Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. un., 27 aprile 2005, n. 8693. Pres. Corona - Est. Napoletano - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. gen. Stato) c. D.L. (avv. Lais).

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria disposta dal prefetto - Tutela giurisdizionale - Giurisdizione del giudice ordinarioDevoluzione - Richiesta, da parte del privato, di annullamento del relativo procedimento sanzionatorio - Influenza sulla giurisdizione dell'AGOEsclusione.

In tema di circolazione stradale, l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente, adottato in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada in conseguenza a ipotesi di reato, è di competenza del giudice ordinario, senza che vi osti la circostanza che il privato, al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida, chieda l'annullamento del relativo procedimento sanzionatorio, trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. confermano l'orientamento espresso da queste stesse Sezioni con la pronuncia 11 febbraio 2003, n. 1993, in questa Rivista 2003, 581, emessa in seguito a quella della Corte cost. 12 febbraio 1996, n. 31, ivi 1996, 277, secondo cui l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differenze delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell'art. 223, comma secondo, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - G.D.L., con atto in data 14 febbraio 2002, propose ricorso, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l'ordinanza in data 11 gennaio 2002, con la quale il Prefetto di Lecce aveva sospeso per mesi sette la sua patente di guida, essendo egli rimasto coinvolto in un incidente stradale a carattere mortale mentre era alla guida della sua autovettura.

Poiché il Ministero non si era pronunciato nel previsto termine di 45 giorni, il D.L. con ricorso in data 1º giugno 2002, lo convenne innanzi al Giudice di Pace di Lecce, per sentir dichiarare la nullità dell'intero procedimento sanzionatorio per inosservanza di detto termine.

L'Amministrazione convenuta resiste alla do manda, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo.

L'adito Giudice di Pace, con sentenza resa il 17 settembre 2002, in accoglimento della domanda, ha dichiarato estinto, per vizio di legittimità, il procedimento sanzionatorio, con conseguente annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida del D.L.

Premesso che in materia non sussiste alcuna giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che, ai sensi dell'art. 223 c.d.s., il D.L. avrebbe potuto adire alternativamente, in opposizione all'ingiunzione, il Giudice ordinario, il Giudice di Pace ha osservato che l'attore aveva agito a tutela del suo diritto soggettivo alla circolazione, che riteneva leso dall'ordinanza prefettizia.

Ciò premesso e ritenuta la perentorietà del termine di 45 giorni, entro il quale il Ministero avrebbe dovuto provvedere sull'opposizione proposta dal D.L. il Giudice di Pace ha ritenuto che l'inosservanza del termine avesse determinata l'estinzione dell'intero procedimento sanzionatorio e la nullità del provvedimento prefettizio impugnato.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, col primo dei quali ripropone la questione di giurisdizione.

Resiste con controricorso il D.L.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, adducendo che la domanda proposta dal D.L. chiamava il Giudice di Pace a pronunciarsi sulla legittimità del silenziorigetto osservato da esso ricorrente, e, pertanto, doveva essere portata a conoscenza del giudice amministrativo, cui spetta il sindacato sul cattivo esercizio del potere che deriva dal vizio di legittimità dell'attività amministrativa.

Soggiunge il ricorrente che, avendo annullata l'ordinanza del Prefetto di Lecce, il Giudice di Pace ha inammissibilmente spinto il proprio sindacato alla ve-Page 820 rifica del vizio di legittimità denunciato e, conseguentemente, ha censurato il cattivo esercizio del potere amministrativo.

La censura non può essere condivisa, dovendosi in materia affermare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

È fermo in giurisprudenza, anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 5-12 febbraio 1996, n. 31, il principio della sindacabilità in sede di giurisdizione ordinaria di tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche del provvedimento reso in via provvisoria dal prefetto ai sensi dell'art. 223, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (cfr., da ultimo, Cass., SS.UU., sent. n. 1993 dell'11 febbraio 2003).

A tale regola non si sottrae la presente controversia, non costituendo ostacolo all'esercizio della giurisdizione del giudice ordinario il fatto che il D.L., al fine di vedere affermato il proprio diritto soggettivo all'uso della patente di guida e, quindi, alla circolazione stradale, compromesso dal provvedimento di sospensione della validità della patente adottato dal prefetto, chieda l'annullamento del «procedimento sanzionatorio» - più propriamente l'accertamento della presunzione del procedimento amministrativo da lui precedentemente intrapreso ai sensi dell'art. 223, comma 5, citato D.L.vo - trattandosi di accertamento meramente strumentale ed incidentale, come tale non suscettibile di costituire giudicato, rispetto al petitum diretto ed immediato, costituito dall'annullamento del provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

Pertanto, rigettandosi il primo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Per l'esame degli altri motivi gli atti vanno rimessi al Primo Presidente di questa Suprema Corte, che designerà la Sezione competente, cui viene rimesso anche il compito di provvedere sulle spese relative alla presente fase. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 20 aprile 2005, n. 8294. Pres. Plenteda -Est. Genovese - P.M. Maccarone (parz. diff.) - Della Mora (avv. Rossi) c. Ministero dell'Interno (Avv. gen. Stato).

Competenza civile - Regolamento di competenza - Necessario e facoltativo - Sentenza del giudice di pace - Inammissibilità - Cause di valore non superiore a Euro 1.100 - Ricorso per cassazioneAmmissibilità in via esclusiva - Pronunce sul merito o sulla competenza (o altre questioni preliminari di rito o di merito) o su entrambi - Inclusione. Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Giudice del luogo di commissione dell'infrazione - Competenza territoriale inderogabile - Sussistenza - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio - Limite della prima udienza di trattazione. Giudice di pace - Competenza civile - Affermazione della propria competenza - Con ordinanza anche implicita - Successiva declaratoria di incompetenza - Con sentenza definitiva - AmmissibilitàImpugnabilità di quest'ultima con ricorso ordinario per cassazione.

Le sentenze del giudice di pace non sono soggette a regolamento di competenza, né necessario, né facoltativo, come espressamente dispone l'art. 46 c.p.c. e, se il valore della causa non supera Euro 1.100, il mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, a norma degli artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, dello stesso codice sia che il giudice abbia pronunciato sul merito della controversia, sia che si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito, sia che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito. (C.p.c., art. 42; c.p.c., art. 46; c.p.c., art. 113; c.p.c., art. 339) (1).

La competenza sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 38 c.p.c. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995) tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione. (C.p.c., art. 38; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (2).

In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poiché - come dispone l'art. 177, primo comma, c.p.c. - le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 c.p.c.). (C.p.c., art. 42; c.p.c., art. 43; c.p.c., art. 46; c.p.c., art. 177) (3).

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