DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2014, n. 25 - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attivita' vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano). (14R00387)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 14 maggio 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attivita' vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano);

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 marzo 2014, n. 166;

Visto il parere favorevole della seconda Commissione consiliare espresso nella seduta del 19 marzo 2014;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 aprile 2014;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2014, n. 341;

Considerato quanto segue: 1. al fine di valorizzare la funzione economica, sociale e ambientale dell'attivita' vivaistica, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 41/2012, sono definiti i criteri insediativi delle aree vocate alle attivita' vivaistiche con l'obiettivo di concentrare le politiche regionali del settore;

  1. al fine di superare possibili dubbi applicativi della disposizione di legge che consente la coltivazione sia in pieno campo che in contenitori e' necessario prevedere una norma definitoria delle due fattispecie;

  2. la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore fuori dalle aree e' stabilita tenendo conto delle dimensioni aziendali con l'obiettivo di regolamentare il ricorso a questo tipo di coltivazione evitando di penalizzare le aziende di piccole dimensioni;

  3. la legge regionale definisce aree vocate alle attivita' vivaistiche quelle destinate all'attivita' vivaistica da almeno dieci anni;

    pertanto la determinazione della superficie minima si basa sull'analisi della situazione produttiva esistente e sull'individuazione di un limite congruo per ricomprendere nell'area vocata una molteplicita' di imprese e permettere il riconoscimento di realta' produttive di media dimensione;

  4. al fine di promuovere attivamente azioni di piantumazione a verde e boschi urbani, con finalita' compensativa in territori interessati da criticita' ambientali, oltre ad orientare gli strumenti urbanistici verso una gestione ed una qualificazione...

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