Giurisprudenza di legittimità

Pagine1189-1212

Page 1189

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20324. Pres. Vittoria - Est. Spirito - P.M. Ceniccola (diff.)De Carli ed altri c. Assimoco Ass.ni spa.

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione- Invalidità personale - Casalinga - Lesione della capacità lavorativa - Danno patrimoniale - Risarcibilità - Sussistenza.

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subìto in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), è, difatti, pur sempre di natura costituzionale, ma riposa sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro, ed i diritti della donna lavoratrice), mentre il fondamento della risarcibilità del danno biologico si fonda sul diverso principio della tutela della salute. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (1).

    (1) Negli stessi termini si è già espressa Cass. civ. 11 dicembre 2000, n. 15580, in questa Rivista 2001, 293. Anche Cass. civ. 6 novembre 1997, n. 10923, in Arch. civ. 1998, 174, ammette la risarcibilità del danno patrimoniale alla casalinga che abbia subìto riduzioni della propria capacità lavorativa, precisando che tale risarcimento è dovuto anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee, in considerazione della natura dell'attività svolta che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento lato sensu, della vita familiare. Si veda, inoltre, Cass. civ. 3 marzo 2005, n. 4657, in questa Rivista 2005, 576, che estende a qualsiasi persona, uomo o donna, single, che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad un'attività lavorativa esterna e retribuita, lavori domestici in proprio favore, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale se, a causa di un sinistro stradale, non è più in grado, in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attività.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La De Carli ed il suo coniuge Cerboni convennero in giudizio il Fattori, il Conti e l'Assimoco Ass.ni (conducente, proprietario ed assicuratrice di una vettura che aveva investito la donna cagionandole gravi lesioni alla persona) per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona condannò i convenuti al risarcimento in favore della De Carli dei danni biologico, morale e patrimoniale; respinse, invece, la domanda proposta dal Cerboni, ritenendo che questo non aveva provato la verificazione di un danno biologico a suo carico, né il nesso causale tra la sua decisione di porsi in pensione e l'incidente subìto da sua moglie. L'appello propostosia dalla De Carli, sia dal Cerboni fu respinto dalla Corte d'appello di Venezia.

Entrambi propongono ora ricorso per cassazione. Risponde con controricorso la Assimoco Ass.ni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il ricorso censura la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 2, 3, 4, 32, 37 Costituzione, R.D. 1043/22, nonché i vizi della motivazione, ed è ripartito in un primo profilo riguardante la persona della De Carli ed un secondo profilo attinente alla persona del Cerboni.

  1. - Il profilo relativo alla De Carli è a sua volta suddiviso in una prima parte, che può essere subito dichiarata inammissibile, in quanto contenente una serie di conteggi e di considerazioni in fatto (già affrontati, peraltro, dal giudice dell'appello che ha in proposito fornito una logica ed esauriente motivazione), attraverso i quali si pretende che la Corte di legittimità desuma determinate circostanze attinenti al merito della causa ed, in definitiva, pervenga ad una diversa liquidazione del danno biologico.

    Ammissibile e fondata è, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento in favore della De Carli di un danno specifico derivante - nei sensi prospettati dalla ricorrente stessa - dal fatto di non potere ella più svolgere l'attività di casalinga. Sul punto la sentenza non fornisce alcuna risposta, limitandosi ad affermare che la De Carli pretende l'attribuzione «di un non meglio precisato danno specifico, non correlato ad alcun motivo d'impugnazione». È, invece, possibile riscontrare che il menzionato danno era stato specificamente richiesto nell'atto d'appello.

    Riepilogando i progressi ai quali finora è giunta la giurisprudenza di legittimità, si deve allora affermare che chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla «casalinga») benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subìto in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ad, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori Page 1190 domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio dalla tutela della salute(art. 32 Costituzione), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ad i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice). Sul tema, cfr. Cass. 15580/00, nonché, più diffusamente, Cass. 4657/05, la quale ultima pone in evidenza: la configurabilità, in generale, di siffatto danno patrimoniale solo in relazione ai lavori domestici che il danneggiato svolge in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex articolo 230 bis c.c.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente in favore di altri, soggetti danneggiati possono essere considerati solo questi ultimi; la necessità che sia provata la sussistenza delle due componenti del danno patrimoniale; l'impossibilità, in via generale, di ravvisare un danno patrimoniale (salve le eventuali eccezioni) nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici (espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare - Cass. 10923/97), perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni.

    La sentenza in commento deve essere, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi sopra enunciati, provvederà ad accertare l'eventuale perdita o riduzione, da parte della De Carli, della capacità lavorativa domestica, liquidando, in caso di positivo accertamento, il corrispondente danno patrimoniale.

  2. - Passando alle doglianze del Cerboni, deve es sere respinta quella che genericamente lamenta il vizio della motivazione nel punto in cui non gli è stato riconosciuto il danno per la contrazione degli introiti da anticipato pensionamento posto in rapporto di conseguenzialità diretta con il sinistro (il ricorrente neppure si cura di rappresentare da quali elementi sarebbe desumibile quel nesso che entrambi i giudici di merito hanno considerato come non provato). Deve essere, invece, accolta la censura relativa a quel punto della sentenza che ha escluso la possibilità di configurare il danno non patrimoniale a carico del coniuge della vittima di lesioni colpose.

    In argomento la giurisprudenza di legittimità ha recentemente compiuto significativi progressi, i quali consentono di affermare che il riconoscimento dei «diritti della famiglia» (articolo 29, comma 1 Costituzione) va inteso non, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'articolo 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cass. 8827/03, con riferimento al danno non patrimoniale da sconvolgimento delle abitudini di vita subìto dai genitori del minore sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti e bisognoso di continua assistenza).

    Anche sul punto va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, adeguandosi agli enunciati principi, provvederà ad accertare se effettivamente il Cerboni abbia subìto un danno non patrimoniale nei sensi sopra descritti ed a liquidare il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT