DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n.253 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19

aprile 2001, n. 253 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei

dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1o dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedelta' dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59

"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi

  1. semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di...

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