Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 4 agosto 2006, n. 17730. Pres. Saccucci - Est. D'Alonzo - P.M. Caliendo (conf.) - Comune di Sesto Fiorentino (avv.ti Lorenzoni e Giallongo) c. A.L. ed altri (avv. Cecchi).

Tributi degli enti pubblici locali - Imposta comunale sugli immobili - Soggetti passivi - Terreno concesso in superficie per la costruzione di alloggiEdificazione del fabbricato - Applicabilità del tributo ai proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.

Con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 D.L.vo n. 504/92 (già nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a partire dal 1º gennaio 1998 con l'art. 58 D.L.vo n. 446/97) l'Ici a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso. (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1; D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2; D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3; D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58) (1).

    (1) Cfr. Cass. 26 aprile 2005, n. 8637, in Finanza locale 2005, 11, 115 e Cass. 12 gennaio 2004, n 242, ivi 2004, 5, 59.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso notificato a L.A. ed agli altri sette intimati indicati in epigrafe il 24 dicembre 2002 (depositato [ex art. 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile], con plico postale spedito il 13 gennaio 2003) il Comune di Sesto Fiorentino - premesso che con istanza del 15, 16 e 17 dicembre 1997 detti contribuenti avevano chiesto ad esso ente il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) corrisposta per gli anni dal 1994 al 1997 per asserita «carenza di presupposto impositivo» essendo assegnatari di immobili edificati su terreno concesso in diritto di superficie da esso comune -, in forza di un solo, complesso motivo chiedeva, con la rifusione delle spese processuali delle «tre fasi del giudizio», di cassare la sentenza n. 81/11/01 depositata il 9 novembre 2001 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, di rigetto del gravame da esso spiegato avverso la decisione (n. 4/09/99) della Commissione tributaria provinciale di Firenze la quale aveva accolto il ricorso proposto dagli intimati (oltre che da altri contribuenti nei confronti del Comune di Firenze e/o dell'Amministrazione finanziaria dello Stato) contro il silenziorifiuto formatosi su dette istanze.

Nessuno degli intimati si costituiva o svolgeva attività difensiva innanzi a questa Corte.

Il 24 maggio 2004 il comune depositava memorie ex art. 378 del codice di procedura civile.

Con ordinanza depositata il 9 luglio 2004 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione, controversa nell'ambito delle sezioni semplici ed il cui esame era già stato ad esse devoluto, relativa alle condizioni di legittimità della costituzione in giudizio del comune.

Il 27 aprile 2006 il comune depositava ulteriore memoria ex art. 378 detto e, con le forme previste dall'art. 372 del codice di procedura civile, la deliberazione n. 68 presa il 10 aprile 2006 dalla sua giunta, di «conferma dell'autorizzazione al sindaco a proporre ricorsi... avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n. 81/11/01».

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - In via preliminare va ricordato che con la decisione n. 12868 e n. 12871 depositate il 16 giugno 2005 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il condivisibile principio giuridico - da confermare per carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria - già ribadito con la sentenza 29 novembre 2005, n. 26047 della sez. III, secondo cui «la configurazione della giunta quale organo di governo, e al tempo stesso la considerazione dei poteri e delle responsabilità nella gestione amministrativa che l'art. 107 del testo unico (scilicet, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») attribuisce ai dirigenti, inducono a ritenere che l'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo giuntale non costituisca più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni».

Per effetto di tale principio la mancata allegazione, da parte del comune ricorrente, dell'esistenza di una delibera della giunta municipale di autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione si palesa del tutto ininfluente ai fini della ritualità della presentazione di detto ricorso, trattandosi di atto non più necessario «ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni».

  1. - In secondo luogo, poi, si deve evidenziare il valore di mera denuntiatio litis (ex art. 332 del codice di procedura civile) della notifica del ricorso per cassazione effettuata dal comune ricorrente anche a tale P.A. e ad altri contribuenti (diversi dagli intimati indicati in epigrafe) nonché al Comune di Firenze, che Page 644 pure hanno preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (che la enumera tra le parti della decisione), attesa la assoluta scindibilità dei relativi rapporti giuridici per l'afferenza di ciascun rapporto ad una obbligazione tributaria e ad una afferente istanza di rimborso personali di ognuno di tali contribuenti.

    Va peraltro, comunque segnalato che questa Corte ha già pronunciato tra quelle diverse parti la decisione n. 17840 depositata il 3 settembre 2004.

  2. - Nella sentenza gravata la commissione tributaria regionale premette che per «i giudici di primo grado» - poiché «l'art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 individua i soggetti passivi dell'Ici nel «proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero nel titolare del diritto di usufrutto, uso ed abitazione sugli stessi» ed il «comma 2 di detto art. 3 dispone che per "gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario"» - «la tesi dell'Amministrazione relativa al fatto che l'art. 3 del D.L.vo n. 504/1992 deve intendersi riferito solo al suolo su cui sono costituiti diritti di superficie e quando sul terreno oggetto del diritto di superficie viene costruito un fabbricato, ai fini dell'imposta, deve farsi riferimento solo alla proprietà del fabbricato» «non regge» in quanto «il terreno oggetto del diritto di superficie non viene più preso in considerazione alla consistenza e classificazione catastale dell'immobile, senza alcun riferimento con il terreno», ed aggiunge che, secondo i medesimi giudici di primo grado, «il soggetto tenuto al rimborso per tutti gli anni di imposta è lo Stato ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 18, comma 3, del D.L.vo n. 504/1992».

    Il giudice a quo, quindi, ha respinto l'impugnazione del comune e «conferma(to) parzialmente la decisione impugnata condannando» il comune stesso (anzi che il Ministero delle finanze) «al rimborso dell'imposta pagata» osservando:

    - «le conclusioni della decisione impugnata» sono «ampiamente da condividere e quindi da confermare per quanto riguarda il soggetto tenuto al pagamento dell'Ici» in quanto «la decisione stessa è argomentata in modo ampio ed inoltre, contrariamente a quanto sostiene il comune nell'appello, ha esaminato e contrastato in modo esauriente le deduzioni dal comune stesso presentate in primo grado»;

    - «se fosse giusta l'interpretazione data dall'Amministrazione comunale al comma 2 dell'art. 3 del D.L.vo n. 504/1992 non sarebbe stato necessario da parte del legislatore l'introduzione del superficiario tra i soggetti passivi dell'Ici effettuata con il D.L.vo n. 446/1997»;

    - «giustamente l'Amministrazione delle finanze... ha chiesto... l'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della L. 8 maggio 1998, n. 146... in forza del quale è trasferita (dallo Stato) ai comuni la competenza a porre in essere i rimborsi dell'Ici, anche con riguardo all'anno 1993 ed a partire da tale anno d'imposta».

  3. - Nell'unico motivo di ricorso il comune, lamenta «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1, 2, 3, 4 (comma 1) e 7 del D.L.vo n. 504/1992 «in relazione all'art. 952 del codice civile» adducendo che, poiché per quest'ultima norma «il proprietario di un fondo può concedere ad altri il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione acquistandone la proprietà della costruzione già esistente» e poiché per l'art. 3 del D.L.vo n. 504 del 1992 «il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare dei diritti reali di usufrutto, uso ed abitazione eventualmente costituiti sull'immobile stesso», nel caso di «costruzione edificata su terreno gravato da diritto di superficie, la soggettività ai fini Ici andrà individuata a seconda della fase in cui l'iter di costruzione dell'immobile concretamente si trova» e, quindi, «durante il periodo intercorrente tra la data di costituzione del diritto di superficie e la data di ultimazione della costruzione» (la cui «base imponibile Ici è costituita soltanto dal valore venale del suolo sul quale si sta edificando la costruzione») nel «proprietario del suolo» («che però può rivalersi dell'imposta pagata sul titolare del diritto di superficie») mentre «a decorrere dalla data di ultimazione della costruzione, l'oggetto della tassazione Ici è il fabbricato stesso» («e la base imponibile è rappresentata dal suo valore») per cui «soggetto passivo Ici diventa unicamente il proprietario del fabbricato».

    Secondo l'ente ricorrente «i criteri ora denunciati devono seguirsi anche nel caso come quello in esame, in cui il comune concede a cooperative edilizie il divieto di realizzare su suoli comunali la costruzione in superficie di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

    Il comune aggiunge che «l'interpretazione proposta... è...

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