DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18 - Regolamento di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), ed in particolare l'articolo 14;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 4 giugno 2009;

Visto il parere della Direzione Generale della Presidenza;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1233 del 21 dicembre 2009;

Visto il parere della Commissione consiliare 'Territorio e Ambiente' espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, nella seduta del 28 gennaio 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 29 gennaio 2010;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 23 febbraio 2010.

Considerato quanto segue:

  1. la recente legge regionale 64/2009 - di cui il presente regolamento costituisce attuazione - ha ridefinito le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe e sbarramenti alla luce del mutato assetto delle competenze e dell'evoluzione legislativa intercorsa successivamente all'entrata in vigore della previgente legge che disciplinava la materia (l.r. 7 gennaio 1994 n. 1);

  2. il presente regolamento, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento - attualmente costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) - e nel rispetto della normativa tecnica di cui all'articolo 61, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), persegue i seguenti obiettivi:

    1. garantire standard di sicurezza certi ed uniformi per la gestione dei manufatti attraverso la regolazione degli aspetti essenziali delle procedure autorizzative, nonche' delle attivita' di controllo sulle dighe autorizzate e sul comportamento dei concessionari;

    2. semplificare la documentazione progettuale da presentare per gli invasi di dimensioni limitate, anche al fine di incentivarne la realizzazione per la gestione dei fabbisogni irrigui in ambito agricolo e per il contestuale mantenimento del Minimo Deflusso Vitale nei corsi d'acqua principali e la ricarica di falda;

    3. favorire il monitoraggio degli invasi presenti nel territorio regionale, ai fini della pianificazione e gestione della risorsa idrica a livello di bacino idrografico;

  3. in particolare, si sono individuate nozioni e specifiche tecniche univoche e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa statale ed e' stata prevista la suddivisione degli impianti in classi, nonche' una classificazione dei rischi connessi, in funzione delle caratteristiche dell'impianto e degli stati di rischio indotto su un'area ritenuta significativa, calcolata sulla base di specifici parametri;

  4. oltre ai contenuti essenziali delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica, si e' reso necessario disciplinare le modalita' di comunicazione della chiusura dell'esercizio delle opere di ritenuta nonche' le procedure di autorizzazione dei lavori di ripristino dei luoghi o di messa in sicurezza - ivi compresa la demolizione - da effettuare, in caso di cessazione definitiva degli impianti e di abbandono dell'invaso, anche in funzione della tipologia dell'impianto;

  5. si e' posta inoltre l'esigenza di dettare una specifica disciplina dei procedimenti preordinati alla denuncia di esistenza, alla regolarizzazione e all'autorizzazione in sanatoria degli impianti, in attuazione della norma transitoria introdotta dalla l.r.

    64/09;

  6. nelle more dell'adozione, da parte delle province, dei rispettivi atti organizzativi, si e' posta la necessita' di determinare termini di conclusione del procedimento piu' lunghi rispetto a quelli ordinariamente individuati dalla legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo) in considerazione dei seguenti motivi:

    1. la complessita' delle procedure e della materia comporta la necessita' di approfondimenti, sopralluoghi, particolari tipi di esami, che richiedono tempi flessibili, anche per il fatto di essere legati alle condizioni atmosferiche;

    2. la delicatezza degli interessi coinvolti, quali la pubblica incolumita', l'uso della risorsa idrica, nonche' la tutela dell'ambiente, richiede un'attenzione particolare degli esami e valutazioni tecniche che sono richiesti all'amministrazione provinciale;

    3. la previsione che nella fase transitoria perverranno all'amministrazione provinciale le domande relative a tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, ha richiesto la determinazione di tempi ancora piu' lunghi rispetto agli altri per le domande di regolarizzazione e di sanatoria;

  7. si e' altresi' provveduto a definire modalita' e tempi per l'invio da parte della provincia dei dati relativi ai provvedimenti adottati nell'ambito delle competenze attribuite, nonche' dei dati relativi alle caratteristiche essenziali degli impianti, prevedendo anche forme semplificate per la comunicazione delle suddette informazioni;

  8. si e' quindi reso necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (l.r.

    40/2009 e l.r. 5 ottobre 2009 n. 54 'Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza') prevedendo, nelle more dell'attivazione delle modalita' telematiche, specifiche disposizioni transitorie per la comunicazione alla regione da parte della provincia dei dati essenziali relativi agli impianti, per l'inoltro di domande, attestazioni e documentazione e per la trasmissione degli atti agli interessati;

  9. in attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni tecniche ai sensi della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs.

    31 marzo 1998, n. 112), si e' infine ritenuto opportuno disciplinare i contenuti del progetto di gestione dell'invaso di cui all'articolo 114 del d.lgs 152/06, al fine di garantire - oltre al mantenimento o ripristino della capacita' di invaso ed all'efficienza degli organi di scarico e di presa - la qualita' della risorsa idrica;

    Si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Oggetto (articolo 14 l.r. 64/2009) 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei progetti ed il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di cui all'articolo 1 della medesima legge.

  10. Sono fatte salve le norme tecniche statali in materia di progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento.

    Art. 2

    Definizioni (articolo 14, comma 3, lettera a) l.r. 64/2009) 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

    1. Altezza dello sbarramento: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota del punto piu' depresso dei paramenti;

    2. quota di massimo invaso: quota massima a cui puo' giungere il livello dell'acqua dell'invaso nel caso in cui si verifichi il piu' gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione del moto ondoso;

    3. quota di massima regolazione: quota del livello dell'acqua alla quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro;

    4. altezza di massima ritenuta: dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto piu' depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;

    5. franco: dislivello tra quota del piano di coronamento e quota di massimo invaso;

    6. volume totale di invaso: capacita' del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione;

    7. rischio indotto: il rischio prodotto sulle aree a valle dello sbarramento per effetto della costruzione dell'impianto.

      Art. 3

      Classificazione degli impianti (articolo 14, comma 3, lettera b) l.r.

      64/2009) 1. Le opere di cui all'articolo 1 della l.r. 64/2009 sono suddivise nelle seguenti classi in base all'altezza dell'opera di ritenuta ed al volume d'invaso:

    8. Classe A: impianti di altezza superiore a due metri e inferiore o uguale a 5 metri o volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e inferiore o uguale a 30.000 metri cubi;

    9. Classe B: impianti di altezza superiore a 5 metri e inferiore o uguale a 7 metri o volume d'invaso superiore a 30.000 metri cubi e inferiore o uguale a 70.000 metri cubi;

    10. Classe C: impianti di altezza superiore a 7 metri e inferiore o uguale a 10 metri o volume d'invaso superiore a 70.000 metri cubi e inferiore o uguale a 100.000 metri cubi;

    11. Classe D: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e inferiore o uguale a 300.000 metri cubi;

    12. Classe E: impianti di altezza superiore a 10 metri e inferiore o uguale a 15 metri con volume d'invaso superiore a 300.000 metri cubi e inferiore o uguale a 1.000.000 metri cubi.

  11. Qualora l'impianto abbia...

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