Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 21 ottobre 2005, n. 38657 (ud. 23 settembre 2005). Pres. ed est. De Roberto - P.M. Monetti (conf.) - Ric. Manazza.

Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Variazioni patrimoniali - Obbligo di comunicazione alla polizia tributaria - Elemento soggettivo - Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della configurabilità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, del reato di cui all'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (inosservanza dell'obbligo, da parte di condannati per associazione di tipo mafioso o sottoposti a misura di prevenzione quali indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, dell'obbligo di comunicare alla polizia tributaria le variazioni patrimoniali di importo superiore a venti milioni di lire), il solo fatto che la variazione sia stata determinata da una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico non esclude di per sè la sussistenza del dolo, ferma restando la possibilità che all'esclusione possa addivenirsi ove l'imputato assolva all'onere di allegazione di elementi che, in concreto, possano dar luogo ad un tale risultato. (Mass. Redaz.). (L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31) (1).

    (1) La prima sentenza che ha affrontato la tematica in oggetto è stata, citata in motivazione, Cass. pen., sez. I, 11 marzo 2002, Le Pera, in questa Rivista 2002, 1111, secondo cui il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge 15 settembre 1982 n. 646, richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione. In precedenza, Cass., sez. I, 8 gennaio 1996, Leone, in Cass. pen. 1997, 535, aveva affermato che il reato previsto dall'art. 31 fosse configurabile nei confronti di chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione di carattere personale o patrimoniale. Ciò in quanto l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria della variazione sull'entità e sulla composizione del proprio patrimonio, previsto dall'art. 30 della citata L. n. 646/82, incombe indifferentemente su chiunque sia stato sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, senza distinzioni tra misure a ca rattere personale o patrimoniale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Manazza Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza 11 febbraio 2004 con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione 24 gennaio 2003 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il ricorrente alle pene di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, in ordine ai reati di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, perché, sottoposto con provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigento del 17 novembre 1993, divenuto definitivo il 28 ottobre 1995, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, non comunicava alla guardia di finanza le seguenti variazioni patrimoniali: acquisto del 22 gennaio 1998 della piena proprietà di un fabbricato sito in Palma di Montechiaro per un valore pari a lire 33.200.000; cessione del 23 settembre 1999 della piena proprietà di un fabbricato sito in Palma di Montechiaro per un valore pari a lire 32.500.000.

  1. - Con unico motivo, il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità nonché violazione della legge penale.

    Si sottolinea, più in particolare, come nell'atto di appello si fosse dedotto che:

    a) l'imputato aveva rilasciato procura speciale alla madre per l'acquisto dell'immobile, in quanto al momento del fatto era detenuto;

    b) se egli avesse voluto effettivamente eludere la legge non avrebbe certamente agito in modo tale da far risalire la vendita a lui come, invece, risulta dalla produzione documentale e dalle dichiarazioni dello stesso imputato;

    c) le modalità dell'acquisto e della successiva vendita dello stesso immobile sono tali da escludere qualsiasi volizione dolosa dell'imputato.

    Tali doglianze non erano state neppure prese in esame dalla Corte territoriale che aveva basato su elementi meramente presuntivi la responsabilità del Manazza.

    Il ricorso è infondato.

  2. - Questa Corte ha avuto già occasione di statuire che nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è Page 44configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata, invece, dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge (sez. V, 18 febbraio 2003, Gallico; sez. V, 25 febbraio 2005, Ruò). Vero è che il delitto in esame richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere la sussistenza di un dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione (sez. I, 30 gennaio 2002,

    La Pera; sez. V, 17 gennaio 2005, Cesaro; sez. V, 25 febbraio 2005, Ruà); il tutto, del resto, in consonanza con le statuizioni della ordinanza costituzionale n. 442 del 2001 che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, degli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, ha osservato che il sistema fornisce elementi che conducono la giurisprudenza, alla stregua della ratio dell'incriminazione e attraverso una lettura conforme a Costituzione, a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando sia di per sè impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione.

    Sennonché non può fondatamente dubitarsi dell'esistenza di un onere di allegazione da parte dell'imputato (ed in tal senso questa Corte, adempiendo al dovere ´correttivoª di cui all'art. 619, comma 1, c.p.p., è in grado di superare l'errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata) circa la sua buona fede rispetto ad una vicenda contrassegnata da un atto di acquisto di un bene cui ha fatto seguito un atto di alienazione del bene stesso. Tanto più considerando che, vertendosi in tema di errore di diritto, l'ignoranza della legge penale diviene rilevante solo nei limiti dell'inevitabilità (cfr. la sentenza costituzionale n. 364 del 1988; nonché Sez. Un., 10 giugno 1994, Calzetta).

    In tali termini, il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 13 ottobre 2005, n. 37137 (c.c. 28 giugno 2005). Pres. Savignano Est. Franco - P.M. (conf.) - Ric. Gallo Panelli.

    Misure di prevenzione - Singole misure - Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche - Ordinanza del questore - Obbligo di presentarsi ad un comando di polizia - RicorsoAnnullamento - Con rinvio - Efficacia transitoria dell'ordinanza.

    In tema di misure per fronteggiare la violenza occasionata da manifestazioni sportive, qualora, a seguito di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore con il quale, unitamente al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, sia stato imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, la suindicata ordinanza sia annullata per vizio di motivazione, l'annullamento dev'essere disposto con rinvio e, nel frattempo, il provvedimento del questore conserva la propria efficacia. (Mass. Redaz.). (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6) (1).

      (1) Nello stesso senso, quanto all'annullamento con rinvio, la sentenza delle S.U. 12 novembre 2004, Labbia, in questa Rivista 2005, 291. Sempre nello stesso senso, si segnalano una serie di altre decisioni della stessa sez. III: 13 ottobre 2005 n. 37123, Sernicoli; 13 ottobre 2005 n. 37124, Longhi; 13 ottobre 2005 n. 37131, Siegel; 13 ottobre 2005 n. 37132, Borelli, tutte inedite. Sulla questione si attende, tra breve, un'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite.

    (Omissis). - Ritenuto che il Gallo Panelli, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Bolzano del 26 gennaio 2005, notificato il 9 febbraio 2005, emesso ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, con il quale, oltre al divieto di accedere per un anno in tutti i luoghi ove si svolgono le specificate manifestazioni sportive di hockey, gli ha altresì prescritto l'obbligo di...

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