Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 1 marzo 2007, n. 4861. Pres. Spadone - Est. Trombetta - P.M. Uccella (diff.) - Vaglio c. Prefetto di Roma.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Sottoscrizione - Da parte del Prefetto o di persona a ciò delegata - Mancanza - Conseguenze.

In tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte del prefetto stesso consente che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo o da persona a ciò delegata, essendo necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto, che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Ne consegue che in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 204; nuovo c.s., art. 142) (1).

    (1) Nel medesimo senso con riguardo ad atto amministrativo che contenga dichiarazione di non provenienza dal titolare dell'organo competente né da altro soggetto abilitato per legge a sostituirlo, v. Cass. civ. 6 maggio 1994, n. 4425, in Arch. civ. 1995, 425, secondo cui è necessario, ai fini dell'imputabilità dell'atto a tale organo che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione, nonché la provenienza dal soggetto (individuato in ragione della carica o come persona fisica) cui è stato attribuito il relativo potere, con la conseguenza che, in mancanza di tali elementi di forma e di fronte alla contestazione della detta imputabilità, l'eventuale illeggibilità della firma, non consentendo di dimostrare la provenienza dell'atto dal soggetto titolare di quel potere, determina, ove una dimostrazione siffatta non sia altrimenti acquisita al processo, la giuridica inesistenza dell'atto stesso. Cfr., inoltre, Cass. civ. 2 febbraio 2005, n. 2085, in questa Rivista 2005, 967 che precisa: «L'ordinanza-ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento. Per la firma di altri funzionari o vice prefetti vi è, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente». Per il caso di firma illeggibile, invece, Cass. civ. 26 ottobre 2005, n. 20686, ivi 2006, 508, stabilisce che: «l'indecifrabilità della firma apposta in calce all'ordinanza-ingiunzione non ne comporta l'illegittimità, qualora, essendo la sottoscrizione riferita nello stesso atto al titolare dell'ufficio competente ad emetterlo, risultano oggettivamente certi l'autore del segno grafico e la sua qualità di organo della persona giuridica pubblica, posto che in tal caso sono rese possibili l'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto e l'individuazione della provenienza dall'organo cui è attribuita la competenza, a meno che non venga dimostrata da colui che l'allega la non autenticità della sottoscrizione».


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza del 2 dicembre 2002 il Giudice di pace di Roma respingeva il ricorso proposto da Vaglio Dino in opposizione all'ordinanzaingiunzione del Prefetto di Roma 675/02 notificata il 23 maggio 2002, emessa a seguito di accertamento della violazione dell'articolo 142 comma 8 del c.d.s., contestata in data 5 agosto 2001, in ordine alla quale il ricorrente aveva proposto ricorso al Prefetto di Roma chiedendo di essere ascoltato di persona dal prefetto che non lo aveva mai convocato.

Sulle eccezioni di nullità o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione del ricorrente e per la mancata sottoscrizione di essa da parte del prefetto, non essendo identificabile il soggetto firmatario del provvedimento, la sua qualifica e da quale atto amministrativo avesse ricevuto il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione, il Giudice di pace affermava che, secondo espressa menzione contenuta nell'ordinanza, il Vaglio, evidentemente convocato, non si presentava all'audizione; e che la mancata sottoscrizione del prefetto non incideva sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale promanava.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Vaglio deducendo a motivi di impugnazione:

1) la violazione o falsa applicazione dell'articolo 18 comma 2 e articoli 23 legge 689/81, 204 D.L.vo 285/92 in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.:

- per avere il Giudice di pace ritenuto che la P.A. abbia provveduto alla convocazione del Vaglio, sulla base della stampigliatura, riportata nell'ordinanza-ingiunzione, secondo cui il Vaglio «non si presentava all'audizione», nonostante:

A) a fronte della contestazione sollevata, incombesse alla P.A. l'onere di provare che il ricorrente era stato all'uopo convocato; e che la convocazione fosse pervenuta a conoscenza del medesimo;

B) la P.A. non avesse in alcun modo indicato i motivi che avevano determinato la sua convinzione dell'avvenuta convocazione del Vaglio;

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2) la violazione o falsa applicazione degli articoli 18 legge 689/81 e 203 D.L.vo 285/92 in relazione all'articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.;

- per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione, sia un onere al quale non ha adempiuto.

Quanto al secondo motivo, erra nuovamente il Giudice di pace quando afferma che la mancata sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, non incida sulla riferibilità dell'atto all'organo dal quale essa promana.

Il Giudice di pace, infatti, non tiene conto che la legge, attribuendo il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione al prefetto (articolo 204 c.d.s.) consente, in caso di mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte dello stesso, che essa possa essere effettuata da persona abilitata per legge a sostituirlo, o da persona a ciò delegata da chi ne ha il potere. È necessario, perciò, ai fini dell'imputabilità dell'atto al prefetto che sia dichiarata l'esistenza del provvedimento che legittimi la sostituzione e la provenienza del soggetto cui è stato attribuito il relativo potere. Di conseguenza, in mancanza di detti elementi di forma ed in presenza della contestazione di controparte, ove la dimostrazione non sia altrimenti acquisita al processo, l'atto non può essere attribuito al prefetto (vedi sentenza 4425/94).

Poiché, nella specie, nessuna indagine in tale senso risulta effettuata, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Roma, nella persona di altro magistrato, che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311. Pres. Nicastro - Est. Petti - P.M. Abbritti (conf.) - Ciuchini c. Miranda ed altri.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Perdita della capacità sessuale - Configurabilità - Valutazione autonoma da parte del giudice.

La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va autonomamente apprezzata e valutata equitativamente nell'ambito dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale subìto. (C.c., art. 2059) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe richiama, nella parte motiva, due importanti sentenze di questa stessa Corte: la n. 13546/ 06 e la n. 6572/06. Con sentenza 12 giugno 2006, n. 13546, in questa Rivista 2006, 1051, la S.C., intervenendo in fattispecie di morte di congiunto a seguito di sinistro stradale, per la prima volta dopo il riconoscimento della categoria «danno esistenziale» da parte di Cass. civ., Sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, riconosce esplicitamente tale autonoma voce di danno, collocandola nell'ambito del «sistema bipolare», danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Con la sentenza n. 6572, pubblicata in Giur. it. 2006, 1359, le SS.UU. affermano che il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale è da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione. La citata sentenza Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 561 trovasi pubblicata in Giur. cost. 1987, fasc. 12. In dottrina, v. L. TRAMONTANO, Il danno esistenziale e il suo risarcimento, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007; P. CENDON, P. ZIVIZ, Il risarcimento del danno esistenziale, Ed. Giuffrè, Milano 2003; G. CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con citazione (15/ 29 luglio 1997) Ciuchini Luca, nella veste di danneggiato da incidente stradale (avvenuto in Roma il 23 giugno 1994) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il conducente danneggiante Maria Pia Miranda, il proprietario assicurato Stefano Giambanco e l'impresa assicuratrice Winterthur e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'incidente, riferito alla responsabilità esclusiva della Miranda. Si...

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