DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 17 - Regolamento di attuazione dell`articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma 1 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n. 10);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della 'Rete telematica regionale Toscana');

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 'Disposizioni in materia di energia');

Visto l'articolo 44 dello Statuto;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 30 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 181;

Considerato in particolare che:

  1. l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;

  2. il regolamento previsto dall'articolo 23 sexies della l.r.

    39/2005 ha altresi' ad oggetto le modalita' di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell'attestato di certificazione energetica; le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;

    le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti certificatori;

  3. la disciplina dell'attestato di certificazione energetica assume particolare rilievo in quanto detto attestato e' funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica tale da fornire ai potenziali acquirenti e locatari un'informazione oggettiva in merito all'efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;

  4. in conformita' al decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005, l'attestato di certificazione energetica degli edifici deve comprendere i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, ovverosia le classi prestazionali in cui sono inserite le unita' immobiliari, in modo da portare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico;

  5. l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l'istituzione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalita' che ne consentano la conservazione e la fruibilita' nel tempo;

  6. nell'archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.

    1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici;

  7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono i dati relativi all'attivita' di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall'ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni gia' in possesso del sistema informativo regionale;

  8. la struttura regionale competente individua idonee modalita' informatiche che consentono la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l'infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;

  9. l'infrastruttura di rete regionale consente di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e Regione;

  10. l'infrastruttura di rete consente l'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, nonche' a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati con decreto dirigenziale nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a tutela dei dati personali, della proprieta' industriale o di qualunque altra forma di segreto;

  11. al fine di consentire la corretta archiviazione dell'attestato di certificazione energetica il medesimo e' registrato nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica secondo un numero di identificazione progressivo;

  12. e' necessario stabilire i criteri per la determinazione del rimborso di cui all'articolo 23 quater della l.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti per l'acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all'interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori;

  13. prima della stipula dell'atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall'alienante o dal locatore trasmette l'attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, e del medesimo attestato e' fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione, attraverso il numero di identificazione attribuitogli dal sistema informativo stesso;

  14. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-ter della l.r. 39/2005, e' necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all'autonomia regolamentare dei comuni stessi la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;

  15. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;

  16. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;

  17. e' necessario prevedere una disposizione transitoria che regoli le modalita' di presentazione degli attestati di certificazione energetica in forma cartacea fino al momento dell'emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento del...

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