Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 7 aprile 2005, n. 7336. Pres. Criscuolo - Est. Salvato - P.M. (conf.) - Petrocchi c. Comune di Firenze.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Sosta di motorino su marciapiede - Accertamento - Esclusione.

Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede). (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 158; L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68) (1).

    (1) In senso conforme alla prima parte della massima de qua, v. Trib. civ. Roma 28 agosto 2000, n. 26628, in questa Rivista 2001, 39. Si ricorda, inoltre, che con ord. 21 maggio 2001, n. 157, pubblicata per esteso ivi 2001, 539, la Corte cost. ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come interpretato dall'art. 68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), laddove riconosce agli ausiliari del traffico poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Piero Petrocchi proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Firenze avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 158 del codice della strada, redatto a suo carico dal personale della società Firenze parcheggi (infra Società), per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in via Benedetto Varchi, in Firenze.

Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l'infrazione contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata società.

Il Comune di Firenze contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza dell'8/ 15 gennaio 2001, rigettava l'opposizione, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Pietro Petrocchi, affidato a due motivi, illustrati con memoria depositata ex art. 378, c.p.c.; ha resistito con controricorso il Comune di Firenze, in persona del Direttore del Corpo di Polizia municipale, che ha poi depositato, ex art. 372, secondo comma, c.p.c., atto di ratifica del sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei due inizialmente designati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia ´violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 132 L. 127/1997, dell'art. 68 della L. 488/99 e dell'art. 158 c.s.ª, nonché ´omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo della controversiaª.

Piero Petrocchi sostiene che l'art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che ´i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessioneª, mentre l'art. 68, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che ´al personale di cui al comma 132 (...) dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285ª.

A suo avviso, il giudice di pace ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie, poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non nell'area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l'area riservata alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva l'accesso o l'uscita da queste aree, sicché l'infrazione non avrebbe potuto essere accertata dal personale dipendente della Società.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione, ritenendo che la circolare del Ministero dell'interno n. 300/26467/120/26 abbia legittimamente esteso il potere di accertamento della violazione anche alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che il Sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare la violazione prevista dall'art. 158, lett. h), D.L.vo Page 706 n. 285 del 1992, che appunto sanziona la sosta sui marciapiedi.

Il Petrocchi sostiene che i succitati atti non possono modificare la legge e, in ogni caso, non può essere considerata ´area limitrofaª a quella oggetto della concessione il marciapiede anche perché, come ammette il Comune di Firenze, l'estensione del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree è stata giustificata dalla necessità di potere ´compiere tutte le manovre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessioneª, con la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona utilizzabile a questo scopo. Pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l'accertamento dell'infrazione deve ritenersi illegittimo, perché effettuato da personale non abilitato.

  1. - I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.

    In linea preliminare, va osservato che, in riferimento al Comune di Firenze, il deposito degli atti indicati in narrativa da parte del sindaco pro-tempore, ed anche della delibera della G.M. di autorizzazione alla proposizione del controricorso, permettono di ritenere ininfluente la questione, altrimenti da esaminare, dell'ammissibilità del conferimento della procura alle liti da parte di un dirigente comunale, quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni il Collegio ha tenuto conto.

    Nel merito, va osservato che l'art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, ha stabilito che ´i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessioneª.

    L'art. 68, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che ´i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civileª (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, ´con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997ª (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale ´può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285ª (comma 3).

    2.1. - Le norme non sono state esaminate da questa Corte in riferimento alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto il verbale redatto nell'ambito della competenza puntualmente assegnata dall'ausiliare del traffico (Cass., n. 18150 del 2002), ovvero sono anteriori all'emanazione dell'art. 68, ult. cit. (Cass., n. 11949 del 1999, che peraltro riguardava un caso di mera collaborazione dell'ausiliare con i vigili urbani).

    Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione ´della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggiª, specie nei centri urbani (Corte cost., ord. n. 157 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700, c.c.

    L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, c.s.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le ´violazioni in materia di sostaª e ´limitatamente alle aree oggetto di concessioneª, poiché la loro attribuzione è apparsa...

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