Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine725-760

Page 725

I.

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21052 (ud. 6 marzo 2008). Pres. Visconti - Est. Koreich - P.M. Di Popolo (parz. diff.) - Ric. P.M. in proc. Buliga

Giudizio per decreto - Decreto di condanna - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Applicabilità - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.

In caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice è tenuto ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche con il decreto penale di condanna. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 459) (1).

II.

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 4 gennaio 2008, n. 62 (c.c. 25 ottobre 2007). Pres. Companato - Est. Iacopino - P.M. Di Popolo (conf.) - Ric. P.G. in proc. Tamburrino

Giudizio per decreto - Decreto di condanna - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Applicabilità - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.

In caso di emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica istanza del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospesione della patente. (Nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222; c.p.p., art. 459) (2).

    (1, 2) Il principio espresso nelle massime richiama il consolidato orientamento di questa Corte relativamente all'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di patteggiamento. Punto di partenza è rappresentato da Cass. pen., Sez. Un., 21 luglio 1998, Bosio, in questa Rivista 1999, 231, proprio in ordine all'applicazione della sospensione della patente prevista dall'art. 186 c.s., a cui si sono aggiunte in tempi recenti: Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2004, Augusto, ivi 2005, 243; Cass. pen., sez. IV, 27 luglio 2005, Saoner, ivi 2006, 551; Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2006, Clausi, in questa Rivista 2007, 226 e Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2006, in Riv. giur. circ. e trasp. 2006, 4. A conferma dell'indirizzo seguito dalle sentenze che si annotano, v. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2007, P.M. in proc. Sartori, in Riv. pen. 2008, 564 secondo cui il giudice che emette decreto di condanna per reati urbanistici deve applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie (nel caso di specie si trattava di ordine di demolizione di manufatto e rimessione in pristino dello stato dei luoghi).

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con il decreto indicato in epigrafe, il Gip presso il Tribunale di Latina, su richiesta del P.M., condannava Buliga Aurel alla pena di euro 638,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 2 e 4, D.L.vo n. 285/1992 per aver circolato alla guida dell'autovettura Opel Calibra targata PN 325759 in stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze alcoliche, come evidenziato dall'accertamento del tasso alcolemico pari a g/l 2,16 effettuato presso l'Ospedale di Latina dove era stato ricoverato a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale (fatto avvenuto in Latina in data 18 luglio 2004).

  1. - Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina lamentando inosservanza dell'art. 186, commi 2 e 4 D.L.vo n. 285/1992 per non avere il giudice applicato all'imputata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che, ai sensi del citato articolo del codice della strada, consegue di diritto all'accertamento del reato.

    Chiede quindi l'annullamento dell'impugnato decreto ai sensi e per gli effetti degli artt. 620 ss. c.p.p.

  2. - Il ricorso è fondato.

    3.1. - L'esame del ricorso impone anzitutto l'analisi di due questioni preliminari.

    La prima concerne l'individuazione della natura del provvedimento di sospensione della patente di guida.

    La seconda attiene, invece, alla individuazione dell'ambito di applicazione dell'art. 222 codice della strada.

    Ciò posto, avuto riguardo alla prima questione, si deve puntualizzare che l'orientamento oramai consolidato della Suprema Corte è nel senso di ritenere che il provvedimento di sospensione della patente di guida (prevista dall'art. 186 c.s.) rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (ex plurimis sez. III, n. 991 dell'11 giugno 1992, RV 190966; sez. III, n. 3107 del 2 ottobre 1997, RV 208837).

    La questione è stata già più volte affrontata specialmente con riferimento alla necessità di includerePage 726 detta statuizione nella c.d. sentenza di patteggiamento in quanto, come noto, l'art. 445 c.p.p., prevede che la predetta sentenza non comporta l'applicazione di pene accessorie né delle misure di sicurezza fatta eccezione per la confisca.

    Al riguardo va rilevato che è ormai consolidato principio, nella giurisprudenza di legittimità - e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 27 maggio 1998 n. 8488, Bosio che ha composto il contrasto fra le sezioni semplici in punto di compatibilità fra la sentenza di patteggiamento ed il provvedimento di sospensione della patente di guida (condividendo, peraltro, l'orientamento maggioritario) - che tale sospensione, prevista dall'art. 186 c.s., ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ancorché non abbia formato oggetto dell'accordo (v., fra le tante: Cass., sez. IV, 27 luglio 2001 n. 28544, Salvadori; Cass., sez. IV, 17 marzo 1999 n. 862, Galtineri; Cass., sez. VI, 30 ottobre 1998 n. 3400, Bront; sez. III, 2 ottobre 1997 n. 3107, RV 208837).

    3.2. - Venendo ora all'altro aspetto del problema, non si ravvisano ragioni per escludere sul piano logico la necessità che il provvedimento di sospensione della patente di guida conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (ex art. 186 c.s.) consegua anche alla emissione del decreto penale.

    Sembrano condivisibili sul punto le osservazioni del procuratore generale presso questa Corte il quale ha evidenziato la non rilevanza del fatto che l'art. 222, comma 1, c.s. ricolleghi l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria alla pronunzia di «sentenza di condanna» in quanto si verte in ipotesi di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale, la cui applicazione resta riservata al giudice (Cass., sez. IV, n. 10777/2002) e che l'esercizio del correlativo potere non comporta violazione inammissibile della richiesta formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 459 c.p.p.

    In sostanza, l'estensione della statuizione sulla sospensione della patente di guida (imposta obbligatoriamente dal citato art. 186 nel caso di accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool), anche alle sentenze equiparate a quelle di condanna - come accade per il patteggiamento - rende a fortiori necessario procedere nello stesso senso nel caso del decreto penale che, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna, con «natura sostanzialmente di sentenza condividendone il contenuto decisorio del merito del processo» (cfr. Cass., sez. III, 22 maggio 2007, n. 21894, P.M. in proc. c. Sartori, RV 236950; sez. III, 22 maggio 2007, n. 21897, P.M. in proc. Quinto; relativo ad una fattispecie di omessa applicazione, da parte del Gip, della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione di opere abusive). Diversamente opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo meccanismo processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in questione.

    3.3. - La natura di provvedimento dovuto, necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra pronuncia alla stessa equiparata - che ha già indotto questa Corte ad affermare che il provvedimento di sospensione della patente di guida va obbligatoriamente disposto dal giudice anche se mancante nella richiesta di patteggimento, induce coerentemente a ritenere che, nel caso di decreto penale, detta sanzione debba essere necessariamente irrogata dal Gip, anche d'ufficio e, quindi, a prescindere dalla esistenza di una specifica istanza del pubblico ministero richiedente il decreto penale di condanna.

    3.4. - L'equiparazione del decreto penale alla sentenza di condanna comporta, sul piano logico, la legittimazione del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione per violazione di legge (ex art. 111, comma 7, Cost.) e la conseguenza che il termine per proporre impugnazione debba essere quello di trenta giorni (ex art. 585, comma 1, lett. b, c.p.p.) dell'avvenuta comunicazione del provvedimento allo stesso P.M.; condizioni verificatesi nel caso di specie.

    3.5. - Richiedendo la sospensione della patente una valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 218 c.s., comma 2, non è consentito al giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sicché l'impugnato decreto deve essere annullato limitatamente all'omessa sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame. (Omissis).

    II.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - In data 7 aprile 2006 il Gip del Tribunale di Latina emetteva nei confronti di Tamburino Domenico decreto penale di condanna alla pena di euro 319,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

    Proponeva ricorso per cassazione il sostituto procuratore della Repubblica di Latina dolendosi per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell'imputato.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente, va affermato che, stante il contenuto decisorio del decreto penale di condanna che...

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