Una Giurisprudenza Da Ripensare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine590-591
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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
MERITO
in qualsiasi momento e limitatamente alla data f‌issata per
l’esecuzione, proporre al Tribunale in composizione Col-
legiale l’opposizione . . .”; che l’espressione “in qualsiasi
momento e limitatamente alla data f‌issata per l’esecu-
zione”, se collegata alle parole “possono . . . proporre . .
. l’opposizione”, porterebbe a ritenere che non operi, nel
caso di specie, il termine decadenziale di cui all’art. 617
c.p.c.; che tale interpretazione, ad avviso del Collegio, non
appare corretta, e ciò sia perché, come sopra evidenziato,
il nostro ordinamento non ammette, di regola, rimedi di
natura impugnatoria svincolati dall’osservanza di un ter-
mine, sia perché, diversamente opinando, verrebbero a
coesistere nel vigente sistema processuale due distinti
procedimenti, regolati rispettivamente dall’art. 6, comma
4, L. n. 431/98 e dall’art. 56, L. n. 392/78, entrambi ricondu-
cibili nel novero delle opposizioni agli atti esecutivi (art.
618 c.p.c.), che sarebbero disciplinati, però, in maniera
completamente difforme, ove si affermasse che il termine
di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c. è applicabile per la
sola opposizione di cui all’art. 6, comma 4, L. n. 431/98 e
non anche per quella di cui all’art. 56, L. n. 392/78; che ad
abundantiam, si osserva, inoltre, che, se si accedesse alla
suddetta interpretazione, si consentirebbe un uso distorto
dell’opposizione in esame, che si presterebbe ad essere im-
piegata in prossimità dell’accesso dell’Uff‌iciale Giudiziario
al solo f‌ine di far slittare l’esecuzione;
- rilevato che, sulla scorta delle predette considerazio-
ni, ritiene il Tribunale che il legislatore, in realtà, con l’art.
56, L. n. 392/78, non ha voluto svincolare il giudizio di cui
si tratta dalla soggezione al termine di decadenza f‌issato
dall’art. 617 c.p.c., ma ha inteso semplicemente ribadire
l’autonomia del provvedimento di f‌issazione del termine
per l’esecuzione rispetto al provvedimento cui accede
(ordinanza di convalida, ordinanza provvisoria di rilascio,
ordinanza ex art. 30, L. n. 392/78, sentenza), in considera-
zione della sua funzione meramente ordinatoria dell’iter
esecutivo; che conferma del signif‌icato precettivo da at-
tribuire alla norma come su delineato si ricava collegando
la locuzione “in qualunque momento” non alle parole “pos-
sono . . . proporre . . . l’opposizione”, ma all’inciso di aper-
tura dell’art. 56, comma 3, L. n. 392/78 (“qualunque forma
abbia il provvedimento di rilascio”); che, raccordando tali
espressioni, la disposizione in esame dev’essere, conse-
guentemente, interpretata nel senso che l’opposizione di
cui all’art. 56, L. n. 392/78 può essere proposta in qualsiasi
momento, in quanto il provvedimento con il quale si f‌issa
il termine per l’esecuzione non può acquistare eff‌icacia
di giudicato, e può essere impugnato con la procedura ivi
prevista indipendentemente dalla sorte del provvedimen-
to di rilascio, e ciò sia nell’ipotesi in cui il provvedimento
di rilascio è passato in giudicato, sia nella contraria ipote-
si in cui tale provvedimento è ancora assoggettato ad un
successivo controllo giudiziario;
- rilevato che, per quanto f‌in qui detto, in conclusione
l’opposizione di cui all’art. 56, L. n. 392/78, dev’essere qua-
lif‌icata come opposizione agli atti esecutivi e va proposta a
pena di decadenza nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c.,
decorrente dall’emissione del provvedimento o dalla sua
conoscenza legale da parte dell’opponente;
- rilevato che, nel caso concreto, considerato che il
provvedimento impugnato è stato emesso nell’udienza del
5 aprile 2017 e che X e Y hanno depositato il ricorso in-
troduttivo in data 12 maggio 2017, ben oltre la scadenza
del termine di cui all’art. 617 c.p.c., l’odierna opposizione
dev’essere dichiarata inammissibile, perché tardiva;
- rilevato che quanto sopra esime dalla verif‌ica del me-
rito dell’opposizione proposta;
- rilevato che le spese di giudizio seguono la soccom-
benza e si liquidano come da dispositivo, secondo i D.M.
Giustizia n. 55/2014;
- ritenuto congruo il termine di gg. 10 per il deposito
della sentenza. (Omissis)
UNA GIURISPRUDENZA
DA RIPENSARE
di Corrado Sforza Fogliani
L’argomentata sentenza in rassegna offre l’occasione per
approfondire ulteriormente il principale problema dalla
stessa posto: se, cioè, l’opposizione di cui all’art. 56, comma
3, L. n. 392/’78 sia o no sottoposta all’attuale termine deca-
denziale di 20 giorni (prima, di 5) di cui all’art. 617 c.p.c..
La giurisprudenza si è, per il vero, sostanzialmente ada-
giata sul fatto che, per l’opposizione in questione, attraverso
i rinvii che la citata norma dispone, si perviene all’applicazio-
ne dell’art. 618 del Codice di procedura civile (Titolo V, capo
I°, sez. – Delle opposizioni agli atti esecutivi). E da qui, la
conseguenza che se ne è sbrigativamente tratta: che si è quin-
di in presenza di un’opposizione agli atti esecutivi, con la con-
seguente applicazione del termine decadenziale precitato.
Ma la tesi in parola trascura il problema dell’indetermi-
natezza o, quantomeno, dell’opinabilità del termine a quo
(non essendovi, nel nostro caso, il dato della notif‌icazione
del titolo esecutivo o del precetto e di cui all’art. 617) così
come, e in ispecie, trascura il fatto che il richiamo all’ap-
plicazione dell’art. 618 (da cui il sub richiamo, come detto,
all’art. 617 ed al suo termine) è peraltro fatto dal legislatore
– nell’ultimo periodo dell’art. 6, comma 4, della L. n. 431/’98
– alle sole modalità del giudizio (“che giudica con le moda-
lità di cui all’art. 618 del Codice di procedura civile”): e “mo-
dalità del giudizio” non implica riferimento alcuno al fatto
che si tratti di opposizione agli atti esecutivi. Soprattutto,
la tesi qua contraddetta trascura il vigente dettato letterale
del terzo comma dell’art. 56, che contiene la locuzione “in
qualsiasi momento”, collocata in un preciso contesto.

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