Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 22 novembre 2005, n. 41756 (c.c. 19 settembre 2005). Pres. Lattanzi - Est. Di Tomassi - P.M. (conf.) - Ric. Russo.

Società - In genere - Rappresentanza - Potere di nomina di un difensore - Conferimento di procura speciale - Impugnazione di decreto di archiviazione - Fattispecie. Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Natura plurioffensiva del reato - Persona offesa dal reato - Titolo per proporre ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione.

Il soggetto al quale sia stata attribuita, con delibera del consiglio d'amministrazione, la legale rappresentanza di una società, è per ciò stesso legittimato a nominare un difensore ed a conferire al medesimo procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. (principio affermato, nella specie, con riferimento a procura speciale conferita per l'impugnazione di decreto di archiviazione emesso senza che della relativa richiesta fosse stata data notizia alla persona offesa, nonostante che questa avesse a suo tempo dichiarato, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., di voler essere informata). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 100; c.p.p., art. 408) (1). Attesa la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), il titolare del marchio che si assume contraffatto ha titolo, quale persona offesa, ad esprimere, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., la volontà di essere informato dell'eventuale archiviazione della denuncia sporta in ordine al suddetto reato ed a proporre, quindi, a mezzo del proprio difensore, debitamente munito di procura speciale, ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione che sia stato emesso senza previa effettuazione di detta informativa. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 474; c.p.p., art. 408) (2).

    (1) Per un adeguato approfondimento della nuova disciplina del settore, si vedano, a cura di E. BELLEZZA e M. GUBITOSI, Il nuovo diritto societario, Ed. La Tribuna, Piacenza 2005, nonché, di E. BELLEZZA, Il nuovo codice delle società, Ed. La Tribuna, Piacenza 2005.

(2) In proposito si veda la pronuncia della Corte cost. 16 luglio 1991, n. 353, in questa Rivista 1991, 785, secondo la quale il diritto di difesa della parte offesa dal reato, già riconosciuto sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale del 1930, anche a prescindere dalla sua qualità di eventuale parte civile, risulta, nel sistema del nuovo codice particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari. Ciò non soltanto ´per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate in detto stadio del processo e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penaleª, da cui deriva una ´partecipazione all'assunzione di proveª nell'ambito di tale fase, e che è ´funzionalmenteª da considerare ´come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà formalizzataª, ma anche per ´un complessivo rafforzamento, rispetto al codice previgenteª del ruolo ad essa attribuito. Tale rafforzamento è costituito non soltanto in funzione della sua qualità (non indispensabile) di titolare della pretesa di danno derivante dal reato, ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, che realizzano mediante forme di ´adesioneª all'attività del pubblico ministero ovvero di ´controlloª su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2 e n. 51 della legge delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il difensore di Mauro Russo, legale rappresentante della srl GO OLD '50, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 13 aprile 2004 con il quale era stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Marco Giovanni Ongaro e Angelo Paoletti per il reato di cui all'art. 474 c.p., lamentando di non aver ricevuto avviso della richiesta avanzata dal pubblico ministero in data 5 febbraio 2004, nonostante fin dall'atto di denuncia del 19 maggio 2003 la società GO OLD '50 avesse espresso, per il tramite del proprio rappresentante, la volontà di essere informata di eventuali iniziative in tal senso.

  1. - Ha depositato memoria il difensore di Marco Giovanni Ongaro, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine infondato.

    Ad avviso del difensore della persona indagata il ricorso sarebbe inammissibile innanzitutto perché proposto da un difensore nominato dal rappresentante legale della società, privo del potere ´di nominare avvocati procuratori, professionisti in genereª, asseritamente riservato al Consiglio di amministrazione della società, a norma della stessa deliberazione 4 dicembre 2003 che aveva conferito al presidente Mario Russo la qualità di rappresentante legale. Sarebbe inoltre inammissibile perché proposto nell'interesse di un soggetto non legittimato, non rivestendo la società GO OLD '50 la qualità di persona offesa in relazione al reato denunciato, qualificato dal pubblico ministero Page 180 ai sensi dell'art. 517 c.p. Sarebbe comunque infondato essendo palesemente infondata la notitia criminis.

  2. - Emerge dagli atti che al denunciante non è stato dato avviso della richiesta del pubblico ministero di archiviazione della notizia di reato a carico di Marco Giovanni Ongaro e Angelo Paoletti, nonostante la volontà di essere avvisato fosse stata puntualmente manifestata dal legale rappresentante della soc. GO OLD '50 sin dall'atto di querela.

  3. - Quanto alle deduzioni dell'indagato, va innanzitutto precisato che l'archiviazione è stata pronunciata il 13 aprile 2004, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art. 474 c.p., risultando la qualificazione giuridica dei fatti - originariamente iscritti nel registro notizie di reato con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 517 - così mutata per effetto di provvedimento dello stesso pubblico ministero del 5 febbraio 2004 (contestuale alla richiesta di archiviazione).

  4. - Deve poi essere sgomberato il campo dalle deduzioni che attengono al ´meritoª dell'accusa, relative cioè alla protestata infondatezza della notitia criminis, in quanto estranee al giudizio di legittimità instaurato con il ricorso della persona offesa, che concerne esclusivamente la violazione del contraddittorio imposto dal combinato disposto degli artt. 408, comma 2, 410, comma 6, e 411, comma 2, c.p.p.

  5. - Parimenti infondati appaiono i rilievi circa l'asserita invalidità della procura speciale conferita dal Russo ex art. 100 c.p.p. al difensore che ha proposto ricorso. Rispecchiando la regola generale dettata dall'art. 2266 c.c. in materia di società, l'art. 75, comma 3, c.p.c. affida la rappresentanza processuale delle persone giuridiche, pubbliche e private, alle persone (fisiche) che ne hanno la rappresentanza a norma della legge o dello statuto. A norma dell'art. 77 c.p.c. il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, spetta soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo generale o, in caso contrario, specificamente conferito, di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. un. civ., 8 maggio 1998 n. 4666).

    La ´capacità processualeª, vale a dire, la capacità di stare in giudizio in nome e per conto della società, attribuita al rappresentante legale della società implica quindi che non può che spettare a tale soggetto la, correlata, ´legittimazione formaleª ad esercitare nel processo i diritti conseguenti, tra i quali, in primo luogo, quello di conferire al difensore il mandato ad esercitare, a norma dell'art. 100, comma 3, c.p.p., lo ius postulandi, mediante la procura alle liti.

    Nel caso in esame il mandato difensivo risulta regolarmente conferito ad un avvocato cassazionista, per atto scritto in calce al ricorso, dal legale rappresentante della società GO OLD '50, cui risultano attribuiti, in virtù della deliberazione presa dal C.d.A. il 4 dicembre 2003, ´i poteri di legge e di statuto e in particolareª il potere di ´rappresentare legalmente la società di fronte a terzi e in giudizioª.

    Rispetto a tale formale investitura del Russo quale legale rappresentante della società, non assume rilievo il fatto che nella medesima seduta il C.d.A. della società abbia deliberato di conservare il potere di ´nominare avvocati, procuratori e professionisti in genereª e di ´promuovere azioni giudiziarieª. Tale ´riservaª non può che essere letta difatti assieme proprio al contestuale conferimento al Russo della generale rappresentanza della società (della quale costituisce riprova la facoltà attribuita al C.d.A., nell'ultimo punto della delibera in questione, di nominare e revocare solamente ´procuratori ad negotia per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti dei poteri a disposizioneª). Non può perciò che riguardare attribuzioni, rifluenti semmai sul rapporto di mandato, concernenti il ´meritoª delle scelte da coltivare, sulle concrete opzioni difensive da privilegiare come sull'individuazione del nominativo del professionista da designare: che possono dunque impegnare il legale rappresentante a rispettare i voleri del C.d.A. nell'ambito dei suoi rapporti ´interniª con la società, ma che non incidono a fini ´esterniª, cioè sulla spettanza del potere di formalizzare nel giudizio le scelte difensive della società e di esercitarne i diritti processuali, che resta formalmente attribuito al soggetto a cui è conferita la capacità processuale.

  6. - Resta da esaminare dunque se alla società rappresentata dal ricorrente, che nell'atto di...

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