Giurisprudenza di legittimità

Pagine99-150

Page 99

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173. Pres. Olla - Est. Genovese - P.M. Russo (conf.) - Scaione (avv. Perelli) c. Prefettura di Forlì-Cesena (Avv. gen. Stato).

Velocità - Limiti elastici - Valutazione - Criteri. Velocità - Limiti elastici - Valutazione - Criteri - Velocità eccessiva in curva.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo. (Nuovo c.s., art. 141) (1). In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell'incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal c.s. (Nuovo c.s., art. 141; nuovo c.s., art. 142) (2).

    (1) Negli stessi termini, v. Cass. civ., 1 giugno 1994, n. 5305, in questa Rivista 1995, 567.

(2) Il principio di cui in massima è già stato affermato, nei medesimi termini, da Cass. civ., 11 gennaio 1999, n. 165, in questa Rivista 1999, 414.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - La signora Santina Scavone ricorreva davanti al tribunale di Forlì contro l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Forlì-Cesena che, in riferimento ad un verbale redatto dai carabinieri di Meldola, accertava e sanzionava la violazione dell'art. 141, commi 4 e 11, del c.s.

La ricorrente esponeva di essere stata coinvolta in un sinistro stradale con altra automobile marciante, sulla corsia antagonista, al seguito di un autoarticolato, condotto da tale Giancarlo Braccini, il quale avrebbe occupato gran parte dell'opposta corsia di marcia, fino al punto da impattare con esso. In conseguenza della manovra tentata dalla signora Scavone, la quale avrebbe cercato di spostarsi alla propria destra, fino al ciglio stradale, ma poi sarebbe rientrata - per un eccessiva sterzata - sul lato opposto, si era verificato l'impatto con l'automobile procedente nel senso di marcia opposto.

La signora Scavone avrebbe proposto azione civile contro il conducente dell'autoarticolato ricavando, in via transattiva, la somma di Lit. 13.500.000.

  1. - Il Tribunale di Forlì respingeva il ricorso. Secondo il giudice di prime cure la ricorrente non avrebbe tenuto «una velocità adeguata e prudente, dato che se lo avesse fatto, sarebbe riuscita se non ad evitare l'impatto con l'autocarro, a concludere la propria corsa dopo questo stesso urto, evitando di perdere il controllo del proprio mezzo per andare ad investire l'auto che seguiva l'autocarro».

  2. - Contro di essa la signora Santina Scavone propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'UTG - Prefettura di Forlì-Cesena, con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) la ricorrente afferma che la sentenza è priva di motivazione o questa è contraddittoria e deduce che, se l'autoarticolato aveva una capacità d'ingombro tale da occupare la carreggiata dalla medesima percorsa, qualunque fosse stata la sua velocità di guida, l'urto sarebbe stato inevitabile. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare su una pluralità di circostanze di fatto sollevate dalla parte oppure emerse dalle prove acquisite. La mancanza di un iter argomentativo e la carenza di riferimenti probatori ne imporrebbero la riforma.

    1.2. - Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto) la ricorrente deduce che il tribunale avrebbe errato nell'interpretazione dell'art. 141, commi quarto e undicesimo, del codice della strada. Esso, in particolare, non avrebbe accertato se l'autoarticolato le fosse visibile e se la velocità da lei stessa tenuta fosse inadeguata. Il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la disposizione di legge indicata contenesse una presunzione iuris et de iure di inadeguatezza della velocità nei confronti di colui (o colei) che si trovi coinvolto in un sinistro, con violazione dei principi di legalità e certezza del diritto.

  3. - Va preliminarmente accolta l'eccezione sollevata dalla ricorrente nella memoria illustrativa e, secondo la quale, il controricorso della Prefettura di Forlì-Cesena, è inammissibile perché tardivo.

    2.1. - Infatti, il controricorso risulta notificato oltre il termine prescritto dall'art. 370 c.p.c., in data 28 settembre 2001, mentre - poiché il ricorso per cassazione, che risulta notificato il 12 luglio 2001, doveva essere depositato in cancelleria entro il giorno 16 settembre successivo - esso avrebbe dovuto esserlo non oltre il giorno 26 settembre 2001. Page 100

  4. - Il ricorso, che può essere esaminato nel suo complesso, sussistendo tra i due motivi una stretta correlazione, è infondato e deve essere respinto.

    3.1. L'impugnazione, infatti, ove non attinge a censure che, riguardando la ricostruzione del fatto generatore dell'illecito, sono del tutto inammissibili in questa sede, attiene a due aspetti giuridici: a) la qualificazione della fattispecie concreta, così come ricostruita dal giudice di prime cure, nei termini dell'illecito amministrativo contestato; b) la postulazione, da parte dello stesso giudice, di una vera e propria presunzione iuris et de iure di inadeguatezza della velocità ogniqualvolta vi sia qualcuno che si trovi coinvolto in un sinistro e per tale semplice fatto.

    Con riferimento a quest'ultima doglianza, però, non si rinviene alcuna espressa teorizzazione nel corpo del provvedimento censurato né essa può essere solo supposta, a mo' di retrostante pensiero, senza fornirne - in modo serio ed argomentato - le ragioni che la sorreggerebbero. La sentenza, infatti, motiva, sia pure brevemente, sui fatti che hanno permesso di accertare quell'illecito. E tale accertamento non può essere genericamente contestato nella sua ricostruzione facendo riferimento a mezzi di prova travisati o non correttamente esaminati senza una contestuale indicazione dei fatti, delle loro fonti, del loro contenuto e della violazione di legge o di motivazione commessa.

    Con riferimento al primo profilo, invece, la Corte di merito ha fatto applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte, ma immune da censure in questa sede, e secondo il quale «nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle

    circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo» (Cassazione n. 5305 del 1994). Tale principio, che non ha formato oggetto di revisioni nella giurisprudenza di legittimità, è stato anzi ribadito con la sentenza n. 165 del 1999, a tenore della quale, la predetta valutazione (negativa) della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o del tratto di strada percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell'incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal Codice stradale.

    Il ricorso va, pertanto, respinto.

  5. Non v'è ragione di provvedere sulle spese, una volta dichiarato inammissibile il controricorso e non dovendosi considerare alcuna attività difensiva nella pubblica udienza, da parte dell'intimato. (Omissis).

    I.

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 26 agosto 2004, n. 16990. Pres. Losavio - Est. Forte - P.M. De Augustinis (diff.) - Trucco (avv.ti Ferri e Ceino) c. Prefettura di Roma (Avv. gen. Stato).

    Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Convalida - Mancata comparizione dell'opponente - Esclusione della convalida in caso di allegazione al ricorso delle prove e dei motivi di fondatezza dello stesso e dell'illegittimità dell'atto impugnato.

    Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina l'automatica convalida degli atti opposti, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato. Ne consegue che, quando l'opposizione abbia dedotto ragioni in astratto tendenti ad escludere la sanzione, rilevabili dai documenti allegati al ricorso, la convalida giurisdizionale, che tali ragioni disattenda, deve essere motivata, sia pure succintamente. (Anche in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto apparente, o di stile, la motivazione del Tribunale, secondo la quale dai documenti prodotti non emergeva la prova dell'estraneità del ricorrente alla violazione contestata). (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    II.

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 25 agosto 2004, n. 16846. Pres. Delli Priscoli - Est. Felicetti - P.M. Fusco (conf.) - Cicolani (avv. Boccabella) c. Prefetto di L'Aquila.

    Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Convalida - Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore - Provvedimento di convalida -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT