Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-676

Page 631

@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 26 marzo 2007, n. 7357. Pres. Settimj - Est. Correnti - P.M. Ceniccola (conf.) - Carnale c. Ministero dell'Interno.

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Sussistenza - Onere della provaProduzione di certificato medico risalente ad un anno prima - Sufficienza - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 176 c.s. (per aver circolato nella corsia d'emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 L. n. 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 c.p. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa è su di lui che grava l'onere di provarne la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza dello stato di necessità non ritenendolo convenientemente documentato dato che il ricorrente aveva prodotto un certificato medico risalente ad un anno prima, attestante una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 54; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 4) (1).

    (1) Nel medesimo senso v. Cass. civ. 24 marzo 2004, n. 5877, in Ius & Lex on-line, sul sito www.latribuna.it e Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, Basso, in Riv. pen. 2004, 678. Nel senso che: «L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivanti da «stato di necessità», secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verificazione di circostanze oggettive», v. Cass. civ. 12 settembre 2005, n. 18099, in questa Rivista 2006, 524.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Carnale Tonino ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 6 novembre 2004, che aveva rigettato il suo ricorso, convalidando il verbale opposto n. 268201 elevato, dalla polizia stradale, per violazione dell'articolo 176 c.d.s. per aver circolato nella corsia di emergenza.

Non ha svolto difese il Ministero. Il ricorrente ha presentato memoria.

Attivata procedura ex articolo 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

La richiesta merita adesione.

Con unico motivo il ricorrente deduce che si era trovato a transitare nella zona contestata in quanto, soffrendo di una forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale, era venuto a trovarsi imbottigliato nel traffico con pregiudizievoli conseguenze per il suo stato di salute e, anche se il certificato prodotto in giudizio era di circa un anno prima, la patologia non era scomparsa.

Al riguardo la sentenza ha affermato che la documentazione medica, anteriore di almeno un anno, non certificava che il ricorrente fosse stato colto da crisi al momento del fatto e che nessuna giustificazione era stata fornita all'atto della contravvenzione.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dall'articolo 4 della legge 689/81, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 c.p. (Cass. 5877/04, 3524/03, 9254/00, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto l'articolo 3, secondo comma della legge 689/81 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l'errore (Cass. 4710/99, la quale fa discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall'articolo 59 c.p., a norma del quale «se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui»; Cass. 5866/93, 4710/85).

Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l'imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l'errore di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, nonPage 632 già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen., 28325/03).

Nella specie è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l'unico mezzo della commissione dell'illecito, dato che la produzione di un certificato anteriore di un anno è inidonea alla tesi prospettata, con la conseguenza che bene ha fatto il giudice a ritenere non convenientemente documentato lo stato di necessità.

Peraltro il ricorrente ammette di non aver fatto dichiarazioni al momento della contestazione.

Il ricorso va, conseguentemente, rigettato, mentre la mancata costituzione del Ministero esime dalla pronuncia sulle spese. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 22 marzo 2007, n. 12210 (ud. 20 febbraio 2007). Pres. Rizzo - Est. Di Iorio - P.M. (conf.) - Ric. P.G. in proc. Crisomolo.

Frode in assicurazione - Polizza e contrassegno - Falsificazione integrale - Configurabilità del reato - Esclusione - Falsità in scrittura privataConfigurabilità - Sussistenza.

In tema di reato di frode in assicurazione (art. 642 c.p.), l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice predetta. La condotta di falsificazione del contrassegno e della polizza può integrare la fattispecie di cui all'art. 485 c.p. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 485) (1).

    (1) La sentenza in epigrafe si conforma alla consolidata giurisprudenza di questa Corte espressa da Cass. pen., Sez. un., 11 maggio 2002, Panarelli e altro, in questa Rivista 2002, 659, secondo cui: «la contraffazione o l'alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata, previsto dall'art. 485 dello stesso codice». Infatti, l'integrale falsificazione della polizza e del relativo contrassegno è finalizzata esclusivamente a consentire la circolazione del veicolo senza incorrere in sanzioni amministrative e non ad ottenere un vantaggio economico. In tal senso, pur riferendosi a fattispecie in tema di tentativo di truffa, v. Cass. pen., sez. II, 12 ottobre 2006, P.G. in proc. Ricca, ivi 2007, 15, che afferma: «Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, la condotta di apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore». Per una disamina del contenuto degli artt. 485 e 642 c.p. v. P. DUBOLINO, Commento al codice penale, Tribuna Major, Piacenza 2007, pp. 1602 e ss.; 2179 e ss.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 21 ottobre 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Crisomolo Enrico imputato del reato di cui all'art. 642 c.p. per avere formato, al fine di conseguire il vantaggio consistente nel far circolare l'autovettura tg. BS E09961, una falsa polizza assicurativa con relativo contrassegno apparentemente emessa dalla compagnia assicurativa Reale Mutua, in Sorrento il 31 ottobre 2003, pronunciava sentenza di assoluzione nei confronti di Crisomolo Enrico perché il fatto non è previsto come reato.

Il Gip riteneva che il delitto di cui all'art. 642, come sostituito dall'art. 24 della legge n. 273/02, presuppone che tra soggetto agente e persona offesa sussista un valido contratto di assicurazione in quanto l'azione è qualificata dal dolo specifico rappresentato dalla finalità di ottenere il risarcimento del danno o comunque un vantaggio derivato da un contratto di assicurazione (finalità conseguibile nel caso di falsificazione attraverso il concorso necessario con l'assicuratore in danno della Compagnia). Nel caso non esisteva alcun contratto e l'azione dell'imputato era finalizzata esclusivamente a consentire la circolazione del veicolo senza incorrere in sanzioni di tipo amministrativo. Era quindi configurabile il solo reato di cui all'art. 485 c.p. per la falsificazione del tagliando di assicurazione e della polizza relativa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT