Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 65 (Rettifica G.U. n. 90 del 18 aprile 1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 febbraio 1998;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi
dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera
c) e' sostituita dalla seguente
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.".
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le
parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i commi 1, 2, 2-bis
e 3 sono sostituiti dai seguenti
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2; c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici
pubblici; d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate
da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previsti nel titolo
III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia
a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti
economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.".
2. Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di
vice consigliere di prefettura " sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma sono
soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e quelli a questi stessi
equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle
determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine
di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal
seguente
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - 1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del
...
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