DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 20 - Regolamento di attuazione dell`articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36 (Disciplina dell`attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso nella seduta del 3 dicembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell'11 gennaio 2010;

Visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio 2010 ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23 febbraio 2010 con la quale e' stato adottato il regolamento;

Considerato quanto segue:

  1. il presente regolamento da' attuazione all'art. 11 della legge regionale 36/2008 che disciplina l'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218;

  2. l'esigenza di garantire condizioni omogenee e comportamenti univoci su tutto il territorio regionale a tutela della concorrenza tra le imprese che svolgono il servizio di noleggio autobus con conducente ha posto la necessita' di disciplinare le modalita' di rilascio del titolo autorizzativo nonche' le modalita' e procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di accesso a tale professione;

  3. si e' posta altresi' l'esigenza di coordinare le modalita' e le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova legge regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione riordino normativo 2009);

  4. al fine di costituire -come richiesto dalla normativa nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del numero e della distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano l'attivita' oggetto del presente regolamento anche in conformita' alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54 (istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo delle societa' dell'informazione e conoscenza) sono stabilite:

    1. le modalita' di tenuta e organizzazione, presso la struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese;

    2. gli adempimenti posti a carico delle province in ordine alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I della legge 40/2009 e degli standard tecnologici e informativi della legge 54/2009;

    3. la trasmissione annuale - da parte della struttura regionale competente - dei suddetti dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalita' concordate con il Ministero stesso e compatibili con gli standard tecnologici e informativi della Regione;

  5. e' necessario introdurre, nella more della completa attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009 e con particolare riferimento allo svolgimento per via telematica dei...

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