Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine563-585

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21060 (c.c. 12 marzo 2008). Pres. Iacopino - Est. Amendola - P.M. D'Angelo (diff.) - Ric. D'Innocente ed altro

Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento - Fatti posti a fondamento della domanda - Onere della prova - Individuazione - Poteri del Giudice - Fattispecie.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice adìto sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione a sostegno della quale l'interessato aveva prodotto una copia della sentenza assolutoria non munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, non provvedendo poi ad integrare detta produzione nonostante l'invito che a tal fine gli era stato rivolto). (Mass. Redaz.). (C.p.p., art. 314; c.p.c., art. 213; c.p.c., art. 738) (1).

    (1) Per Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 1995, Abate, in Cass. pen. 1995, 2979, con nota di IANNELLI, il giudice del merito, investito dell'istanza per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere, a fronte della insufficiente allegazione della parte interessata, di accertare il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione secondo le formule previste dall'art. 314 c.p.p., all'uopo avvalendosi dei poteri riconosciuti al giudice civile dall'art. 213 c.p.c. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 1999, Prato, in questa Rivista 1999, 270, per la quale il procedimento per l'attribuzione di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, segue - ove non diversamente stabilito - le norme processualcivilistiche, trattandosi di procedimento civile attinente ad interessi economici, inserito per ragione di sedes materiae e di opportunità, nel codice di procedura penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - Con ordinanza del 23 febbraio 2006 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda di riparazione proposta da D'Innocente Giuseppe, in relazione alla detenzione dallo stesso subìta nell'ambito del processo penale che lo aveva visto imputato di concorso nella detenzione di stupefacente.

In motivazione osservava il giudicante che l'istante non aveva prodotto la documentazione necessaria alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti formali di ammissibilità della domanda, limitandosi ad allegare solo la fotocopia, per vero neppure completa di qualche atto, e segnatamente della sentenza assolutoria, la quale mancava dell'attestazione di giudicato, e tanto benché all'udienza del 13 ottobre 2005 il collegio lo avesse espressamente invitato a regolarizzare la produzione.

1.2. - Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, D'Innocenti Giuseppe, chiedendone l'annullamento per violazione di legge, per avere il decidente fatto malgoverno dei consolidati insegnamenti del Supremo Collegio, secondo cui il giudice della riparazione deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità e di accoglimento della domanda, disponendo anche, ove occorra, l'acquisizione ex officio degli atti necessari.

1.3. - Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha del pari insistito per la reiezione dell'impugnazione.

2.1. - Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che la natura sostanzialmente civilistica del procedimento di riparazione comporta l'operatività della regola di giudizio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit: è onere di chi agisce in giudizio dimostrare i fatti costitutivi della domanda, nella fattispecie la sofferta custodia cautelare e l'intervenuta assoluzione, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dal richiedente, e cioè il comportamento di questi, qualificabile in termini di dolo o colpa grave, che ha dato causa o ha concorso a dare causa al provvedimento restrittivo, ovvero la computabilità di tutto o parte del periodo di carcerazione patìta ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero ancora la sua rapportabilità ad altro titolo custodiale.

Peraltro, se già nel processo civile tout court il giudice è dotato di poteri istruttori officiosi (artt. 117, 118, 191, 240, 257, 262, 281, 281 ter, 213 c.p.c.), tanto più ampi quanto più sono in gioco diritti fondamentali (artt. 421 e 738 c.p.c.), l'inerenza della pretesa in discorso al processo penale e il fondamento solidaristico dell'istituto danno conto e della ritenuta pertinenza al giudice della riparazione del potere di escluderla, in-Page 564dipendentemente dalle richieste o dalle allegazioni dei contendenti, nei casi in cui emerga comunque in giudizio l'esistenza di fatti preclusivi all'accoglimento della domanda, e cioè di atti o comportamenti ostativi, «che le parti non abbiano prodotto, allegato o prospettato» (Cass. 20 maggio 2004, n. 23630) - alla stregua di un trend presente anche nella giurisprudenza civilistica, incline ad estendere in casi di rilievo di eccezioni e difese in passato considerati di spettanza esclusiva delle parti, (confr. Cass., S.U. 25 maggio 2001, n. 226, e recentemente, in termini ancor più radicali, Cass. 15 giugno 2007, n. 14014, in materia di giudicato esterno; Cass., sez. I, 13 giugno 2007, n. 13783, in materia di interruzione della prescrizione; Cass., sez. 3, 24 novembre 2007, n. 24458, in materia di riduzione della penale) - e dell'affermato rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, si è detto, «ben può (...) fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti (...), purché conosciuti o conoscibili, eventualmente attraverso la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p.» (Cass. n. 23630 del 2004 cit.).

In realtà è soprattutto al disposto degli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c. che rimanda l'impianto civilistico del procedimento di riparazione, e cioè alla possibilità attribuita al giudice, nell'ambito del processo civile, di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione, ivi compresa dunque, quella della giustizia, informazioni scritte relative ad atti e documenti (art. 213 c.p.c.), nonché alla possibilità dell'organo procedente, pacificamente ammessa dal diritto vivente nell'ambito dei procedimenti camerali, di acquisire «informazioni» presso qualsiasi soggetto pubblico o privato (confr. Corte cost. n. 35 del 2002; Cass. civ. n. 1947 del 1999). Né è superfluo aggiungere che il potere di acquisizione d'ufficio di atti giudiziari, «facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all'ufficio ove siano archiviati i ricorsi e le decisioni», è stato di recente riconosciuto (Cass. civ. n. 14014 del 2007 cit.), indipendentemente e al di là dell'area normativa delineata dall'art. 213 c.p.c., almeno con riguardo a problematiche che involgano i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Ne deriva che l'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per mancata produzione dell'attestazione di giudicato della sentenza assolutoria, non ha correttamente applicato i principi innanzi enunciati. Essa deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla medesima Corte che l'ha pronunciata, la quale dovrà attenersi ai principi qui enunciati, provvedendo altresì al regolamento tra le parti delle spese del presente grado. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 19 maggio 2008, n. 20014 (ud. 2 aprile 2008). Pres. Marini - Est. Romis - P.M. De Sandro (diff.) - Ric. Pedroni

Giudice di pace - Competenza penale - Reato di lesioni colpose in seguito a sinistro stradale - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Risarcimento del danno effettuato dalla Compagnia assicuratrice - Rifiuto dell'imputato alla remissione della querela - Conseguenze.

Ai fini dell'applicabilità della causa speciale di estinzione del reato prevista per i reati di competenza del giudice di pace dall'art. 35 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non può valere a soddisfare la condizione costituita dalla riparazione del danno il risarcimento effettuato dalla Compagnia presso la quale l'imputato è assicurato per la responsabilità civile quando, trattandosi di reato perseguibile a querela, lo stesso imputato abbia rifiutato la remissione di querela conseguita al suddetto risarcimento, dichiarando di voler affrontare il merito del giudizio. (Fattispecie in tema di lesioni colpose conseguenti a sinistro stradale). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 590; D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 35) (1).

    (1) Nulla in termini. In termini generali, cfr. Giud. pace pen. Foggia, 19 giugno 2003, Cicolella, in Arch. giur. circ. 2003, 811, secondo cui la richiesta di applicazione dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 D.L.vo n. 274/2000) deve essere formulato all'udienza di prima comparizione con la conseguenza che la relativa sentenza deve essere pronunciata solo prima dell'apertura del dibattimento, analogamente a quanto avviene nel rito ordinario ex art. 469 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Pedroni Primo veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Scandiano per rispondere del reato di cui all'art. 590 del codice penale in...

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