Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine511-535

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 14 aprile 2009, n. 8890. Pres. Settimj - Est. D’Ascola - P.M. Uccella (conf.) - Morra (avv. Senese) c. Gest Line Spa

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Preavviso di fermo - Danno al patrimonio - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimoniopoiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporneè atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere. (Mass. Redaz.) (Nuovo c.s., art. 214; c.p.c., art. 100; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) In termini, per quanto riguarda il primo capoverso della massima de qua, v. Cass. civ. 23 luglio 2008, n. 20301, in questa Rivista 2009, 48. In dottrina, v. M. PODERI, Il fermo amministrativo dei veicoli, in Il vigile urbano n. 12/2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il Giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da Assunta Morra avverso la Gest Line Spa, concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del Tribunale di Napoli. Accoglieva l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo.

Morra ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell’art. 100 c.p.c. Gest Line è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell’appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.

L’avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte.

Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla qualificazione dell’azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata (Cass. 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell’opposizione all’esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (S.U. 14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore la sospensione dell’esecuzione, facendo comunque cenno al procedimento esecutivo.

L’azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell’amministrazione nascenti da «alcune cartelle esattoriali». Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o ex art. 23 legge 689/81 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relazione all’importo – 579,22 euro – portato dalle cartelle.

Quest’ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n. 40/2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.

In relazione alla pretesa configurabile con l’azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l’interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effetti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che «la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne – è atto non previsto dalla sequenza procedi-Page 512mentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.» (Cass. 20301/08). L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata. (Omissis).

I.

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 30 marzo 2009, n. 13831 (ud. 11 febbraio 2009). Pres. Campanato - Est. Romis - P.M. Iannelli (conf.) - Ric. XY

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - Confisca del veicolo - Sequestro preventivo - Riesame - Inammissibilità ex art. 324, comma 7, c.p. - Esclusione.

Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sè pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del 'fumus' del reato) (C.p., art. 240; nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 324) (1).

II.

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 marzo 2009, n. 9986 (ud. 27 gennaio 2009). Pres. Mocali - Est. Galbiati - P.M. Meloni (conf.) - Ric. P.G. in proc. Favè

Guida in stato di ebbrezza - Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - Confisca del veicolo - Applicabilità - Fatti commessi anteriormente al D.L. n. 92/2008 - Sussistenza.

La confisca del veicolo con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro trova applicazione, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale, anche con riguardo a fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif., nella L. 24 luglio 2008, n. 125, norma che l’ha introdotta nell’ordinamento. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 240; nuovo c.s., art. 186) (2).

    (1, 2) Sulla misura di sicurezza della confisca del veicolo v., in dottrina, L.BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 69 ss. Si segnala, in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che colloca la confisca tra le misure di sicurezza, Trib. pen. Trento 10 novembre 2008, in questa Rivista 2009, 60, secondo cui la confisca ipso jure del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (confisca prevista dall’art. 186 c.s. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125), va qualificata come pena accessoria e non come misura di sicurezza e pertanto si applica ad essa il principio di irretroattività proprio della pena.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con decreto del 2 luglio 2008 il Gip presso il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi del comma 2 dell’art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo della vettura Suzuki Swift tg. DF 290 YE di proprietà di XY. Il Gip dava atto del fatto che a seguito di un controllo, al XY era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,90 g/l, cosicché lo stesso era indagato del reato di guida in stato di ebbrezza; osservava ancora il Gip che detta norma, come modificata dalla novella del 2008, ha avuto riguardo al livello del tasso alcolemico riscontrato nell’organismo del XY, prevedeva la confisca del veicolo se appartenente allo stesso autore del reato: di tal che il sequestro doveva essere disposto in funzione della successiva confisca.

Avverso detto provvedimento presentava istanza di riesame il XY, contestando l’esistenza stessa del fumus del reato posto che, a suo avviso, in mancanza delle due prove strumentali previste per legge, il fatto sarebbe al più riconducibile nell’ambito di applicazione dell’ipotesi di cui alla fascia a)...

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