LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 5 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonche', per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attivita' aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore.
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 19 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, con la presente legge adegua il proprio ordinamento ai principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, attraverso il recepimento nel proprio territorio della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in osservanza dei principi e criteri di cui all'art. 41 della legge 7 luglio 2009, n.
88 'Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008'.
Art. 2
Principi e modalita' 1. Al fine di garantire la liberta' di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonche' di rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e di promuovere la qualita' dei servizi, non sono poste limitazioni, nel territorio regionale, alla liberta' di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea, se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessita' e proporzionalita'.
2. La Regione recepisce nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali, e precisamente con:
-
l'abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario;
-
la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non discriminazione, necessita' e proporzionalita';
-
la semplificazione amministrativa anche attraverso l'operativita' degli Sportelli unici per le attivita' produttive, come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a prescindere dal luogo di stabilimento;
-
l'implementazione delle procedure elettroniche;
-
le attivita' volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
Art. 3
Sportelli unici per le attivita' produttive 1. In attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e' l'unico soggetto pubblico di riferimento per il territorio regionale, relativamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazioni di servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94
1. L'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e' sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Albo regionale dei maestri di sci). - 1. Coloro che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale.
2. L'Albo regionale e' tenuto dal Collegio regionale maestri di sci, sotto la vigilanza della Regione Abruzzo'.
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94
1. L'art. 4 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e' sostituito dal seguente:
'Art. 4 (Iscrizione all'albo regionale dei maestri di sci) - 1.
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge, 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cosi' come modificato dall'art. 9 delle legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile), sono iscritti all'Albo regionale dei maestri di sci della Regione Abruzzo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
-
maggiore eta';
-
idoneita' psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;
-
licenza della scuola dell'obbligo vigente al momento dell'abilitazione;
-
non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
-
abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci'.
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
1. L'articolo 15 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e' sostituito dal seguente:
'Art. 15 (Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati). - 1. I maestri di sci, iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione Abruzzo, devono richiedere l'iscrizione nell'apposito albo regionale della stessa.
2. L'iscrizione di cui al comma 1 e' effettuata dal Collegio regionale maestri di sci della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4 dandone comunicazione al Collegio della Regione o Provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo provvede a cancellare dall'albo regionale i nominativi di coloro che comunicano di essere iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome.
4. I maestri di sci iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendono esercitare la professione temporaneamente nella Regione Abruzzo, anche in forma saltuaria, ne danno preventiva comunicazione al Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo, indicando le localita' nelle quali intendono esercitare, il periodo di attivita', il recapito in Abruzzo e la loro posizione fiscale. Essi devono praticare le tariffe nel rispetto dei limiti massimi determinati dal Collegio maestri di sci della Regione Abruzzo e rispettare gli altri adempimenti indicati dallo stesso relativi alla tutela professionale.
5. Gli obblighi di cui al comma 4, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre Regioni, Province autonome, o da altri Stati che esercitano temporaneamente l'attivita' in Abruzzo.
6. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea , non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
7. Ai cittadini dei Paesi Terzi che vogliono esercitare stabilmente l'esercizio della professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)'.
Art. 7
Modifiche all'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94
1. Il comma 1dell'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 e' sostituito dal seguente:
'1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale maestri di sci. Fanno parte del Collegio i maestri di sci iscritti nell'albo regionale, che abbiano o meno cessato l'attivita'.' 2. Alla lett. m), del comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94, le parole 'proporre il minimo ed il massimo per le tariffe professionali', sono sostituite dalle seguenti: 'proporre il limite massimo per le tariffe professionali'.
3. Dopo il comma 7 dell'art. 16 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 e' inserito il seguente:
'7-bis. Possono essere iscritti al Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione'.
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94
1. L'articolo 18 della L.R. 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e' sostituito dal seguente:
'Art. 18 (Scuole di sci). - 1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende l'organizzazione a base associativa, cui fanno capo piu' maestri di sci, per esercitare in modo coordinato la loro attivita' professionale.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia, autorizza l'apertura di scuole di sci, valutando la richiesta, in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle localita' interessate, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
-
che la scuola sia retta da statuti-regolamenti ispirati a criteri di democraticita' e di effettiva partecipazione di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte;
-
che sia in grado di funzionare durante l'intera stagione invernale e che sia dotata di insegna esterna 'SCUOLA DI SCI';
-
che si dichiari di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, di collaborare con le autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di collaborare con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della Regione Abruzzo: per tali funzioni ed adempimenti le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilita';
-
che la scuola dimostri di avere stipulato un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi, conseguenti all'esercizio...
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