DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 5 dicembre 2005 - Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento. (Deliberazione n. 180/2005)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 5 dicembre 2005 Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa

ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure

di reclutamento. (Deliberazione n. 180/2005).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato; Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica normativa volta a precisare le modalita' della tutela giurisdizionale, da parte degli Organi di autodichia del Senato, relativamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Per i ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987, modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

  2. Per la trattazione dei ricorsi disciplinati dal presente regolamento, la Commissione contenziosa, istituita dalla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 1987, si riunisce con la partecipazione dei tre componenti Senatori e con due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di universita' in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.

  3. Congiuntamente a questi ultimi due membri effettivi sono nominati anche due membri supplenti con i medesimi requisiti.

    Art. 2.

    Norme applicabili

  4. I ricorsi di cui al presente regolamento sono presentati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena cognizione.

  5. In tali casi si osservano le disposizioni di cui ai titoli secondo e terzo della parte seconda del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, fatta eccezione per l'art. 78; per quanto ivi non previsto, si osservano le norme della...

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