloso dell'attraversamento della strada da parte della minore, in un punto a maggiore densità di traffico ed in una situazione di sua scarsa percepibilità del pericolo a causa dell'ingombro rappresentato dal pulmino «scuolabus»; affermavano, di conseguenza, la responsabilità del comune in virtù del rapporto di preposizione ex art. 2049 c.c.; riconoscevano la spettanza agli appellanti del danno morale, poiché il fatto illecito del dipendente rivestiva i connotati delPage 366 reato di omicidio colposo, nessuna preclusione per detta valutazione potendo derivare dalla sentenza di assoluzione di Umberto Cudini né dal mancato esercizio dell'azione penale a carico degli addetti al servizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Altidona, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resistono con controricorso Franco, Marisa e Marina Lanciotti nonché Adalgisa Paternesi.

Le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo mezzo di doglianza - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c. - il comune ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere il comportamento colposo dell'autista del veicolo, il quale dovrebbe soltanto curare che la minore fosse discesa nel punto prestabilito di ritrovo e non poteva prevedere da parte della stessa l'improvviso e repentino attraversamento della strada in una situazione di pericolo, per cui del tutto erroneamente lo stesso giudice aveva fatto applicazione dell'articolo 2043 c.c., in tema di responsabilità aquiliana, in mancanza di violazione delle regole dell'ordinaria diligenza e prudenza ad opera del medesimo conducente del mezzo.

La censura non è fondata.

Questo giudice di legittimità, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione nella istituzione e nella organizzazione di un servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole di un comune, ha, in via generale, ritenuto (Cass. 4290/91) che nella gestione di detto servizio - riservato ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza - il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad opere scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei giovani passeggeri dell'ambito familiare di tutela a quello della scuola. Non diversamente da ogni altro privato, infatti, che organizzi e gestisca trasporti dello stesso tipo, anche la pubblica amministrazione è tenuta all'adozione di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari, costituendo dette misure una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in virtù dell'obbligo di osservanza delle regole comuni della prudenza e della diligenza, la cui violazione, con pregiudizio per il privato, concreta fatto illecito lesivo di diritti soggettivi.

Più in particolare, inoltre, questa Corte ha precisato (Cass. 13125/97) che, in tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell'accompagnamento a mezzo di cosiddetti scuolabus, la conduzione del minore della fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi la esenzione da responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che quest'ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l'assistenza nell'attraversamento di una strada.

Analogo principio, del resto, questa Corte aveva già espresso (Cass. 5424/86) statuendo che l'affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal...

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