Giurisprudenza di legittimità

Pagine895-929

6Page 895

@Corte Di Cassazione Civile Sez. un., 6 giugno 2007, n. 13226. Pres. Carbone - Est. Triola - P.M. Iannelli (conf.) - Bagli (avv.ti D'Ottani e Gualtieri) c. Prefettura di Rimini.

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione

Provvisoria ex art. 223 c.s. - Termine per la sua emissione - Fattispecie in tema di incidente con lesioni personali.

Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.) (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a distanza di ben otto mesi dall'incidente, cassato la sentenza di rigetto dell'opposizione perchè il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella tramissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. e del ritardo di ulteriori due mesi del prefetto per la valutazione dei fatti). (Nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Con questa sentenza le Sezioni Unite compongono un contrasto giurisprudenziale in ordine alla individuazione del termine entro il quale il Prefetto può adottare il provvedimento di sospensione della patente. A favore dell'orientamento espresso dalle SS.UU. si sono pronunciate: Cass. civ. 24 agosto 2005, n. 17205, in questa Rivista 2006, 257; Cass. civ. 2 novembre 2004, n. 21048, ivi 2006, 192; Cass. civ. 27 aprile 2001, n. 6108, ivi 2001, 637 e Cass. civ. 25 ottobre 1999, n. 11959, ivi 2000, 21. Contra, nel senso cioè che non fissando l'art. 223 c.s. alcun termine specifico al riguardo, deve ritenersi che il termine entro il quale il Prefetto deve disporre la sospensione sia quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, v. Cass. civ. 8 agosto 2003, n. 11967, ivi 2004, 412. Non prendono posizione sull'argomento: Cass. civ. 28 aprile 2006, n. 9863, ivi 2007, 279 e Cass. civ. 15 aprile 2005, n. 7813, ivi 2005, 1065, nel senso che: «l'art. 223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l'art. 218 dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l'emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso in data 16 febbraio 2001 Leandro Bagli proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Rimini contro il provvedimento in data 19 gennaio 2001, con il quale il Prefetto della Provincia di Rimini aveva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada, in relazione ad un incidente stradale con lesioni personali verificatosi il 30 maggio 2000.

A fondamento della opposizione veniva, tra l'altro, dedotto che il provvedimento di sospensione della patente era intervenuto a distanza di oltre otto mesi dal sinistro, quando erano già cessate le finalità cautelari sottese all'art. 223, secondo comma, del codice della strada.

Con sentenza in data 2 giugno 2001 il Giudice di pace di Rimini rigettava l'opposizione, ritenendo che, in considerazione dell'iter che il Prefetto deve seguire prima di disporre la sospensione della patente, nella specie il relativo provvedimento doveva considerarsi emesso tempestivamente e nella presenza delle condizioni di legge.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, Leandro Bagli.

La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite sul presupposto della esistenza, nella giurisprudenza di questa S.C., di un contrasto in ordine alla individuazione del termine entro il quale il Prefetto può adottare il provvedimento di sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce che non poteva comunque essere disposta la sospensione della patente, in quanto l'incidente (a quanto è dato com- Page 896 prendere) non era direttamente collegato alla circolazione stradale, essendo stato causato dall'apertura dello sportello della propria autovettura.

Il motivo è infondato, in quanto questa S.C. ha già avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alla apertura dello sportello senza la dovuta attenzione, sia pure ai fini della responsabilità ex art. 2054 c.c., che nell'ampio concetto di circolazione deve ritenere compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa (sent. 6 giugno 2002 n. 8216).

Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione della tardività del provvedimento di sospensione della patente.

Rileva preliminarmente il collegio che il contrasto nella giurisprudenza di questa S.C. esiste solo tra la sentenza in data 8 agosto 2003, n. 11967, secondo la quale, in mancanza di un termine specifico, la sospensione sarebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria quinquennale, sul presupposto che il relativo provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare (in attesa dell'eventuale sentenza di condanna), riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria, come nel caso previsto dal precedente articolo 218 e sfuggirebbe, in quanto tale, al criterio dell'immediatezza dell'applicazione, tipico solo di detta funzione cautelare.

La sentenza 15 aprile 2005 n. 7813, richiamata nell'ordinanza di rimessione, e la sentenza 28 aprile 2006 n. 9863, nonostante la formulazione delle «massime» ufficiali, non hanno preso posizione sul problema, non essendo necessario ai fini della decisione, e si sono limitate a dare atto del contrasto.

La sentenza 6 settembre 2004 n. 17975, ugualmente richiamata nella ordinanza di rimessione, si è limitata ad escludere l'esistenza di un termine di venticinque giorni dall'incidente desumibile dall'art. 223, comma primo e secondo, del codice della strada, costituito dalla somma dei dieci giorni per la trasmissione del rapporto e dei quindici giorni per il parere del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., in quanto si deve tener conto del lasso di tempo necessario per la richiesta del parere e per la trasmissione dello stesso. Tale decisione ha peraltro aggiunto che nessuna decadenza è prevista per la eventuale inosservanza dei termini.

Nel senso, invece, che la sospensione di cui si discute non deve essere adottata a tale distanza dal fatto da essere venute meno le esigenze cautelari, cui è preordinata si sono pronunciate le sentenze: 24 agosto 2005 n. 17205; 2 novembre 2004 n. 21048; 27 aprile 2001 n. 6108; 25 ottobre 1999 n. 111959.

Ritiene il collegio di aderire a tale secondo orientamento, sia pure con alcune precisazioni.

In linea di principio, è senz'altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all'art. 223, comma primo (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della M.C.T.C.), e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.), del codice della strada.

A prescindere dalla considerazione che nessuna decadenza è espressamente prevista per il mancato rispetto di tali termini, non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attività.

Tale effetto preclusivo potrà assumere rilevanza solo quando, per la sua consistenza, sia idoneo a non consentire la realizzazione delle esigenze cautelari in relazione alle quali la sospensione della patente è prevista.

Considerazioni analoghe valgono per l'attività di competenza del Prefetto.

Per quanto l'art. 223, comma secondo, del codice della strada prescriva che il Prefetto deve richiedere il parere al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. «appena ricevuti gli atti», non sarebbe ragionevole ritenere che si verifichi decadenza nel caso di mancata richiesta del parere lo stesso giorno in cui il rapporto è pervenuto al Prefetto.

Ugualmente sarebbe irragionevole ritenere che il Prefetto deve provedere alla sospensione della patente appena ricevuto il parere in questione, anche in considerazione del fatto che tale sospensione deve essere disposta «ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità», il che presuppone un adeguato spatium deliberandi.

Non è invece ammissibile una sospensione della patente che dovesse intervenire ad una distanza di tempo dal completamento dell'iter previsto dall'art. 223, primo e secondo comma, del codice della strada, tale da non essere giustificata...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT