Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. un., 9 ottobre 2001, n. 12367. Pres. Vessia - Est. Altieri - S.T.A. spa (avv.ti Punzi e Cancrini) c. Proc. reg. Corte dei conti e Proc. gen. Corte dei Conti Roma (Avv. gen. Stato)

Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Nella pendenza del giudizio di conto - Ammissibilità. - Corte dei conti - Giurisdizione - Contenzioso contabile - Agenti contabili - Requisiti - Società private concessionarie del servizio pubblico di riscossione delle tariffe di parcheggio - Obbligo della resa del conto di tali società - Sussistenza - Gestione dei parcheggi pubblici - Natura pubblica dei proventi del parcheggio - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione per far valere il difetto di potere giurisdizionale della Corte dei conti nel giudizio di conto promosso nei confronti di una società per azioni per accertare la corretta gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata da un Comune, azionista di maggioranza della medesima società. (R.D: 12 luglio 1934, n. 1214, art. 45; R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 39) (1).

Le società per azioni costituite dai Comuni e dalle Provincie a norma dell'art. 22, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali per la gestione di pubblici servizi operano come persone giuridiche private, senza che, tuttavia, il regime privatistico del soggetto impedisca che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l'indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Ne consegue che assume la veste di agente contabile, con le conseguenze di legge in punto di sottoposizione alla giurisdizione contabile, la società per azioni titolare della gestione dei proventi della sosta a pagamento dei veicoli ad essa affidata da un Comune. (Nuovo c.s., art. 7; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22) (2).

    (1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 1991, n. 456. in Arch. civ. 1991, 1176.

    (2) Con questa decisione le SS.UU. confermano la giurisdizione della Corte dei conti in materia di controllo delle società per azioni a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono il servizio di riscossione dei proventi derivanti dai parcheggi. Nel senso che, relativamente a parcheggio non custodito, è possibile l'instaurarsi di un contratto privatistico con il soggetto cui sia stata affidata dal comune la gestione del parcheggio, v. Cass. civ., 24 luglio 1999, n. 8027, in questa Rivista 2000, 531. Per utili riferimenti, v. Cass. civ., sez. un., 5 giugno 2000, n. 400, in Arch. civ. 2001, 509; Cass. cit.., sec.. un., 6 maggio 1995, n. 4989, ivi 1996, 374 e Casa. cit.., sec.. un., 7 novembre 1994, n. 9204, ivi 1995, 1135.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1.1. - Con ricorso notificato il 20 luglio 2000 la Sta - Società Trasporti Automobilistici Pa ha proposto regolamento di giurisdizione nel giudizio per resa di conto instaurato nei suoi confronti, con istanza del 16 dicembre 1999, dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, ai sensi degli art.. 45 del R.C.. 1214/34, e 39 del 1038/33.

La sezione aveva invitato detta società da ottemperare all'obbligo di resa del conto nel termine di trenta giorni, invito cui aveva fatto seguito la produzione di documenti da parte della società. Fissata di seguito la pubblica udienza, la sezione aveva disposto la produzione di ulteriori documenti.

La Sta espone che la Procura Regionale aveva promosso tale procedura ritenendo che essa rivestisse la figura di agente contabile, ai sensi del'articolo 74 del R.C.. 2440/23, in considerazione della titolanti (e conseguente maneggio di pubblico denaro) della gestione dei proventi della sosta a pagamento affidatale dal Comune di Roma, anche a mezzo di proprie società fiduciarie, per gli esercizi dal 1996 al 1998, ed in virtù della deliberazione della Giunta comunale 1622/96, con la quale era stato disciplinato il rapporto tra il comune e la Sta. Da qui - secondo la Procura Regionale - la sussistenza del'obbligo della resa del conto sulle somme introitate a tale titolo, nel'interesse del comune, ai sensi del'articolo 58, secondo comma, della legge 142/90.

Secondo la ricorrente, vi sarebbe difetto di giurisdizione della Corte dei conti per la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del giudizio per resa di conto, e in particolare:

- essendo il Comune di Roma unico azionista (e poi azionista di maggioranza), ed essendo oggetto sociale la gestione di tutte le attività afferenti il trasporto urbano, la Sta rientrerebbe nella previsione del'articolo 22, terzo comma, lettera E), della legge 142/90, secondo cui i comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, forma di gestione alternativa con le altre previste dallo stesso articolo 22 (in particolare, l'affidamento in concessione); pertanto, essa opererebbe in piena autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico, non essendovi atti concessori, ma affidamento diretto; ne deriva che essa ricorrente non esercita funzioni pubbliche o attività autoritarie, e non può - anche in relazione all'articolo 12 della legge 498/92, - essere considerata concessionaria o agente contabile;

- un sostegno della tesi della ricorrente deriverebbe dal principio di esclusione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici, categoria nella quale rientrano gli enti di gestione delle partecipazioni statali e di enti locali, per gli atti posti in essere nel'ambito della gestione con strumenti privatisti, all'infuori da un rapporto funzionale di servizio con l'organizzazione amministrativa;

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- occorre, inoltre, considerare - per escludere l'affermata qualità di agente contabile - che la gestione della sosta a pagamento viene svolta attraverso forme convenzionali, dovendosi anche escludere la natura tributaria dei proventi, stante la natura contrattuale, e quindi privatista, del rapporto tra il gestore della sosta e l'utente.

1.2. - Si oppone con contro ricorso il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, il quale ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni:

A) premessa la distinzione tra resa di conto e giudizio di conto (il primo, ai sensi del'articolo 39 del R.C.. 1038/33, si caratterizza per le finalità istruttorie, per la cognizione sommaria e per la mancanza di effettivo contraddittorio e si esaurisce con la presentazione del conto; questo introduce il vero e proprio giudizio di conto) se oggetto del ricorso è il secondo, l'indicazione come provvedimento impugnato del'istanza per resa di conto sarebbe errata e non conforme all'articolo 366 c.p.c., in quanto la fase del giudizio di conto sarebbe esaurita;

B) poiché il giudizio di conto non è una lite, e non è conoscibile da un giudice diverso da quello contabile, la questione sollevata non rientrerebbe tra quelle di cui all'articolo 37 c.p.c., in quanto non sarebbe volta da affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ma il difetto assoluto di giurisdizione.

Tanto è vero che il ricorrente non chiede che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ma solo che sia esclusa la giurisdizione del giudice contabile.

Nel merito l'Ufficio controcorrente deduce:

- la qualità di agente contabile (con conseguenti obblighi, il più importante dei quali è quello di rendiconto), prescinde dalla natura giuridica del soggetto agente, il quale può essere anche una persona giuridica privata;

- stante la natura pubblica dei proventi, in assenza di prestazioni da parte della società, in quanto gli stessi proventi sono previsti da norme di diritto pubblico, sussisterebbe la qualità di agente contabile della Sta per avere la stessa maneggio di pubblico danaro, ai sensi del'articolo 44 del R.C.. 1214/34, essendo stata la stessa incaricata dal comune della gestione del servizio della sosta a pagamento e della esazione dei relativi proventi, destinati per legge (nuovo codice della strada: D.L. VO 295/92, articolo 7, comma 7) alla realizzazione di pubblici interventi.

1.3. - Un'istanza di sospensione presentata dalla Sta veniva respinta dalla Sezione con la seguente motivazione:

- il carattere generale della giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica discende direttamente all'articolo 103 Costituzione, e la responsabilità contabile è essenzialmente quella cui sono soggetti gli agenti contabili, ossia, secondo la definizione originaria contenuta già nella legge istitutiva della Corte dei conti, coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o di altri valori dello Stato;

- per quanto concerne la responsabilità contabile negli enti locali, la giurisdizione della Corte dei conti, riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, è disciplinata all'articolo 58, secondo comma, della legge 142/90.

Le successive modifiche - tutte tendenti all'estensione del giudizio di conto - nulla hanno innovato per quanto concerne la nozione di agente contabile;

- gli agenti contabili non sono necessariamente soggetti pubblici, ma anche estranei all'Amministrazione, e tanto persone fisiche quanto persone giuridiche (come gli istituti bancari svolgenti funzione di tesorerie o cassiere di un ente...

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