Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 11 giugno 2008, n. 15462. Pres. Di Nanni - Est. Scarano - P.M. Fucci (diff.) - Montagno Bozzone ed altri (avv. Galvagno) c. Norditalia Assic. spa ed altro (avv.ti Spadafora e Farruggia)

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Instaurata successivamente a quella nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Esclusione. Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Svalutazione monetaria - Aumento della misura del risarcimento determinata con sentenza passata in giudicato - Azione nei confronti di altro coobbligato in separato giudizio - Eccezione di giudicato ex art. 1306, comma secondo, c.c.

In tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non ha escluso l'azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 c.c., situazione questa diversa dall'ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l'azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell'assicuratore. Ne deriva che se l'assicuratore resta estraneo al giudizio contro il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del danneggiante medesimo, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, esercitata dopo che, in sede penale, il danneggiante era già stato condannato al risarcimento integrale del danno). (C.c., art. 1306; c.c., art. 2054; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18) (1).

La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato. (C.c., art. 1306; c.c., art. 2043; c.c., art. 2054) (2).

    (1) Nel senso che in tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 c.c., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della L. n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, v. Cass. civ. 18 maggio 2001, n. 6824, in questa Rivista 2002, 41; Cass. civ. 12 febbraio 1998, n. 1471, ivi 1998, 333 e Cass. civ. 1 giugno 1995, n. 6128, ivi 1996, 105. Nella fattispecie in esame trova senz'altro applicazione l'art. 1306, secondo comma, c.c., secondo cui, come ben precisato da Cass. civ. 29 gennaio 2007, n. 1779, in Ius & Lex on-line, sul sito www.latribuna.it, «i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, questi abbiano partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma».

    (2) Si rimanda al lontano precedente citato in motivazione: Cass. civ. 6 agosto 1979, n. 4560, inedito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza del 15 marzo 1999 il Tribunale di Milano, nel dichiarare inammissibile per tardività l'intervento volontario spiegato dai sigg.ri Carmela ed Antonino Montagno Bozzone, rigettava la domanda proposta dai sigg.ri Salvatore Montagno Bozzone e Gina Bontempo nei confronti del sig. Carmelo Rizzo Scaccia e della società Norditalia Assicurazioni spa di risarcimento dei danni subìti per la morte del figlio Giuseppe (fratello degli interventori) all'esito di sinistro stradale avvenuto in contrada Miraglia di Regalbuto il 4 aprile 1979 per fatto e colpa del suindicato convenuto, per essere stato quest'ultimo in sede di giudizio penale già condannato (anche) al risarcimento dei danni - liquidati in complessive lire 12.000.000 - in favore dei predetti genitori in tale sede costituitisi parte civile, giusta sentenza della Compagnia Norditalia Assicurazioni spa - rimasta a quel giudizio estranea - ai medesimi opposta ex art. 1306, secondo comma, c.c.

Interposto gravame dagli originari attori e dagli interventori, con sentenza del 26 giugno 2003 la Corte d'appello di Milano in parziale accoglimento del gravame dichiarava ammissibile l'intervento, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

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Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Montagno Bozzone e la Bontempo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso la Compagnia Carige Assicurazioni spa (già Norditalia Assicurazioni spa), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, secondo comma, c.c., 651 e 654 c.p.p., in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.

Si dolgono che sia stato erroneamente ritenuto formatosi il giudicato penale anche relativamente alle statuizioni diverse da quelle specificamente indicate all'art. 651 c.p.p., e in particolare a quelle concernenti le restituzioni ed il risarcimento dei danni, il cui accertamento e liquidazione sono viceversa demandati al giudice civile che, «previa verifica del nesso di causalità in concreto», può al riguardo anche diversamente valutare i fatti materiali oggetto del giudicato penale, non ostandovi la possibilità di giudicati differenti.

Lamentano che «la sentenza penale irrevocabile di condanna dell'autore materiale del sinistro, in conseguenza dell'abrogazione espressa degli artt. 27 e 28 c.p.p., non è più opponibile all'assicuratore rimasto estraneo al giudizio penale», con la conseguenza che «il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 L. n. 99/69 per l'intero danno».

Con il secondo motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma n. 4, c.p.c.

Si dolgono dell'omessa pronunzia in ordine a domanda formulata «sia negli atti introduttivi di primo che di secondo grado» volta a «sentir condannare il signor Rizzo Scaccia, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro che ha cagionato la morte del piccolo Giuseppe Montagno Bozzone, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non subìti, nella misura da accertarsi in corso di causa».

Lamentano che il Rizzo Scaccia non ha mai sollevato eccezione di giudicato esterno, deducendone la non rilevabilità d'ufficio.

Con il terzo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, secondo comma, 2043, 2054, 2055 c.c., 18 L. n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.

Si dolgono che sia stato nel caso ritenuto applicabile l'art. 1306, secondo comma, c.c., sull'erroneo presupposto che ricorra nel caso un'ipotesi di obbligazione solidale caratterizzata dalla coesistenza di più soggetti tutti obbligati in forza del medesimo rapporto, laddove l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato.

Lamentano non venire nella specie in ogni caso in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., non essendo stato richiesto il pagamento dell'importo indicato dalla sentenza penale del Tribunale di Nicosia nei confronti del Rizzo Scaccia, bensì proposta «autonoma azione finalizzata, previo accertamento e dichiarazione di responsabilità» di quest'ultimo nella causazione del sinistro de quo, alla condanna della Norditalia Assicurazioni, coobbligata ex L. 990/69, al risarcimento integrale di tutti i danni.

Con il quarto motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1306, secondo comma, c.c., 180, 183, 189, 190 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.

Si dolgono della tardività dell'eccezione formulata da controparte «di volersi avvalere del disposto dell'art. 1306, secondo comma, c.c.», essendo stata essa «avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale nel giudizio di prino grado».

Lamentano che trattasi di eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni di legge.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto commessi, sono infondati.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 990/1969, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (o del Fondo di garanzia a norma dell'art. 19 stessa legge), non ha escluso l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti il danneggiato può invero...

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