Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine919-954

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 28 luglio 2006, n. 26738 (ud. 7 febbraio 2006). Pres. Coco - Est. Foti - P.M. Ferri (conf.) - Ric. Belogi.

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Alcooltest - Diritto del difensore di assistervi - Senza preventivo avviso - Sussistenza.

In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il verbale contenente gli esiti del cosiddetto «alcooltest» non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 356; c.p.p., art. 366) (1).

    (1) Analogamente v. Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, Perugini, in questa Rivista 2005, 425. V., inoltre, Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2004, Ciacci, ivi 2005, 1079 e Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2003, De Sannio, in Riv. pen. 2004, 750, secondo le quali «L'omesso avviso del deposito dei verbali degli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, ai quali il difensore abbia il diritto di assistere, tra i quali deve essere compreso l'accertamento strumentale dello stato di ebbrezza alla guida, costituisce al più una mera irregolarità che non incide sulla validità ed utilizzabilità dell'atto, ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive». Contra, nel senso che l'omesso avviso di deposito, previsto dall'art. 366 c.p.p. del verbale contenente i risultati dell'alcooltest integra gli estremi della nullità relativa, la quale, se ritualmente eccepita, comporta l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato con tale mezzo di prova, con la conseguenza che di esso il giudice non può tenere conto nella formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato, v. Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2003, P.M. in proc. Della Luna, ivi 2005, 174 e Cass. pen., sez. V, 17 maggio 1996, Maccari, ivi 1997, 36.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Belogi Sauro, con atto d'appello convertito in ricorso per cassazione, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, del 24 febbraio 2004, che lo ha condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda (con sospensione della patente di guida per 31 giorni) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Deduce il ricorrente: nullità ed inutilizzabilità dei risultati dell'alcooltest per omesso deposito del relativo verbale, nonché assenza di prove in ordine alla responsabilità, considerata l'inutilizzabilità dell'accertamento alcoolimetrico ed attesa l'assenza di ulteriori elementi probatori adeguati, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dal personale della polizia stradale, intervenuto sul luogo con notevole ritardo; lamenta, altresì, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato.

La responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli è apparsa al tribunale pacificamente accertata grazie all'acquisizione di significativi elementi probatori costituiti, anzitutto, dalla testimonianza dell'ispettore di polizia Emili Massimo. Costui, intervenuto, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, sul posto ove era stato segnalato che l'autovettura dell'imputato, a seguito di incidente provocato dal conducente della stessa, aveva determinato seri danni all'altrui proprietà, ha sostenuto di avere accertato non solo che alla guida dell'auto, al momento del sinistro, si trovava lo stesso imputato, ma anche che costui si era posto al volante in stato di ebbrezza alcoolica, direttamente rilevata dallo stesso ispettore e dedotta dall'«alito vinoso» che egli emanava, mentre altri atteggiamenti tipici dello stato di ebbrezza risultavano registrati nel verbale di contestazione, ritualmente acquisito agli atti, come gli «occhi lucidi» e l'«eccessiva loquacità», atteggiamenti che hanno indotto il personale intervenuto a sottoporre l'imputato all'alcooltest, poi risultato positivo. E dunque, anche a prescindere dai risultati di detto accertamento, significativi elementi probatori sussistevano a carico del Belogi, costituiti sia dall'anomala condotta di guida, sia da quanto accertato dai verbalizzanti intervenuti sul posto, registrato nel verbale di contestazione e ribadito dal teste Emili. Mentre la tesi secondo cui, al momento dell'incidente, l'imputato non si trovava in stato di ebbrezza, acquisito solo in un secondo tempo, cioè dopo l'incidente, quando ormai egli non si trovava più alla guida dell'auto, appare del tutto fantasiosa e contraddetta non solo dagli esiti degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza del fatto dal personale della polizia (intervenuto dopo 15 minuti dalla segnalazione dell'incidente, secondo quanto si sostiene nella sentenza impugnata), ma dalla stessa condotta processuale dell'imputato che non ha mai sostenuto di avere assunto bevande alcooliche solo dopo l'incidente. Negli stessi motivi di ricorso, peraltro, la circostanza appare posta in termini del tutto dubitativi ed ipotetici, posto che non si afferma, ma si segnala solo la possibilità che «l'imputato poteva aver fatto uso di sostanze alcoliche dopo il sinistro e quando ormai non si trovava più alla guida».

In tale contesto, superflua si presenta l'ulteriore acquisizione probatoria, rappresentata dall'esito dell'alcooltest, che pure ha ribadito la fondatezza dell'accusa; di guisa che qualsiasi eventuale violazione diPage 920 legge, intervenuta nella fase di acquisizione e di utilizzazione dei relativi atti, appare ininfluente ai fini della decisione che, in ogni caso, si presenta conforme al complessivo quadro probatorio. Non si può, in ogni caso, non rilevare l'infondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente anche sotto il profilo dell'utilizzabilità dei risultati dell'alcooltest. Infondata, invero, appare l'eccezione di nullità ed inutilizzabilità di tali risultati. In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, invero, questa Corte ha affermato che «il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo c.p.p., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere senza che abbia il diritto di preventivo avviso» (in motivazione la Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti all'art. 366 comma primo c.p.p., precisando che la polizia giudiziaria, quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice, ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 att. c.p.p., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta a prendere notizia dell'eventuale nomina, né a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 (Cass. n. 18610/2004).

Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche che il giudice di merito ha coerentemente, seppur sinteticamente, motivato, richiamando i precedenti specifici dell'imputato.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 13 luglio 2006, n. 24202 (ud. 25 gennaio 2006). Pres. Battisti - Est. De Grazia - P.M. Fraticelli (diff.) - Ric. Leonardi.

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Elementi sintomatici - CaratteristicheGravità, precisione e concordanza - Desumibilità dello stato di ebbrezza da alito vinoso ed arrossamento degli occhi - Esclusione.

Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 c.s., pur potendo essere desunto, indipendentemente dall'accertamento strumentale previsto dall'art. 379 del Regolamento, da elementi sintomatici, non può tuttavia ritenersi provato quando tali elementi non abbiano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il che non può dirsi quando - come nella specie - essi siano costituiti, secondo quanto riferito dai verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sè non indicativo della quantità di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento degli occhi. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1).

    (1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2005, Compagnucci, in questa Rivista 2006, 516. Giurisprudenza costante di questa Corte per ciò che riguarda la prima parte della massima de qua, ex plurimis, v. Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2004, Ciocci, ivi 2005, 1079; Cass. pen., sez. I, 29 luglio 2004, P.M. in proc. Mossacesi, ivi 2005, 400; Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2004, Ottolini, ivi 2005, 753; Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 2000, Caldaras, ivi 2000, 707 e Cass. pen., sez. IV, 8 aprile 1995, Malacrinò, ivi 1996, 622. In dottrina, v. R. BORRI, La guida in stato di ebbrezza da alcool: aspetti normativi e sostanziali ed impossibilità di proporre ricorso contro il verbale dell'organo accertatore, ivi 2006, 229; F. PICCIONI, I reati stradali, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano 2004, pp. 67 ss. Occorre segnalare, inoltre, la circolare (Min. trasp.) 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/104/42, pubblicata in questa Rivista 2006, 341, recante: «Artt. 186 e 187 del codice della strada come modificati dalla legge 1 agosto 2003, n. 214. Direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Leonardi Gianni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 marzo 2004 con la quale il Tribunale di Forlì...

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