Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15348. Pres. Cappuccio - Est. Di Amato - P.M. Carestia (conf.) - Comune di Borgo San Lorenzo (avv.ti Lorenzoni e Cappelli) c. B.G.

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Modalità di funzionamento - Assenza di organi di polizia stradale - Disciplina anteriore al D.L. n. 121/ 2002 ed al D.L. n. 151/2003 - Limiti all'attività di rilevamento - Necessità dell'omologazione e approvazione dei dispositivi.

I dispositivi di rilevamento della velocità possono operare anche in assenza degli organi di polizia stradale, dal momento che nessuna delle disposizioni del codice della strada esclude tale possibilità, né rileva la previsione secondo cui le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere direttamente gestite dalla polizia stradale o essere nella disponibilità della stessa, poiché gestione diretta e disponibilità non significano affatto presenza degli organi di polizia stradale. Da tutto ciò deriva che prima del D.L. 121/2002 e della novella del 2003 (art. 4 del D.L. 151/2003) l'unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada «per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione» (art. 45, sesto comma, c.d.s.), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati. (Mass. redaz.) (Nuovo c.s., art. 45; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 192) (1).

    (1) Si rimanda all'articolo di F. FREGHIERI nella rubrica «Dottrina».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Giudice di pace di Borgo S. Lorenzo, con sentenza del 19 marzo 2002, pronunciando sull'opposizione proposta da G.B. avverso il verbale n. 69831/2001/V con cui la Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo gli aveva contestato la violazione dell'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, ha annullato il provvedimento impugnato, osservando: 1) che l'infrazione era stata accertata a mezzo di fotoradartachimetro (c.d. autovelox) mod. 104/C2 in postazione fissa (c.d. autobox), operante senza la presenza di agenti preposti; 2) che il servizio di rilevamento così predisposto dal Comune di Borgo San Lorenzo escludeva la possibilità di contestazione immediata, anche in situazioni nelle quali, come nella specie, ciò sarebbe stato possibile sia per le caratteristiche dell'apparecchio di rilevamento, che consentiva la lettura della velocità contestualmente al passaggio dei veicoli, sia per l'ampiezza e l'andamento rettilineo della strada idonea a consentire il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza; 3) che, pertanto, la postazione fissa di rilevazione della velocità senza assistenza di personale non rispondeva ai precetti degli artt. 200 del codice della strada e 183 del relativo regolamento, che impongono rispettivamente la contestazione immediata della violazione al trasgressore e la visibile presenza degli organi di polizia e degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico quando operano sulle strade; 4) che, in senso contrario, non poteva darsi rilievo al disposto dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che, in quanto norma secondaria, poteva soltanto specificare ed interpretare il disposto legislativo senza apportare innovazioni all'ordinamento né, tenuto conto della diversità di situazioni, si poteva invocare in via di interpretazione estensiva o analogica la disciplina dettata dal D.P.R. n. 250/1999 per gli impianti automatici di rilevazione dell'accesso nei centri storici.

Avverso detta sentenza il Comune di Borgo San Lorenzo propone ricorso per cassazione, lamentando, con un unico complesso motivo, la motivazione dell'art. 14, L. n. 689/1981, degli artt. 200 e 201 c.d.s., dell'art. 384 del D.P.R. n. 495/1992 nonché il vizio di motivazione; in particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata: a) aveva erroneamente disapplicato la norma dettata dall'art. 384 D.P.R. 495/1992 cit., senza avvedersi che detta disposizione non ha carattere innovativo e non fa che identificare alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata; b) aveva erroneamente ritenuto vietato l'uso, da parte della P.A., di ogni mezzo che non consenta la contestazione immediata, e ciò in contrasto tanto con la previsione del già citato art. 384 lett. e), tanto con il principio di insindacabilità della discrezionalità amministrativa nell'organizzazione del servizio, senza tenere conto che in relazione al controllo degli accessi nei centri storici, l'art. 5 del D.P.R. n. 250/1999 ribadiva la legittimità dell'accertamento delle violazioni a mezzo di apparecchi automatici senza immediata presenza di personale di polizia. G.B. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso è fondato. La questione della legittimità della utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità operanti senza la presenza di organi della polizia della strada viene sottoposta per la prima volta Page 1060 all'esame di questa Corte, cui per il passato sono ascrivibili soltanto alcuni obiter dicta (Cass. 20 marzo 1998, n. 2952; Cass. 7 novembre 2003, n. 16713, entrambe, peraltro, massimate sul punto). A chiarimento della questione si deve anche precisare che la disciplina oggi vigente ammette certamente l'uso di tali apparecchiature, prevedendo specifiche condizioni per il loro utilizzo (art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 1º agosto 2002, n. 168 nonché art. 4 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 1º agosto 2003, n. 214). Tuttavia, poiché l'accertamento e la contestazione della violazione al ricorrente sono anteriori alla disciplina oggi vigente, questa Corte è chiamata a decidere se le disposizioni sopra ricordate abbiano avuto carattere innovativo, consentendo modalità di accertamento prima non consentite ovvero se, al contrario, la nuova disciplina abbia limitato una precedente più ampia possibilità di utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità.

La questione non può essere risolta sulla base del tenore della nuova disciplina né sulla base dei relativi lavori preparatori. L'art. 4 del D.L. n. 121/2002 (come modificato dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 151/2003), infatti, al primo comma stabilisce che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 (eccesso di velocità), 148 (disciplina del sorpasso) e 176 (circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali) del codice della strada possono essere utilizzati o installati, dandone informazione agli automobilisti, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali nonché sulle strade extraurbane secondarie individuate con decreto del prefetto. Si tratta, pertanto, di una norma il cui precetto innovativo non può essere individuato nel fatto di consentire l'uso di dispositivi di rilevamento a distanza (tra i quali rientra il c.d. autovelox), già sicuramente consentiti (come è pacifico e come si ribadirà più avanti) ma nel fatto di disciplinarne l'uso, consentendolo solo in alcune strade e con l'obbligo di darne informazione agli automobilisti.

Al terzo comma, lo stesso articolo 4, dopo avere previsto che «la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, consentano di accertare anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti», stabilisce che «se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». La norma, quindi, come risulta evidente dal suo tenore testuale, non introduce la possibilità di un controllo automatico senza presenza di organi di polizia stradale, ma presupponendo («se vengono utilizzati») che una tale modalità di controllo sia già consentita, si limita a stabilire la necessità che i dispositivi siano approvati od omologati, con una disposizione il cui significato, in presenza di una norma generale che già prevede omologazione od approvazione dei dispositivi automatici di rilevamento (art. 45 c.d.s.), deve ritenersi quello di esigere che approvazione ed omologazione si riferiscano specificamente ad una utilizzazione senza presenza di personale.

Neppure la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 121/2002 offre un qualche elemento sul carattere innovativo (nel senso di consentire per la prima volta rilevazioni automatiche senza presenza degli organi di polizia) della disciplina, limitandosi a precisare che «le norme contenute nell'art. 4 del decretolegge disciplinano i controlli cosiddetti "remoti" e la contestazione differita delle violazioni al nuovo codice della strada, al fine di garantire l'effettività dei controlli su strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione, anche nelle situazioni in cui l'accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso».

Lo stesso deve dirsi per l'art. 4 del D.L. n. 151/ 2003, che al primo comma, lett. b) prevede l'inserimento nel testo dell'art. 201 c.d.s. del comma 1-bis contenente la disciplina, trasferita quindi dal regolamento alla legge, dei casi nei quali è consentita la contestazione differita e dei casi (attraversamento di un incrocio con il rosso; violazioni accertate con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 121/2002 cit.; accessi nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate) nei quali non è necessaria la presenza degli organi di polizia. Anche in questo caso la norma non offre elementi sistematici per stabilire se la...

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