Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, maggio 2007, n. 17178 (c.c. 18 aprile 2007). Pres. Agrò - Est. Paoloni - P.G. Galasso (diff.) - Ric. Dinoi.

Sicurezza pubblica - Manifestazioni sportive - Misure di prevenzione di fenomeni di violenza - Arresto differito - Condizioni e requisiti documentaliIndividuazione.

Sicurezza pubblica - Manifestazioni sportive - Misure di prevenzione di fenomeni di violenza - Arresto differito - Requisiti e finalità - Contrasto con il dettato costituzionale - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure volte a fronteggiare le manifestazioni di violenza occasionate da manifestazioni sportive, gli «altri elementi oggettivi», diversi dalla «documentazione video-fotografica», sulla base del quale ai fini dell'arresto differito previsto dall'art. 8, comma 1 ter, della legge 11 dicembre 1989 n. 401, può ritenersi sussistente il requisito dell'inequivocità del fatto e della sua attribuibilità ad un determinato soggetto, ben possono essere costituiti, secondo le regole generali, anche da annotazioni di servizio nelle quali si dia atto di quanto direttamente constatato dai pubblici ufficiali che ne sono autori. (Mass. Redaz.). (l. 11 dicembre 1989, n. 401, art. 8) (1).

La disciplina dell'arresto in c.d. «flagranza differita», previsto dall'art. 8, comma 1 ter, della legge 11 dicembre 1989 n. 401, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 13, comma III, della Costituzione, siccome espressamente correlata agli stessi requisiti della necessità e dell'urgenza menzionati in detta ultima norma nonché a ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, le quali pure godono di tutela a livello costituzionale (come dimostrato, ad esempio, dal richiamo che ad esse viene fatto nell'art. 17, comma III, Cost.) e la cui presenza, in ogni caso suscettibile di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, ben può giustificare la mancata esecuzione dell'arresto in flagranza, quando esso possa costituire nell'immediatezza, prevedibile causa di maggiori disordini o di più aggressive e non contenibili reazioni di violenza. (Mass. Redaz.). (L. 11 dicembre 1989, n. 401, art. 8) (2).

    (1, 2) La sentenza desta interesse in punto di diritto per la novità dei principi espressi relativamente ai quali non ci risultano editi precedenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Nel pomeriggio di domenica 21 maggio 2006 si svolgeva, presso lo stadio Valerio di Melfi, l'incontro del campionato nazionale di calcio della serie C2 tra le squadre del Melfi e del Taranto, valevole per la qualificazione/promozione alla serie superiore (c.d. play off). Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo (essendo in vantaggio la squadra del Melfi) si verificavano ripetuti episodi di aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine da parte di tifosi del Taranto volti ad opporsi ai controlli operati nei loro confronti (giunti a Melfi in numero notevolmente superiore rispetto alle disponibilità di biglietti di ingresso allo stadio loro riservati). Episodi verificatisi, per altro, già nelle ore precedenti la partita durante le fasi delle operazioni di c.d. prefiltraggio dei tifosi ospiti nell'accesso all'area dello stadio curate da agenti del Commissariato P.S. di Melfi e della Questura di Potenza. Eventi che avevano determinato una difficile e allarmante situazione di ordine pubblico, sfociata poi apertamente in scontri con le forze dell'ordine in concomitanza della partita di calcio. Tra gli innumerevoli episodi di violenza nei confronti delle forze di polizia si inscrive anche l'episodio nel cui contesto è stato arrestato ai sensi dell'art. 8 comma 1-ter L. 401/89 (come successivamente modificato dal D.L. 28/03 convertito in L. 88/03): nel piazzale retrostante il settore dello stadio loro riservato alcuni tifosi tarantini danneggiano gravemente con corpi contundenti di varia natura un automezzo Land Rover del Commissariato PS di Melfi. Sulla scorta delle identificazioni rese possibili anche dalle videoregistrazioni dell'episodio la P.G. esegue l'arresto c.d. differito di alcuni autori del fatto di danneggiamento, tra i quali il Dinoi, tratto in arresto la notte successiva in Taranto (ore 00,25 del 23 maggio 2006).

Il 24 maggio 2006 il Gip del Tribunale di Taranto convalidava, siccome legittimamente operato, l'arresto del Dinoi e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Gip del Tribunale di Melfi, luogo di consumazione del reato di danneggiamento aggravato ascritto al Dinoi, cui applicava - ai sensi degli artt. 27 e 291 comma 2 c.p.p. - la misura cautelare degli arresti domiciliari. Misura che il competente Gip del Tribunale di Melfi sostituiva con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. e che il Tribunale del riesame di Potenza (ordinanza 27 giugno 2006) definitivamente caducava, annullando il provvedimento impositivo.

  1. - Avverso l'indicata ordinanza di convalida dell'arresto emessa il 24 maggio 2006 ricorre per cassazione (art. 391 comma 4 c.p.p.) personalmente il Dinoi, deducendo violazione o erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento ai presupposti legittimanti la misura pre-cautelare della P.G. adottata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 8 comma 1-ter L. 401/89 e succ. mod. in relazione all'art. 391 Page 738 c.p.p. L'arresto, sostiene il ricorrente, è stato eseguito fuori dei casi consentiti dalla legge e la relativa ordinanza di convalida deve essere annullata per tale causa.

    Giova preliminarmente chiarire che, vertendosi in tema di dedotto error in procedendo, questo giudice di legittimità non può non accedere - nei limiti della verifica della congruità formale e sostanziale dell'impugnata convalida dell'arresto ed ai fini di detta verifica - agli atti processuali costituenti presupposto storicodocumentale e funzionale del provvedimento 24 maggio 2006 del Gip del Tribunale di Taranto. Tanto premesso, può passarsi alla disamina dei motivi di censura enunciati dal ricorrente.

  2. - Sostiene, in primo luogo, il ricorrente che nella motivazione dell'ordinanza di convalida il Gip menziona esplicitamente «i fotogrammi acquisiti e il filmato prodotto» quali elementi documentali asseveranti ex art. 8 comma 1-ter L. 401/89 la sua inequivoca identificazione quale (co)autore dei fatti criminosi, presupposto per l'esecuzione (ammissibilità) dell'arresto ritardato o in stato di differita flagranza. Sennonché, posto che né il Gip né l'indagato hanno avuto possibilità di visionare previamente tali fotogrammi o riprese filmate, è un fatto che comunque tali documenti prodotti dalla polizia giudiziaria e richiamati nello stesso verbale di arresto del 23 maggio 2006 («identificazione del soggetto fondata su documentazione video-fotografica...») non ritraggono in alcun caso l'indagato avvocato Dinoi, deve concludersi che - per quel che concerne la sua specifica posizione processuale - tal genere di documentazione deve considerarsi inesistente o soltanto presunto. A tal fine il ricorrente, che comunque ammette di essere stato già identificato presso lo stadio di Melfi dagli operanti, esibendo loro il proprio tesserino di avvocato (per ragioni che asserisce estranee all'episodio di danneggiamento), con memoria integrativa ex art. 611 c.p.p. depositata il 13 aprile 2007 ha prodotto copia delle ordinanze dei giudici del riesame, di Taranto prima e di Potenza poi, investiti delle ordinanze applicative di misure cautelari a suo carico (arresti domiciliari prima ed obbligo di presentazione alla P.G. poi), le quali - pronunciandosi sul quadro indiziario - hanno formulato valutazioni logicamente estensibili ai presupposti di legittimità del suo arresto e della susseguente convalida dello stesso. Il Tribunale del riesame di Taranto (ordinanza 5 giugno 2006) ha dichiarato l'inefficacia della misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip di Taranto (per altro temporanea perché emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p.) per la mancata trasmissione ad esso giudice del riesame di tutti gli atti inerenti l'arresto degli indagati (tra cui il Dinoi) e, in particolare, dei fotogrammi e dei filmati asseritamente ritraenti i medesimi arrestati. Da ciò il ricorrente trae conferma dell'assenza di videoriprese o immagini fotografiche che lo riprendano nell'atto di partecipare all'episodio criminoso contestatogli. Il Tribunale del riesame di Potenza (ordinanza 27 giugno 2006) ha annullato l'ordinanza applicativa dell'obbligo di presentazione alla P.G. emessa dal Gip del Tribunale di Melfi nei confronti del Dinoi, valutando non gravi gli indizi di reità profilantisi nei suoi confronti, vuoi perché l'annotazione o relazione di servizio 22 maggio 2006 del sovrintendente di P.S. Antonio Guglielmi (sulla quale altresì si fonda il differito arresto dell'indagato) sarebbe contrastata da una deposizione testimoniale assunta ex artt. 391-bis e ss. c.p.p. dalla difesa del Dinoi, vuoi perché tra le immagini (fotografie e fotogrammi estrapolati da videoriprese eseguite dalla P.G.) trasmesse al tribunale non risulta presente (effigiato) il Dinoi nell'atto di commettere reati o gesti di violenza.

    Sostiene, in secondo luogo, il ricorrente che la carenza del primo presupposto legittimante l'arresto ritardato a norma dell'art. 8 comma 1-ter L. 401/89, rappresentato da una inequivoca documentazione video fotografica, non può giudicarsi elisa o stemperata dal secondo presupposto tipizzato dalla norma processuale e costituito da «altri elementi oggettivi», dai quali emerga univocamente il fatto-reato e la partecipazione allo stesso del soggetto arrestato fuori della situazione di flagranza. A siffatti elementi «oggettivi» non potrebbero mai essere assimilati, ad avviso del ricorrente, né la comunicazione (informativa) della notizia di reato, né la citata annotazione di servizio, atti - è il caso di sottolineare - anch'essi richiamati dall'impugnata ordinanza di convalida dell'arresto. A tale omologazione osterebbe la ratio della disposizione speciale sulla flagranza ritardata o differita desumibile dai lavori preparatori della...

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