Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4003. Pres. Vittoria - Est. Massera - P.M. Ceniccola (conf.) - Ciccarelli c. D'Alterio ed altri.

Risarcimento del danno - Alle cose - Danni all'autoveicolo - Legittimazione attiva - Possessore dell'auto non proprietario - Sussistenza.

È tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 1140; c.c., art. 2043; c.c., art. 2054) (1).

    (1) Nel senso che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere, v. Cass. civ. 17 dicembre 1999, n. 14232, in Arch. civ. 2000, 1177 e Cass. civ. 5 novembre 1997, n. 10843, ivi 1998, 1173.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 20 agosto 2002 il Giudice di pace di Marano di Napoli rigettava la domanda proposta da Luigi Ciccarelli, che aveva chiesto la condanna di Maria Domenica D'Alterio, e della Spa Sarp Assicurazioni in l.c.a. e Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale.

Il giudice rilevava che l'attore non era risultato proprietario dell'auto danneggiata.

Avverso la suddeta sentenza il Ciccarelli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Le resistenti non hanno svolto alcuna difesa in questo giudizio.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Si premette che all'odierna udienza in camera di consiglio il difensore del ricorrente ha partecipato ed ha esposto le proprie argomentazioni a sostegno del ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento.

Con unico motivo il Ciccarelli eccepisce violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c. assumendo che erroneamente il giudice di pace non lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all'auto danneggiata.

Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto che spetti soltanto al proprietario dell'auto danneggiata in un sinistro stradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno.

Questa affermazione si pone in contrasto con i principi informativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi di pronuncia secondo equità.

Quesa stessa sezione già in passato (Cass., sez. III, 10843/97) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere (nello stesso senso Cass., sez. III, 14232/99).

Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.

L'applicazione di tale principio ai singoli casi con creti impone al giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza del suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro.

Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se il Ciccarelli abbia dimostrato un possesso come sopra specificato. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3117. Pres. Carbone - Est. Altieri - Ufficio Territoriale di Governo di Salerno c. Caivano.

Depenalizzazione - Accertamento delle sanzioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redatto dalla polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva del Prefetto - Esclusione - Del Ministero dell'Interno - Sussistenza - Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato - Conseguenze - Mera irregolarità sana- bile.

Nei giudizi di impugnazione avverso processo verbale di contestazione di un'infrazione stradale, l'erronea individuazione dell'organo legittimato Page 476 non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione dell'amministrazione, o la mancata deduzione di uno specifico motivo di cassazione. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 200; nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Con questa importante sentenza le SS.UU. risolvono un recente contrasto giurisprudenziale sorto in relazione agli effetti dell'erronea individuazione del legittimato passivo nei giudizi d'impugnazione dei verbali relativi a violazioni del codice della strada. In particolare, la questione di diritto, rimessa alla S.C., consiste nello stabilire con certezza le conseguenze di una errata citazione in giudizio del Prefetto invece che del Ministero dell'Interno. La giurisprudenza prevalente di questa Corte è stata nel senso di ritenere che la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla polizia stradale, legittimato a resistere all'opposizione è il Ministero dell'Interno. Tuttavia, se il ricorrente si sia limitato a proporre l'opposizione, indicando l'autorità che ha elevato il verbale, l'errore nell'identificazione del soggetto passivamente legittimato è ascrivibile all'Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell'opposizione ex art. 23, legge n. 689 del 1981, individuando l'amministrazione alla quale deve essere effettuata. In tal senso: Cass. civ. 29 settembre 2004, n. 19541, in questa Rivista 2005, 500; Cass. civ. 17 settembre 2004, n. 18725, ibidem; Cass. civ. 1 aprile 2004, n. 6364, ivi 2004, 1001; Cass. civ. 7 maggio 2003, n. 6934, ivi 2003, 941 e Cass. 3 dicembre 2001, n. 15245, ivi 2002, 290; Cass. civ. 15 novembre 2001, n. 14319, ivi 2002, 196 e Cass. civ. 4 aprile 2001, n. 4928, ivi 2001, 559. Per quanto concerne le conseguenze dell'erronea identificazione dell'organo passivamente legittimato, nel caso di specie il Prefetto anziché il Ministro dell'Interno, si evidenziano vari orientamenti giurisprudenziali: secondo l'orientamento prevalente, cui aderiscono le SS.UU., il vizio di vocatio in jus costituisce una mera irregolarità, sanabile, sia nel caso in cui la parte provveda, nel termine assegnato dal giudice, a rinnovare la notifica nei confronti dell'organo legittimato, indicato dall'Avvocatura erariale, sia se l'eccezione non è tempestivamente formulata dall'amministrazione costituita. Così, Cass. civ. 19 dicembre 2001, n. 16031, in Arch. civ. 2002, 1125 e Cass. civ. 26 novembre 1996, n. 10457, ivi 1997, 886. Un diverso orientamento ritiene che il vizio costituisca nullità sanabile, e pertanto dia luogo a inammissibilità della domanda se non sanato nei casi e nei modi previsti dall'art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) che testualmente afferma: «L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte».

Un altro orientamento sostiene, sul presupposto della natura eccezionale del citato art. 4, che l'erronea individuazione dell'organo determini inammissibilità dell'azione, non emendabile attraverso rinnovazione ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958, non trattandosi di errore che investe la notifica, ma la parte del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Angelo Caivano proponeva dinanzi al Giudice di pace di Buccino, nei confronti del Prefetto di Salerno, opposizione avverso la cartella esattoriale con cui gli veniva richiesto il pagamento di sanzione per violazione dell'art. 142 del codice della strada, impugnando il processo verbale degli agenti accertatori della polizia stradale, i quali avevano rilevato che il Caivano aveva, alla guida di autovettura, superato il limite di velocità. Il giudice accoglieva la domanda con sentenza del 29 ottobre 2001, ritenendo che gli agenti non avevano proceduto all'immediata contestazione e che il verbale non conteneva alcuna motivazione circa l'impossibilità di adempiere a tale formalità.

Avverso tale sentenza l'Ufficio territoriale di Governo di Salerno, succeduto al Prefetto, ha proposto ricorso per cassazione. Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 14 legge n. 689 del 1981, 2002 e 201 D.L.vo n. 285 del 1992, 384 D.P.R. n. 495 del 1992, nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deduce che la decisione impugnata, ritenendo possibile un'immediata contestazione dell'infrazione, si pone in contrasto con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali sono tipizzate, senza lasciare alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato, come nella specie è avvenuto, che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva...

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