Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80

Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione

nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento

Ordinario n. 65 (Rettifica G.U. n. 90 del 18 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed

integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 10 febbraio 1998;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione

della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi

dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 24 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera

c) e' sostituita dalla seguente

"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche

amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,

garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni

uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le

parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e

dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".

Art. 2.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis

e 3 sono sostituiti dai seguenti

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da

disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i

rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano

gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;

determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai

seguenti criteri

a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque

all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si

procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e

gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione

interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici

pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche

attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e

attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'

complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze

dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati

dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui

rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute

nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che

introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate

da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono

ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I

contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo

III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui

all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire

esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante

contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che

attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia

a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti

economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure

previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le

risorse disponibili per la contrattazione collettiva.".

2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le

parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di

vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a

partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono

soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della

Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi

equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente

"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1.

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,

definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti

nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati

dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,

in particolare

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo

interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per

l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare

alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale

generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di

determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di

Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi

tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione

delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva

dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad

opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o

indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al

principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione

dall'altro.".

Art. 4.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal

seguente

"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono

ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui

all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione

amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le

determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei

rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i

poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle

determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine

di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per

l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .".

Art. 5.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal

seguente

"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1.

Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la

consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle

finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e

previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo

10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane

attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del

...

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